Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Spigolature sull'obbligo di avviso di sinistro (di Massimo Mazzola, Avvocato, Ph.D. - Esperto presso IVASS e Professore a contratto di Diritto assicurativo presso l’Università degli Studi di Trento.)


La nota, una volta sunteggiati i passaggi salienti della decisione in epigrafe, esamina la disciplina relativa all’obbligo di avviso di sinistro di cui all’art. 1913 c.c., prestando particolare attenzione al problema della prova dell’elemento soggettivo (dolo o colpa, a seconda dei casi) che caratterizza il suo eventuale inadempimento, da cui scaturiscono i rimedi di cui all’art. 1915, c.c.

Ideas on the obligation to notify the insured event

The note, once having summarized the main steps of the decision in epigraph, examines the legal framework related to the obligation to notify the insured event, pursuant to art. 1913 of the Civil Code, with particular attention to the problem of proving the subjective element (malice or negligence, depending on the case) that characterizes its possible breach, from which arise the remedies set out in art. 1915 of the Civil Code.

PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 17 novembre 2010 la società (...) s.n.c. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari la (...) S.p.A. al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 39.534,00, o al pagamento di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, in virtù della polizza di assicurazione stipulata in data 21.05.2007, a titolo di rimborso di somme già anticipate dall’assicurato al danneggiato, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno della propria domanda l’attrice dedusse: a) nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 27 ottobre 2009, la società operava, in forza di un contratto di subappalto del 1° luglio 2008, presso lo stabilimento (...) di Ottana; l’oggetto delle lavorazioni consisteva nell’esecuzione di lavori di demolizione dell’impianto (...); b) il già menzionato contratto di appalto prevedeva l’obbligo da parte dell’appal­tatore di esibire, prima dell’inizio dei lavori, una polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile per danni a persone e/o cose; c) di avere pertanto stipulato con la (...) S.p.A. in data 21 maggio 2007, un contratto di assicurazione per la responsabilità civile dell’azienda e per rischi diversi; d) terminati i lavori presso lo stabilimento della società (...) l’attrice riceveva in data 10 novembre 2009 un fax dalla società appaltante (...) S.p.A. con il quale le venivano contestati una serie di danni a seguito dei lavori svolti; e) di avere quindi inviato in data 19 novembre 2009, una denuncia di sinistro alla (...); f) che la società appaltante (...) S.p.A., in sede di pagamento del corrispettivo convenuto per i lavori appaltati, aveva proceduto a decurtare da quanto dovutole la somma di euro 39.534,00 pari ai costi necessari per il ripristino dei danni causati; g) di avere inviato in data 28 giugno 2010, alla (...) S.p.A., a mezzo del proprio avvocato, una ulteriore lettera raccomandata con la quale si sollecitava il rimborso delle somme da esso attore già corrisposte al danneggiato. Si costituì ritualmente in giudizio la (...) S.p.A. resistendo alla domanda attorea e chiedendone il rigetto; a sua volta dedusse: h) in via preliminare eccepiva il difetto di garanzia assicurativa prevista dalla polizza assicurativa stipulata con l’attrice; i) sempre in via preliminare eccepiva la perdita del diritto di garanzia ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c. per avere proceduto a denunziare tardivamente il sinistro, recando così pregiudizio alla compagnia di assicurazione non consentendole di poter procedere all’esatto accertamento dei danni lamentati; j) sempre in via preliminare veniva eccepito il limite del massimale assicurato e lo scoperto [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso - 2. Natura giuridica e disciplina dell’istituto - 3. La decisione: rilievi conclusivi - NOTE


1. Il caso

La sentenza che si annota induce a prospettare qualche riflessione intorno alla disciplina dettata dall’art. 1913 c.c., che impone all’assicurato di dare avviso di sinistro all’assicuratore entro tre giorni dal suo verificarsi, o dalla sua conoscenza, e sulle condizioni di applicabilità dell’articolato apparato sanzionatorio di cui all’art. 1915 c.c., previsto per la violazione del precetto. Il caso di specie è piuttosto semplice, ma significativo. L’impresa attrice deduce di aver svolto, a titolo di sub appalto, i lavori di demolizione di uno stabile industriale; che, in data 10 novembre 2009, ha ricevuto dall’appaltante una nota di contestazione dei danni subìti a seguito dell’opera svolta; di aver provveduto, in data 19 novembre 2009, a denunciare il sinistro al proprio assicuratore, facendo altresì presente di avergli inviato, successivamente, un’ulteriore missiva, a mezzo della quale sollecitava il rimborso delle somme da essa già corrisposte a tacitazione del danno. L’assicuratore, dal canto suo, nega l’indennizzo, eccependo, per quanto qui d’interesse, l’irregolarità della denuncia di sinistro, effettuata con un giorno di ritardo rispetto al termine, contrattualmente stabilito, pari a 8 giorni. Il Tribunale accoglie le ragioni dell’assicuratore. Pur volendosi ritenere che l’attrice abbia appreso dell’esistenza del danno soltanto all’atto della contestazione, l’avviso reso all’assicuratore sarebbe da considerarsi tardivo sia rispetto al termine imposto dalla legge, sia in relazione a quello, più ampio, convenuto tra le parti. Il Tribunale stabilisce, quindi, la decadenza della assicurata dal diritto all’indennizzo, individuando nella fattispecie un’ipotesi di inadempimento doloso dell’obbligo. La Corte di appello di Cagliari riforma la pronuncia, affermando che la perdita della copertura può conseguire soltanto alla prova del dolo dell’assi­curato, da intendersi come fine fraudolento da esso perseguito, mentre, in caso di omissione colposa, il diritto all’indennizzo non viene meno, ma dovrebbe ridursi in ragione del pregiudizio sofferto, il quale, a sua volta, deve essere dimostrato dall’assicuratore (art. 1915, comma 2, c.c.): l’asserito danno, tuttavia, è rimasto allo stato di mera allegazione, non avendo [continua ..]


2. Natura giuridica e disciplina dell’istituto

Come noto, la prassi impone all’assicurato di dare avviso del sinistro in un brevissimo lasso di tempo, coincidente con i tre giorni stabiliti dalla legge [1], ovvero entro il termine convenuto, di norma più esteso [2]. L’avviso costituisce una dichiarazione di scienza, a carattere recettizio, benché si consideri sufficiente che l’avviso sia spedito, ma non anche ricevuto, nel limite del dies ad quem previsto [3]. Secondo alcuno, sarebbe da escludersi che la denuncia di sinistro possa valere anche come dichiarazione di volontà, e, in particolare, come atto di messa in mora dell’assicuratore [4], che è intimazione da formularsi per iscritto, a differenza dell’avviso, che può comunicarsi anche oralmente; d’altra parte, nell’assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.), l’av­viso può essere trasmesso anche dal contraente, che pur non vanta il credito indennitario [5]. In realtà, l’assicurato comunica l’evento all’assicuratore, al fine di ottenere, almeno mediatamente, l’indennità e, anzi, nella normalità dei casi, l’atto in questione è espressione inequivoca di tale intenzione: ne deriva che, una volta soddisfatto il requisito della forma scritta, è da ritenersi che la denuncia dell’assicurato valga quale atto di costituzione in mora, idoneo a interrompere la prescrizione, eccettuato il caso in cui il relativo tenore sia tale da escludere che il dichiarante abbia inteso anche far valere la propria pretesa [6]. Scopo dell’avviso è quello di consentire all’assicuratore di accertare prontamente le cause del sinistro, nonché di assumere tutti i provvedimenti di salvataggio, idonei a prevenire o attenuare le conseguenze riconducibili all’evento (art. 1914 c.c.) [7]. Il tratto funzionale dell’istituto rende evidente che l’assicuratore vanta un preciso interesse all’osservanza del contegno cui è tenuto l’assicurato: dunque, si è in presenza di un obbligo, e non di un onere, che è posizione soggettiva che postula l’inesistenza di un interesse giuridicamente protetto in un soggetto diverso da quello che l’onere deve osservare [8]. A ciò si aggiunga che, secondo l’opinione prevalente, l’inadem­pi­mento dell’onere rileva [continua ..]


3. La decisione: rilievi conclusivi

Nel solco delle coordinate testé tracciate, il giudice di appello, con la pronuncia in epigrafe, addiviene a un esito in sostanza condivisibile. Riepilogata brevemente la disciplina di riferimento, ivi si afferma che l’onere di provare il dolo o la colpa, rispetto all’inadempimento (o al tardivo adempimento) dell’obbligo di avviso, spetta all’assicuratore. Scartata l’ipotesi dolosa – rispetto alla quale, con eccessiva generalizzazione, viene implicitamente escluso che la mera intenzionalità della condotta sia sufficiente a integrarla, assumendosi che, a tal fine, sia necessaria la dimostrazione del fine fraudolento dell’assicurato – viene dichiarata la violazione del termine per colpa. A questo riguardo, nella motivazione della pronuncia viene riprodotto un passaggio del principio di diritto di cui alla sentenza della Cassazione n. 24210/2019, quantomeno impreciso, laddove, ritenuto, per l’appunto, che l’ipotesi dolosa imponga la prova della fraudolenza, si afferma che, invece, nel caso previsto dall’art. 1915, comma 2, c.c., l’as­sicuratore dovrà dimostrare che l’assicurato non abbia adempiuto «volontariamente» all’obbligo di dare l’avviso, ignorando che la tipica manifestazione del comportamento colposo dell’assicurato è l’inosservanza riconducibile a negligenza e trascuratezza, e non la trasgressione intenzionale dell’ob­bligo. Peraltro, nella decisione non viene spesa alcuna argomentazione in ordine agli elementi fattuali dai quali, nel caso di specie, sia stata desunta la volontarietà della condotta (ma non anche dell’evento), che, secondo quanto ivi declamato, varrebbe a integrare l’inadempimento colposo. Ad ogni modo, la Corte evidenzia che l’assicuratore non ha dimostrato di aver subito alcun danno in ragione della violazione dell’obbligo, essendo stato in grado di disporre gli opportuni accertamenti relativi al sinistro, che gli hanno consentito una corretta valutazione delle modalità di accadimento dell’evento e delle relative conseguenze: per l’effetto, non viene ammessa nemmeno la riduzione dell’indennità dovuta. Beninteso, i piani non devono essere confusi: in linea generale, infatti, potrebbe darsi che, nonostante l’inadempimento non abbia privato l’assi­cu­ratore della possibilità di avviare [continua ..]


NOTE