Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Massimario (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA (1): In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove l’assicurato non abbia pagato i premi, o ratei del premio, successivi al primo, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, con la conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per le azioni risarcitorie correlate a sinistri occorsi durante la sospensione. (Sez. III) ord. 4 dicembre 2023, n. 33790 – Pres. De Stefano Franco, Est. Gianniti Pasquale, Rel. Gianniti Pasquale. G. contro C. (Cassa con rinvio, Corte d’Appello Napoli, 3 agosto 2020) (1) Nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2014, n. 5944, in Arch. circolaz., 2014, 729; Cass. civ., ord., sez. III, 30 novembre 2012, n. 21571, in Arch. circolaz., 2013, 244; Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007, n. 23313, in Giust. civ., 2008, I, 2447.   MASSIMA (2): In caso di condanna al risarcimento danni del convenuto, in solido con il suo assicuratore per la responsabilità civile, da lui chiamato in causa, e di appello proposto soltanto dall’attore vittorioso che chieda una più cospicua liquidazione del danno, ai fini dell’estensione della responsabilità alla compagnia assicuratrice non c’è necessità di riproposizione in appello della domanda di manleva da parte dell’assicurato, non essendo necessaria la riproposizione d’una domanda non soltanto esaminata, ma persino accolta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello che, riformando la sentenza di condanna in primo grado sul quantum, aveva escluso l’operatività dell’obbligo di manleva del terzo chiamato, non essendo stata riproposta la domanda di garanzia nei confronti dell’assicuratore). (Sez. III) ord. 10 gennaio 2024, n. 1003 – Pres. De Stefano Franco, Est. Valle Cristiano, Rel. Valle Cristiano. C. contro R (Cassa con rinvio, Corte d’Appello Messina, 11 novembre 2019) (2) La sentenza pare applicare princìpi che sono un corollario di quanto stabilito dalla fondamentale decisione pronunciata, a composizione dei precedenti contrasti, da Cass. civ., sez. un., 12.5.2017 n. 11799, la quale ha stabilito che: a) se una questione è decisa espressamente dal giudice di primo grado in senso sfavorevole alla parte comunque vittoriosa in base all’esito finale della lite, quella statuizione deve essere impugnata con l’appello incidentale; b) la questione “non accolta”, che è possibile riproporre in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. da parte di chi sia risultato vittorioso in primo grado, ed a fronte [continua..]