Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Assicurabilità e indennizzabilità dei rischi catastrofali ambientali (di Sara Landini, Professoressa associata di Diritto privato presso l’Università degli Studi di Firenze.)


Il saggio affronta il tema del trasferimento del rischio catastrofale con un focus sullo strumento principe ovvero il contratto di assicurazione alla luce dei profili tecnici e di mercato nonché delle recenti riforme normative. Il rischio da evento catastrofale è colto sia dal punto di vista delle coperture Property & Causality sia di quelle liability con particolare riguardo alla responsabilità delle amministrazioni coinvolte nella sua gestione.

Insurance and compensation of natural catastrophic risk

The paper focuses on the topic of catastrophe risk transfer with a focus on the main instrument, the insurance contract, in light of the technical and market profiles as well as recent Italian regulatory reforms. The risk of a catastrophe event is understood both from the point of view of Property & Casualty and liability coverage with particular regard to the responsibility of the administrations involved in its management.

SOMMARIO:

1. Il problema dell’assicurabilità dei rischi catastrofali - 1.2. Lo stato della normativa - 1.3. Criticità del settore: Le risposte del mercato assicurativo e finanziario: polizze parametriche e cat bonds - 2. L’altro aspetto: assicurazione e responsabilità in caso di eventi catastrofali - 2.1. Catastrofi ambientali, principii di precauzione e di prevenzione - 2.2. Eventi catastrofali, casualità e causalità - 2.3. Colpevolezza in caso di catastrofe naturale - 3. Assicurazione della responsabilità civile - NOTE


1. Il problema dell’assicurabilità dei rischi catastrofali

Da un recente rapporto pubblicato da CINEAS (consorzio del Polimi) in collaborazione con ANIA risulta che attualmente, i danni da calamità naturale sono risarciti tramite fondi pubblici e si è calcolato che costano 3,5 miliardi l’anno allo Stato. Guardando alle civili abitazioni risulta che il 75% nel nostro Paese è esposto a un rischio ‘significativo’ di calamità naturali di vario genere, eppure, meno del 5% di esse è adeguatamente protetto da una polizza assicurativa [1]. Il problema dell’assicurabilità dei rischi catastrofali, è un problema in primis di assicurabilità in senso tecnico, ovvero relativa alla probabilità di un evento gestibile secondo la tecnica assicurativa [2], avente però rilevanza anche sul piano giuridico. La assicurabilità tecnica dipende da una valutazione del rischio assicurato compiuta secondo parametri diversi dal giudizio di assicurabilità in senso giuridico intesa come conformità della copertura assicurativa all’ordina­mento. Va detto che tale distanza di concetti trova ripensamenti da parte dei fautori della teoria che vede nell’impresa assicuratrice un elemento strutturale del contratto di assicurazione, ovvero uno strumento necessario per la realizzazione dell’operazione economica contrattuale [3]. Per tal via si arriva a concludere che l’assicurabilità in senso tecnico, in quanto condizione necessaria per la gestione del rischio da parte dell’impresa assicuratrice, sia anche il presupposto per l’attuazione della funzione propria del contratto di assicurazione riconosciuta meritevole di tutela da parte dell’ordinamento. Un problema di relazionabilità tra assicurabilità tecnica e assicurabilità giuridica è quello proprio della copertura degli eventi catastrofali, laddove le difficoltà tecniche ed economiche di gestione del rischio trovano considerazione, in certa misura, da parte delle norme legislative.


1.2. Lo stato della normativa

Con riferimento alla copertura rischi catastrofali, il legislatore italiano ha optato per un rinvio all’autonomia del predisponente. All’art. 1912 del codice civile si prevede, infatti, che “terremoto, guerra, insurrezioni, tumulti popolari”, ma la giurisprudenza estende il riferimento a tutti gli eventi catastrofali (alluvioni, maremoti, grandine ecc.), sono esclusi dalle polizze danni “salvo patto contrario”. Niente si prevede in ambito di polizze vita, se lo è ricordato recentemente ISVAP che, nel dettare i contenuti minimi dei contratti di assicurazione vita collegati ai mutui ha previsto anche l’esclusione del decesso dovuto a rischi catastrofali (cfr. reg. ISVAP 40/2012). L’esclusione di tali eventi deve pertanto ritenersi presente in contratto, salva diversa pattuizione, secondo un meccanismo di integrazione legale. Ne segue che il soggetto coperto da una polizza per i danni agli edifici, ove non sia prevista la copertura di eventi catastrofali, non vanterà alcun diritto indennitario verso l’assicuratore. Va detto che in genere le polizze comprendono testualmente detta limitazione di copertura. Qui il problema è stato talvolta quello di un “eccesso” di esclusione. Così in presenza di una clausola contrattuale che prevedeva l’esclusione dei danni a fabbricati “dovuti ad assestamenti, cedimenti, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati”, la suprema corte si è pronunciata nel senso della nullità di una simile esclusione in base all’art. 1229 c.c., configurando la stessa come un esonero da responsabilità [4]. Al di là delle esclusioni presenti in polizza va detto che, come risulta anche dal libro bianco CINEAS, le coperture per gli eventi catastrofali non trovano una domanda significativa, al momento, in Italia a causa dell’entità dei premi. Nel settore agricolo, al fine di incentivare la stipula di polizze ad hoc, il legislatore, con il d.lgs. n. 102/2004, è intervenuto con contributi statali sui premi assicurativi, secondo determinazioni ministeriali rinnovate di anno in anno, e con la previsione di un’esclusione dalle agevolazioni dei danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata. Un coraggioso e avanzato tentativo di una riforma che portasse ad un ampliamento delle assicurazioni dei fabbricati ad uso [continua ..]


1.3. Criticità del settore: Le risposte del mercato assicurativo e finanziario: polizze parametriche e cat bonds

Le principali criticità nello sviluppo del mercato assicurativo a copertura di eventi catastrofali sono i costi e i tempi di liquidazione dei danni. Si assiste ad un circolo vizioso: il costo dei premi riduce l’appetibilità dei prodotti e la loro diffusione, ma quest’ultima a sua volta incide negativamente sul costo dei premi. Il fatto che residuino ancora molte aree del settore agricolo non coperte da polizza impedisce di ridurre il rapporto rischio/premio attraverso l’attività di risk pooling. Non solo, ma risulta difficile per i consorzi agrari, che solitamente stipulano polizze collettive cui possono aderire i vari agricoltori, avere un potere nelle trattative con le imprese di assicurazione al fine di abbassare i premi. Uno strumento di contenimento dei premi è quello della riduzione dei costi peritali, che abbiamo visto abbattuti se non eliminati in caso di polizze parametriche. Un’altra via è quella della implementazione della diffusione delle coperture che consenta un miglior pooling tra assicurati, ma su questo entra in gioco la seconda criticità ovvero i tempi di liquidazione che devono rendere appetibili le polizze. È evidente che la liquidazione del danno rappresenta il momento più complesso e più delicato dell’operazione assicurativa soprattutto laddove si vogliano coprire perdite pecuniarie. È importante garantire soprattutto le aziende non soltanto in caso di danni, ma anche di fronte alla perdita di reddito. Fanno parte di questo sistema di difesa passiva le polizze parametriche. Si tratta di contratti che differiscono dalle assicurazioni tradizionali per due motivi: perché divengono operative al determinarsi di alcune condizioni fissate e perché tagliano completamente, o riducono, la parte di verifica e valutazione delle perdite da parte dei periti. Le polizze parametriche, infatti, importano che il pay out avvenga automaticamente al maturarsi di determinati indici: ad esempio, per l’agricoltura, la caduta di un certo numero di centimetri di pioggia o grandine o l’assenza di un numero sufficiente di giornate di sole. O, ancora, un dato numero di giorni di siccità. Molte delle polizze in commercio prevedono comunque espressamente come condizione, che fa salvo il principio indennitario proprio dei contratti di assicurazione danni, art. 1905 c.c., l’esistenza di un [continua ..]


2. L’altro aspetto: assicurazione e responsabilità in caso di eventi catastrofali

Finora ci siamo occupati di assicurazioni contro i danni. Gli eventi catastrofali si collegano al contratto di assicurazione anche sotto il profilo delle coperture della responsabilità per azioni, omissioni o ritardi che possano essere entrati nella catena causale della produzione del danno da evento catastrofale.


2.1. Catastrofi ambientali, principii di precauzione e di prevenzione

Il principio di precauzione, da tempo riconosciuto, nella lettura che gli interpreti hanno dato delle norme nazionali e comunitarie di diritto ambientale, è costitutivo di un obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute, per la sicurezza e per l’ambiente. Si tratta di un principio complementare rispetto a quello di prevenzione, che si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche previste. In sostanza il precauzionismo trova attuazione nel far prevalere le esigenze di protezione dei suddetti valori (salute, sicurezza, ambiente) sugli interessi economici in tutti i settori ad elevato livello di protezione, indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso, o potenzialmente tale, e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano. L’esigenza di tutela dei suddetti valori diventa, infatti, imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati [8]. Altro è la prevenzione consistente nell’adozione di tecniche che secondo la miglior scienza ed esperienza sono in grado di ridurre il rischio di danno [9]. Tra le norme in cui il precauzionismo trova attuazione ricordiamo l’art. 191, 2 del Trattato sul funzionamento della comunità europea – da ora in poi t.f.u.e. – (ex art. 174 Trattato CE) ove si prevede che: «La politica del­l’U­nione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga” (…)». In Italia l’art. 191 t.f.u.e. ha trovato attuazione nell’art. 301 del codice del­l’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da ora in poi “codice ambiente”) ove si prevede che, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione dalle autorità competenti che saranno chiamate a valutare il rischio ed a prendere le opportune [continua ..]


2.2. Eventi catastrofali, casualità e causalità

Venendo al primo degli aspetti da ultimo enunciati, non dimentichiamo che la presenza di una causa naturale, nella determinazione dell’evento, non determina interruzione del nesso rispetto ad eventuali cause umane laddove detto accadimento naturale intervenga come causa concorrente e non come causa determinante [15]. L’intervento concorrente del fortuito potrà al più incidere in punto di quantificazione del danno e non di esclusione della responsabilità dell’agente per mancata prova del nesso causale [16]. Sul piano degli illeciti civili il concorso tra cause naturali e cause umane può spiegare effetti solo sulla quantificazione dell’obbligazione risarcitoria a carico del responsabile in quanto il fatto della natura non risulta riferibile ad un soggetto agente imputabile secondo il diritto. Non potrà quindi esservi un concorso di responsabilità tra uomo e natura. L’evento naturale potrà interrompere il nesso causale rispetto all’azione/omissione umana, oppure potrà concorrere con questa con effetti solo in punto di determinazione dell’entità del debito risarcitorio. Come noto la questione del nesso causale nella responsabilità si traduce nel problema di discernere, tra una pluralità di eventi, quello che risulta rappresentare la causa di un dato accadimento, al fine di procedere ad attribuzioni di eventuali responsabilità. Detta valutazione, al di là delle ipotesi in cui si hanno immediati e diretti riscontri in ordine al momento genetico dell’evento dannoso, non potrà che avvenire attraverso giudizi di tipo inferenziale – induttivo. Fino a tempi recenti il tema è stato trattato secondo orientamenti interpretativi paralleli in ambito di responsabilità penale e civile [17], anche in considerazione del fatto che il nesso causale trova disciplina in norme del codice penale, ovvero negli artt. 40 e 41. In ragione di ciò si afferma che in tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi ivi contenuti, per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando tutte le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della condicio sine qua non), tenuto altresì conto del criterio della “causalità adeguata”, sulla base della quale, [continua ..]


2.3. Colpevolezza in caso di catastrofe naturale

Come detto il problema della responsabilità in caso di catastrofi ambientali riguarda anche il profilo della colpevolezza dell’agente. Al riguardo occorre tener conto che pure nell’ambito in oggetto sono ipotizzabili sia situazioni di colpa specifica, quando la causa dell’evento di danno risulti ascrivibile ad una violazione di norme di legge (ad esempio di norme di urbanistica poste in funzione di prevenzione e sicurezza oppure di norme che impongono a carico di determinati soggetti doveri di intervento in via preventiva oppure di contenimento delle conseguenze degli eventi catastrofali), sia situazioni di colpa generica, quando, pur mancando contenuti di doverosità predeterminati dalla legge, possono essere riferibili a determinati soggetti, per le funzioni pubbliche da essi svolte, particolari doveri di diligenza. In entrambi i casi l’imprevedibilità e l’inarrestabilità della forza distruttiva dell’evento catastrofale dovrebbero in genere escludere uno stato di colpa da parte di chi doveva agire. I soggetti deputati al controllo, alla prevenzione e al contenimento degli effetti di eventi catastrofali potrebbero trovare una scusante alla propria omissione nella imprevedibilità del fenomeno, la quale avrebbe impedito loro di venire a conoscenza in anticipo del determinarsi della fattispecie presupposto dell’applicazione delle misure di legge previste, e nell’inarrestabilità della forza della natura che sapevano avrebbe vanificato ogni loro sforzo. L’addebito soggettivo della responsabilità richiede, infatti, secondo la miglior dottrina, che l’evento di danno sia prevedibile ed evitabile dall’agen­te il quale avrebbe dovuto adottare un comportamento alternativo lecito. Non sarebbe quindi soggettivamente ascrivibile a colpa del soggetto, tenuto alla suddetta condotta alternativa, un evento che, in base ad una valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato [22]. Il concetto di colpa nella responsabilità civile è stato mutuato dal concetto penalistico inteso come l’opposto del dolo. Se questo è coscienza e volontà del fatto materiale tipico, la colpa si ha quando l’agente non abbia voluto né direttamente né indirettamente il fatto. La colpa sarebbe rinvenibile nel­l’inosservanza delle regole di condotta, dirette a prevenire gli eventi dannosi [continua ..]


3. Assicurazione della responsabilità civile

Il contratto di assicurazione contro la responsabilità civile è disciplinato all’art. 1917 c.c. e si connota per l’oggetto della prestazione dell’impresa assicuratrice ovvero il pagamento di un indennizzo commisurato alla perdita subita dall’assicurato nel proprio patrimonio per l’imputazione di un’obbli­gazione risarcitoria per la responsabilità assicurata. Il principale ostacolo al riconoscimento della validità di un simile contratto, come detto, è però posto dalla conservazione della funzione di prevenzione e deterrenza proprie della responsabilità civile. L’assicurazione della responsabilità civile rientra nei contratti di assicurazione contro i danni per quanto la determinazione dell’indennizzo la ponga già in una posizione speciale rispetto alle norme generali sull’assicurazione contro i danni (si pensi all’applicabilità dell’art. 1907, si pensi alla disciplina degli stati soggettivi dell’assicurato art. 1900). Rimane quindi operante il principio in base al quale l’indennizzo è determinato secondo il danno in concreto patito (in questo il danno al patrimonio dell’assicurato su cui incombe l’obbligo risarcitorio) “nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto” (art. 1905). Nel concreto questo tema ha trovato applicazione nella prassi con riferimento al tema dell’indennizzo parziale in caso di responsabilità solidale dell’assicurato (un caso tipico si ha nella responsabilità dell’equipe medica) e nella franchigia aggregata che si denuncia squilibrata rispetto al premio e al massimale [28]. In entrambi i casi la soluzione riguarda l’ambito dell’autonomia del predisponente. La giurisprudenza sul punto ha individuato un limite all’auto­nomia del predisponendo tutte le volte in cui annulli la funzione di trasferimento del rischio a costo parziale del contratto, tutte le volte in cui piuttosto che una delimitazione del rischio si aveva una delimitazione della responsabilità (leading case Cass. n. 4787/1984). Nel caso della franchigia aggregata la Cassazione (Cass. n. 21271/2022), correttamente, dopo aver evidenziato come la franchigia nel caso di specie non aveva privato il contratto della funzione indennitaria né dell’alea, rileva la meritevolezza della clausola per [continua ..]


NOTE