Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di assicurazione obbligatoria autoveicoli (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. Il 9 settembre 2007 nel territorio del Comune di Pomezia si scontrarono frontalmente due mezzi: –) il motociclo Yamaha YZF targato (Omissis), condotto da A.P.; –) il motociclo Ducati Monster 600 targato (Omissis), condotto da E.F. In conseguenza dell’urto entrambi i conducenti persero la vita. 2. Nel 2010 vari congiunti di E.F. convennero dinanzi al Tribunale di Roma M.L., indicata come comproprietaria del motociclo Yamaha condotto da A.P., e la società Allianz S.p.A. (olim, RAS S.p.A.), indicata quale assicuratrice per i rischi della responsabilità civile di quel veicolo. Ambedue le parti convenute si costituirono. 3. La Allianz negò che al momento del fatto il motociclo Yamaha fosse coperto da una valida polizza contro i rischi della r.c.a. In via subordinata dedusse che A.P. al momento del sinistro non era abilitato alla guida del mezzo da lui condotto: infatti era risultato in possesso della patente “B”, ma non anche della patente “A”, necessaria per condurre motocicli – ai sensi, evidentemente, dell’art. 116, comma terzo, cod. strad., nel testo vigente ratione temporis, e cioè successivo al d.l. 3 agosto 2007, n. 117, ed anteriore alle modifiche del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248). In virtù di tale circostanza la Allianz chiese che, in caso di accoglimento della domanda, i responsabili civili fossero condannati a tenerla indenne di quanto avrebbe dovuto versare agli attori. 4. Con sentenza 2 luglio 2015, n. 14360 il Tribunale di Roma accolse la domanda nei confronti di ambo i convenuti, ma rigettò la domanda di rivalsa formulata dalla Allianz. Motivò il rigetto affermando che la Allianz non aveva fornito la prova d’un patto contrattuale che consentisse la rivalsa. La sentenza fu appellata su questo punto dalla Allianz. 5. La Corte d’appello di Roma con sentenza 15 maggio 2020, n. 2363 accolse il gravame e condannò M.L. a rivalere la Allianz delle somme che avesse dovuto pagare ai terzi danneggiati. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ha motivato la propria decisione come segue: –) ha accertato in fatto che M.L. era comproprietaria del veicolo Yamaha R1 targato (Omissis); –) ha richiamato il principio per cui la clausola del contratto di assicurazione della r.c.a. che escluda la copertura assicurativa nel caso di sinistro causato da conducente non abilitato alla guida è inopponibile al terzo danneggiato; –) ne ha tratto il corollario per cui “non è la esistenza di una clausola di rivalsa prevista nel contratto di assicurazione che determina la ricorrenza o meno del diritto di manleva dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato [continua..]