Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di assicurazione contro i danni (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


PROVVEDIMENTO:   La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. Iveco Finanziaria S.p.A. conveniva in giudizio la Groupama Ass.ni S.p.A. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 108.900,00 in conseguenza del furto, avvenuto in data 31 marzo 2012, del veicolo tg. EK052KY, che, con contratto del 16 settembre 2011, l’attrice aveva concesso in leasing alla Lazio Trasporti s.r.l. e da questa assicurato, in data 13 dicembre 2011, per i rischi RC/fur­to e incendio con polizza Groupama, vincolata a favore della concedente Iveco Finanziaria S.p.A. sino al 31 ottobre 2016, data di scadenza del leasing. Groupama Ass.ni S.p.A., costituendosi in giudizio, deduceva che la polizza era stata “stornata” il giorno stesso della sua sottoscrizione in quanto la Lazio Trasporti s.r.l. non aveva pagato la prima rata del premio, sicché il veicolo, alla data del furto, era privo della garanzia assicurativa. La società attrice eccepiva l’inopponibilità a sé dell’asserito “storno”, replicando che la Groupama, attraverso l’appendice di vincolo, aveva assunto, nei suoi confronti, l’obbligo di informarla di eventuali modifiche assicurative al fine di consentire di mantenere le garanzie sul veicolo. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di parte attrice, condannando la società convenuta a rifondere alla Iveco l’importo di euro 98.010,00, oltre interessi. 2. In accoglimento dell’appello interposto dalla Groupama Ass.ni S.p.A. avverso la suddetta decisione, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha osservato che il caso sottoposto al suo esame riguardava la cd. “appendice di vincolo” e che, a prescindere dalla qualificazione del contratto e dalla posizione del vincolatario, mancava la previsione contrattuale di un obbligo di comunicazione, in favore dell’appellata, del mancato pagamento del premio. Ha osservato, in particolare, che la società assicuratrice aveva tempestivamente eccepito il mancato versamento del premio relativo alla polizza in oggetto, ai sensi dell’art. 1901 c.c., ed il conseguente annullamento del contratto in epoca antecedente al furto, producendo un certificato ANIA attestante una nuova copertura assicurativa del veicolo presso la Compagnia National Suisse, a decorrere dal 5 marzo 2012; per contrastare tale eccezione, il vincolatario avrebbe dovuto provare l’avvenuto pagamento del premio, ma la documentazione offerta non era idonea a tale fine. 3. CNH Industrial Financial Services S.A., nella qualità di società incorporante la Iveco Finanziaria S.p.A., ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. Groupama Ass.ni S.p.A. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. La ricorrente resiste con controricorso al ricorso incidentale. 4. La trattazione è stata [continua..]