Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Copertura contro gli infortuni invalidanti, compensatio lucri cum damno e clausola di rinuncia alla surroga ex art. 1916 c.c. (di Federica Pes, Dottoranda di ricerca in Management and Law presso l’Università Politecnica delle Marche.)


La nota esamina una pronuncia del Tribunale di Vicenza la quale – traendo spunto da taluni rilievi avanzati in dottrina e ponendosi in dialogo virtuoso con la stessa – mostra una spiccata sensibilità verso la previsione di una clausola di esclusione della surroga ex art. 1916 c.c. contenuta in copertura privata contro gli infortuni invalidanti, tanto da individuare, in siffatta pattuizione, un importante indice della funzione previdenziale della garanzia infortunistica. Premessi brevi cenni sulla copertura contro gli infortuni e sull’operatività della compensatio lucri cum damno nell’ipotesi di concorso di somme derivanti dalla predetta garanzia e di quelle dovute dal terzo responsabile, il contributo si sofferma sulla ratio dell’art. 1916 c.c. e sulla derogabilità di tale disposizione, tanto nel contesto delle assicurazioni contro i danni alle cose, quanto contro i danni alle persone. Una riflessione finale viene dedicata all’opportunità di una sistemazione normativa dell’assicurazione privata contro gli infortuni.

Insurance against disabling accident, compensatio lucri cum damno and subrogation waiver clause pursuant to art. 1916 c.c.

The note examines a ruling of the Court of Vicenza which – taking inspiration from certain reliefs advanced in doctrine and placing itself in virtuous dialogue with it – shows a marked sensitivity towards the provision of a clause of exclusion of the subrogation pursuant to art. 1916 c.c. contained in private coverage against disabling accidents, so as to identify, in such an agreement, an important index of the social security function of the accident guarantee. Given brief notes on the coverage against accidents and on the operation of the compensatio lucri cum damno in the event of a concurrence of sums deriving from the aforementioned guarantee and those due by the responsible third party, the contribution focuses on the ratio of the art. 1916 c.c. and on the derogability of this provision, both in the context of insurance against damage to property and against damage to persons. A final reflection is dedicated to the opportunity of a regulatory systemof private accident insurance.

PROVVEDIMENTO: Il Tribunale ecc. (Omissis). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato l’attrice, premettendo di essere odontoiatra libera professionista, conveniva Z. e il Fallimento, deducendo che: – il 17 giugno 2016 alle ore 18.50 mentre attraversava via B. S. in C. (V.) sulle strisce pedonali, all’altezza del civico 44, veniva investita dalla F.F. tg. (...) di proprietà di S.I. s.r.l., condotta da D.S. e assicurata con Z.: l’autista compilava il CID in cui riconosceva la responsabilità nel sinistro; – la T. veniva quindi trasportata al PS dell’Ospedale di Vicenza dove le fu diagnosticata una distorsione del rachide cervicale; a causa della persistente sintomatologia dolorosa, eseguiva altre visite specialistiche; – con raccomandata A.R. del 6 settembre 2016 richiedeva il risarcimento del danno a Z., che riscontrava la missiva: si sottoponeva a visita medico legale da un proprio perito (Dott. T.) e da un consulente di Z. (Dott. C.): all’esito, il 20 dicembre 2017, la Compagnia le trasmetteva un assegno di euro 7.876,00, a completa tacitazione del danno, di cui euro 1.491,18 per inabilità temporanea, euro 4.682,92 per invalidità permanente non patrimoniale ed euro 1.695,00 per rifusione spese mediche: nulla veniva risarcito per danno patrimoniale/spese legali; l’attrice accettava quindi la somma a titolo di acconto; – la T., alla luce delle diverse risultanze delle relazioni T./C., si rivolgeva ad un diverso CTP, Dott. B., che accertava un danno biologico del 13-14%, con appesantimento del valore economico su una quota parte del 10% (a causa dei riverberi sull’attività dolorosa della sintomatologia), una inabilità lavorativa temporanea totale e parziale protrattasi per 30 giorni e un danno biologico temporaneo al 75% – 50% e 25% per 30 giorni ciascuno; – le successive richieste stragiudiziali dirette a Z. e convenuta non venivano accolte (nelle more, interveniva anche il fallimento di S.). Tanto premesso, la T. deduceva di agire nei confronti di Z., ex art. 145, d.lgs. n. 209 del 2005 e di aver promosso l’azione nei confronti del Fallimento al solo fine di accertare il fatto, rinunciando ad ogni pretesa verso il convenuto. Chiedeva pertanto la condanna della Compagnia al ristoro di tutti i danni subiti (Omissis). Si costituiva Z., che non contestava l’an, ma la quantificazione dei danni operata dall’attrice: deduceva, in particolare, che la percentuale di danno biologico dovesse essere accertata da un CTU, alla luce della discordante valutazione operata dai periti di parte; contestava la sussistenza dei presupposti per operare la personalizzazione e il danno patrimoniale da lucro cessante (non avendo l’attrice provato il calo dei redditi). Deduceva che dall’esame del casellario INAIL dell’attrice [continua..]
SOMMARIO:

1. La decisione - 2. La natura giuridica dell’assicurazione infortuni - 3. Assicurazione infortuni e compensatio lucri cum damno - 4. La surroga assicurativa ex art. 1916 c.c.: cenni - 5. Fondamento della surroga assicurativa e sua derogabilità - 6. La clausola di preventiva rinuncia alla surroga assicurativa a favore dell’assicurato - 7. Spunti per una ricollocazione sistematica dell’assicurazione contro gli infortuni - NOTE


1. La decisione

La pronuncia in annotazione si segnala in quanto si inserisce in un emergente filone di pronunce di merito [1] inclini a riconoscere – al ricorrere di determinate condizioni – finalità previdenziali all’assicurazione privata contro gli infortuni anche solo invalidanti. Nel caso di specie, l’attrice, odontoiatra libera professionista, dopo essere stata investita mentre attraversava la strada dal conducente di un’autovettura di proprietà di una S.r.l. poi fallita, conveniva in giudizio il Fallimento e l’assicuratore della responsabilità civile auto, domandando il pieno ristoro dei danni subiti. L’impresa di assicurazione, costituitasi in giudizio, eccepiva, tra l’altro, l’operatività del principio della c.d. compensatio lucri cum damno (di seguito, anche compensatio) per aver l’attrice già percepito l’in­dennizzo, a seguito dell’incidente, da un altro assicuratore in forza di polizza contro gli infortuni con quest’ultimo stipulata. Il Giudice, accertato l’ammontare del danno effettivamente subito dalla professionista, in ottemperanza ai principi in materia di compensatio enunciati dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con le quattro pronunce gemelle del 2018 [2], non ha ravvisato i presupposti per procedere alla detrazione delle somme derivanti dall’assicurazione infortuni da quelle dovute dal terzo responsabile, ammettendo il cumulo di prestazioni a favore del­l’assicurata-danneggiata. Anzitutto, infatti, l’organo giudicante ha opportunamente posto in rilievo che la garanzia infortunistica stipulata dall’attrice contemplava la copertura della sola perdita della capacità lavorativa specifica, rispetto alla quale, di contro, non era stato versato alcun indennizzo da parte del convenuto assicuratore della responsabilità civile. Pur considerando quest’ultimo rilievo di per sé assorbente, il Tribunale di Vicenza ha preso posizione su talune rilevanti questioni attinenti all’o­pe­ratività della compensatio lucri cum damno nell’ipotesi di stipulazione di un’assicurazione contro gli infortuni ed alla natura giuridica di quest’ultima. In primis, infatti, il Giudice vicentino ha posto in luce come la clausola di rinuncia alla surroga [continua ..]


2. La natura giuridica dell’assicurazione infortuni

Il provvedimento in epigrafe offre, anzitutto, lo spunto per soffermarsi brevemente sulla controversa natura della assicurazione contro gli infortuni, specie qualora sia ivi contemplata una clausola di rinuncia alla surroga ex art. 1916 c.c., tenendo conto delle conseguenze che da tale inquadramento discendono, non solo sul piano della disciplina strettamente assicurativa, ma anche e soprattutto allorquando il contratto di assicurazione si ponga in correlazione con l’istituto della responsabilità civile. Giova sinteticamente ricordare che la corretta messa a fuoco della natura giuridica dell’assicurazione contro gli infortuni costituisce un problema che da sempre ha tenuto in scacco la dottrina assicurativa. Se, infatti, da una parte, è stata sostenuta la qualificazione della garanzia infortunistica come assicurazione sulla vita, in ragione dell’attinenza alla vita umana della lesione della salute nonché del valore inestimabile del bene tutelato [4], dall’altra, è stata sottolineata la funzione riparatoria del contratto e, preso atto della possibilità di assegnare un valore convenzionale al danno considerato, si è proceduto ad inquadrare la copertura nell’alveo dell’assicurazione contro i danni [5]. Non v’è, inoltre, chi ha mancato di ravvisare nella figura un contratto misto e, segnatamente, di qualificare l’assicurazione infortuni come assicurazione contro i danni ove l’evento infortunistico sia solo invalidante e, viceversa, alla stregua di un’assicurazione sulla vita, allorquando vi sia un infortunio mortale [6]. Infine, rinunciando ad un inquadramento tout court della garanzia nell’uno o nell’altro tipo assicurativo, è stata pur avanzata la tesi per cui l’assicurazione contro gli infortuni sarebbe un tertium genus contrattuale “con proprie peculiari caratteristiche, che le parti, nel quadro delle norme imperative di legge [...] possono convenzionalmente disciplinare sul piano contrattuale [...]» [7]. La giurisprudenza, seppur inizialmente favorevole ad attribuire natura di assicurazione sulla vita all’assicurazione contro gli infortuni [8], ha poi progressivamente mutato il proprio orientamento [9], fino al noto arresto a sezioni unite del 2002 [10], ove la garanzia contro gli infortuni meramente invalidanti è stata [continua ..]


3. Assicurazione infortuni e compensatio lucri cum damno

Come noto, la qualificazione dell’assicurazione contro gli infortuni, oltre a rappresentare una questione cruciale per l’individuazione della disciplina assicurativa applicabile, costituisce anche, a monte, il presupposto fondamentale per risolvere, a valle, il problema dell’ammissibilità del cumulo a favore dell’assicurato-danneggiato delle somme derivanti dalla predetta garanzia con quelle, invece, dovute a titolo di risarcimento del danno dal terzo responsabile ovvero, come nel caso di specie, dal suo assicuratore. Ciò ancor più a seguito dei noti pronunciamenti delle sezioni unite del 2018 in materia di compensatio, che, tralasciando l’attenzione un tempo riposta sulla disomogeneità dei titoli fonti delle prestazioni, hanno assegnato eminente rilievo alla c.d. “ragione giustificatrice” dell’attribu­zione patrimoniale. Si ricorderà, infatti, che, in quella sede, la Suprema Corte ha statuito che, ai fini dell’operatività della compensazione e, dunque, della detrazione del vantaggio dal risarcimento del danno, occorre verificare, oltre al criterio e­ziologico, ossia all’esistenza della correlazione causale tra fatto e beneficio, «sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito» (criterio funzionale), purché «ad esso si accompagni un meccanismo di surroga o di rivalsa capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per il responsabile» (criterio strutturale) [12]. Con riferimento all’assicurazione privata, ciò ha condotto le sezioni unite ad affermare che, nel caso di assicurazioni contro i danni, l’indennità deve essere scomputata dal risarcimento poiché la stessa è volta alla medesima finalità di ristoro del soggetto leso, mentre, nell’assicurazione sulla vita, le somme garantite si cumulano con il risarcimento in quanto si concretizza una forma di risparmio in cui la prestazione garantita non assolve finalità risarcitoria [13]. Tuttavia, in nessuno dei quattro provvedimenti emessi, la S.C. si è espressa sulla specifica ipotesi in cui il soggetto danneggiato abbia stipulato un’assicurazione contro gli infortuni, ipotesi certamente più difficile da definire, atteso che, in tal [continua ..]


4. La surroga assicurativa ex art. 1916 c.c.: cenni

La posizione espressa dalla pronuncia in annotazione, la quale assegna financo rilievo funzionale alla pattuizione di rinuncia alla surroga prevista nell’assicurazione contro gli infortuni, sembra in gran parte meritevole di apprezzamento. I motivi che inducono ad esprimersi favorevolmente rispetto alla posizione assunta nel provvedimento in epigrafe, salvo per un richiamo fugace e parso poco convincente alla categoria della c.d. causa concreta [26], si ricollegano tanto al fondamento del diritto di surroga dell’assicuratore ed alla sua eventuale derogabilità, quanto alla valorizzazione del bene garantito nel­l’am­bito dell’assicurazione contro gli infortuni, profili sui quali si incentrerà, nell’ordine, la trattazione a seguire. Giova, anzitutto, brevemente rammentare che l’art. 1916 c.c., contenente la disciplina della surroga assicurativa [27], stabilisce, al comma 1, che l’as­sicuratore che abbia pagato l’indennità assicurata sia “sur­rogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’as­sicurato verso i terzi responsabili”, ed estende, al comma 4, con una disposizione peraltro problematica ai fini dell’inquadramento sistematico della copertura infortunistica [28], l’operatività del diritto di surroga anche nel contesto della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le disgrazie accidentali. In forza del meccanismo surrogatorio, dunque, l’impresa acquista, nei limiti dell’in­den­nizzo pagato, il medesimo diritto dell’as­sicurato nei confronti del soggetto responsabile [29], seppur – è bene precisarlo – sia controverso se ciò avvenga in ragione di una vicenda traslativa ovvero novativa [30]. È noto che la disposizione evocata, assai controversa sotto plurime prospettive [31], abbia dato àdito ad un dibattito in merito, tra l’altro, al suo fondamento [32]. In estrema sintesi, la dottrina prevalente ritiene che essa costituisca una manifestazione del principio indennitario, essendo volta ad evitare che l’assicurato-danneggiato possa ottenere un ristoro eccedente rispetto al danno effettivamente subito [33], e/o che il precetto normativo sia concepito in ottemperanza al principio di responsabilità del terzo, impedendo che sia quest’ultimo a beneficiare [continua ..]


5. Fondamento della surroga assicurativa e sua derogabilità

Ora, pur nella consapevolezza della complessità del tema di cui trattasi, onde poter esaminare la valenza di una clausola di rinuncia preventiva alla surroga a favore dell’assicurato apposta in una copertura assicurativa contro gli infortuni, pare indispensabile, alla base, quantomeno tentare di prendere una posizione sulla ratio ispiratrice della surrogazione assicurativa e sulla sua derogabilità, osservando quanto segue. Non sembra, in primis, che la previsione dell’art. 1916 c.c. possa costituire una espressione precipua del principio indennitario, posto che, come è stato opportunamente rilevato, tale principio esplica la sua incidenza sulla sfera unicamente assicurativa [49], impedendo un arricchimento dell’assicurato-danneggiato sulla base del solo contratto di assicurazione e non anche in forza di altri titoli. Tuttavia, fermo quanto sopra, si osserva che, anche andando oltre l’am­bito strettamente assicurativo, un siffatto arricchimento dell’assicurato-dan­neggiato sembrerebbe nondimeno scongiurato avuto riguardo ai principi generali del sistema. Segnatamente, muovendo dalla centralità dell’interesse creditorio nel contesto del rapporto obbligatorio, è stato anzitutto osservato che, giacché tanto l’obbligazione indennitaria quanto quella risarcitoria mirano alla realizzazione del medesimo interesse al risarcimento, quest’ultimo troverebbe soddisfacimento a seguito dell’adempimento anche di una sola delle suddette obbligazioni, con la conseguenza che l’assicurato-danneggiato non potrebbe più vantare, quantomeno per la parte di pregiudizio ristorato, alcun diritto a ricevere l’altra [50]. Un tale esito argomentativo non può che fondarsi altresì sul presupposto per cui l’interesse al risarcimento può trovare soddisfacimento, sul piano del quantum, entro i soli limiti dettati dal principio di integralità del risarcimento del danno (o principio di indifferenza) desumibile dall’art. 1223 c.c., in virtù del quale, come noto, il danneggiato non può ottenere né più né meno rispetto al pregiudizio effettivamente subito e da cui, pertanto, discenderebbe un ostacolo al riconoscimento di un’eventuale prestazione c.d. ultra-compensativa [51]. Non sembra, peraltro, obiettabile che, vietando il cumulo di indennizzo e [continua ..]


6. La clausola di preventiva rinuncia alla surroga assicurativa a favore dell’assicurato

Da quanto sinora illustrato, riconosciuta la ratio della surroga assicurativa nel principio di responsabilità del terzo, è emerso che, tanto in assenza della specifica previsione di cui all’art. 1916 c.c., quanto in presenza di un’e­ventuale deroga alla medesima, l’unico effetto sarebbe quello di far gravare interamente sulla sfera dell’impresa assicurativa il peso del debito, restando in ogni caso sempre impedito, per le ragioni sistematiche esposte, un arricchimento del danneggiato–assicurato. Tuttavia – ed addivenendo all’argomento saliente di cui ci si occupa – sovente accade, ed è accaduto anche nella fattispecie sotto esame, che, nella prassi assicurativa, le parti si accordino affinché la rinuncia al meccanismo surrogatorio si rifletta a favore dell’assicurato e, precisamente, in virtù della previsione di una clausola di preventiva rinuncia alla surroga rivolta a favore del soggetto garantito, che le stesse mirino a consentire che in capo a que­st’ultimo si realizzi il cumulo di indennizzo e risarcimento, solitamente, peraltro, a fronte del pagamento di un premio assicurativo più alto. Ebbene, una pattuizione di tal tipo, contemplata in un contratto assicurativo, avrebbe però l’effetto di attribuire all’assicurato-danneggiato, al verificarsi dell’evento dannoso, un vero e proprio vantaggio, oltre alla riparazione del danno subito. Pertanto, pare doversi riscontrare l’incompatibilità di una siffatta clausola con la funzione assolta dal contratto di assicurazione contro i danni (alle cose) e con il principio indennitario che si ritiene debba necessariamente connotare la causa di tale contratto [61]. Se, infatti, l’assicurazione contro i danni (alle cose) assolve la funzione di indennizzare l’assicurato per il danno subito dallo stesso a seguito di un sinistro, entro i soli limiti del pregiudizio effettivamente patito, non sembrerebbe possibile consentire che l’assicurato, in forza del predetto contratto, possa ricevere anche un’ulteriore attribuzione, traendo così un vero e proprio lucro dall’evento dannoso [62]. In altri termini parrebbe che, considerando valida una clausola di rinuncia preventiva alla surroga a favore dell’assicurato, si genererebbe il pericolo che l’assicu­ra­zione contro i danni (alle cose) si aprisse [continua ..]


7. Spunti per una ricollocazione sistematica dell’assicurazione contro gli infortuni

Infine, seppur apprezzabile la posizione giurisprudenziale in commento, si potrebbe forse pervenire ad assegnare tout court all’assicurazione contro gli infortuni una posizione sistematica differente, anche allorquando non sia nella medesima apposta una clausola di rinuncia alla surroga idonea ad assegnarle una finalità nettamente previdenziale. Si riterrebbe, infatti, che, tenuto conto della natura e del valore del bene tutelato nella garanzia infortunistica, pur qualora essa fosse priva di una clausola di rinuncia alla surroga, alla stessa debba essere riconosciuta una posizione che, sul piano valoriale e disciplinare, risulti sistematicamente distante dal contratto di assicurazione contro i danni ed, invece, più prossima all’assicurazione vita, al pari di quanto avviene in altri ordinamenti giuridici sovrannazionali, quali quello spagnolo e francese [67], con riguardo all’intera categoria delle assicurazioni della salute. Infatti, l’assicurazione contro gli infortuni, pur costituendo una fattispecie certamente differente rispetto alle assicurazioni attinenti alla durata della vita umana, afferisce pur sempre alla tutela della persona e dei suoi valori fondamentali, con la conseguenza che la natura ed il valore del bene tutelato, da un lato, potrebbero consentire e, anzi, rendere più confacente una regolamentazione diretta ad attribuire una maggiore libertà alle parti nella determinazione della prestazione dovuta, dall’altro, potrebbero giustificare e, anzi, rendere più opportuno il trattamento favorevole all’assicurato previsto dalle disposizioni dedicate all’assicurazione sulla vita ad iniziare da quella, rilevantissima, di cui all’art. 1923, comma 1, c.c. [68]. Alla luce di quanto sopra, pare auspicabile, intanto, come rilevato in letteratura [69], che, trascorso più di ventennio, vi sia un nuovo pronunciamento nomofilattico sulla natura della garanzia de qua, ma, ancora più, si riterrebbe che, volto lo sguardo anche al panorama sovrannazionale, de iure condendo, siano forse maturi i tempi per una sistemazione normativa dell’assicurazione contro gli infortuni e delle assicurazioni della salute in genere [70].


NOTE