Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In materia di assicurazione della responsabilità civile (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


 

 

 

 

PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. Nel 2006 A.S. patì lesioni personali scivolando sul pavimento del luogo di lavoro, reso sdrucciolevole da un liquido oleoso. Nel 2008 A.S. convenne dinanzi al Tribunale di Teramo G.D.C., assumendo che quel liquido fosse stato incautamente disperso dai dipendenti del convenuto, durante lavori di manutenzione all’impianto di condizionamento dell’aria. G.D.C. si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della r.c. Il Duomo Assicurazioni S.p.A. (in seguito, “Cattolica soc. coop. di Assicurazioni; d’ora innanzi, “la Cattolica”). 2. Con sentenza 26marzo 2015, n. 486 il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese. La sentenza fu appellata da G.D.C. in via principale e da A.S. in via incidentale. 3. Con sentenza 22 aprile 2020, n. 608 la Corte d’appello de L’Aquila: –) rigettò l’appello incidentale di A.S.; –) condannò A.S. alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di G.D.C.; –) ritenne “nuova” ex art. 345 c.p.c. la domanda di G.D.C., di condanna della Cattolica alla rifusione delle spese di resistenza, ex art. 1917, terzo comma, c.c.; –) condannò G.D.C. alla rifusione delle spese dell’appello nei confronti della Cattolica. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da G.D.C. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. La Cattolica ha resistito con controricorso; A.S. non si è difesa. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c. Sostiene di avere chiesto, sin dal primo grado, la condanna della Cattolica alla rifusione delle spese di lite, e che pertanto la domanda formulata col suo secondo motivo d’appello (con cui era stata impugnata la statuizione di compensazione delle spese) non poteva ritenersi “nuova”. 1.1. Il motivo è infondato. L’assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell’assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa; questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l’iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese [continua..]