Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Trasparenza e informativa nelle assicurazioni (di Matteo De Poli, Professore ordinario di Diritto dell’economia presso l’Università degli Studi di Padova.)


Lo scritto ha l’obiettivo di delineare lo stato dell’arte così come le prospettive di quell’insieme di disposizioni normative che interessano l’attività di distribuzione assicurativa imponendo alle parti del rapporto contrattuale, istaurando o istaurato, di agire in maniera trasparente. Partendo dal dato normativo vigente e confrontandolo dove necessario con la normativa in materia di intermediazione mobiliare e bancaria, lo scritto approda alle due direttrici che – verosimilmente – impegneranno il legislatore nei prossimi anni, ossia la questione dell’educazione assicurativa e l’integrazione dei fattori ESG (acronimo di Environmental, Social e Governance) nella distribuzione assicurativa.

Transparency and information in insurance distribution

The paper examines the state of art and the prospects of the insurance distribution legislation concerning “transparency”. The Author starts with the analysis of the relevant rules and compares them with those regarding banking and financial intermediation. Then, the Author focuses on the two major issues that will engage the legislator in the coming years, namely the insurance education and the integration of the ESG factors (acronym for Environmental, Social and Governance) in insurance distribution.

SOMMARIO:

1. Premessa: cosa si intende per “trasparenza”? - 1.1. Segue: la trasparenza come insieme di disposizioni puntuali e co-me obbligo generale di condotta - 2. Analogie e differenze tra la disciplina della trasparenza nell’intermediazione mobiliare e nella distribuzione assicurativa - 3. Trasparenza, responsabilizzazione del cliente ed educazione assicurativa - 4. I fattori ESG nella distribuzione assicurativa: brevi cenni - 5. Conclusioni - NOTE


1. Premessa: cosa si intende per “trasparenza”?

Queste mie brevi riflessioni hanno l’obiettivo di delineare lo stato del­l’ar­te così come le prospettive di quell’insieme di disposizioni normative che interessano l’attività di distribuzione assicurativa imponendo alle parti del rapporto contrattuale, istaurando o istaurato, di agire in maniera trasparente [1]. Partirò dal dato normativo vigente, confrontandolo dove necessario con la normativa in materia di intermediazione mobiliare e bancaria, per poi approdare alle due direttrici che – verosimilmente – impegneranno il legislatore nei prossimi anni, ossia la questione dell’educazione assicurativa e l’inte­grazione dei fattori ESG (acronimo di Environmental, Social e Governance) nella distribuzione assicurativa. Inizio con un interrogativo che – forse – potrebbe sembrare banale ma che, a mio avviso, assume una certa importanza nell’economia delle riflessioni che mi accingo a proporre: cosa si intende per “trasparenza”? È un vocabolo che ha fatto ingresso nel linguaggio giuridico intorno agli anni ‘80 ma che, ancora oggi, difetta di una definizione precisa [2]. Se guardiamo alle disposizioni del Codice delle assicurazioni private troviamo conferma di quanto appena detto: qui, infatti, manca una definizione di trasparenza e lo stesso, invero, può dirsi con riferimento al Testo unico bancario e al Testo unico della finanza. La legislazione speciale ormai si apre spesso con lunghi elenchi di definizioni ma le espressioni di portata più generale sono spesso rimesse all’interprete. Sul valore e l’utilità delle definizioni vi è poco da aggiungere alle riflessioni che si fanno, quanto alla legislazione speciale, da quasi cinquant’anni: producono chiarezza, sinteticità e comprensibilità ma, per contro, riducono la fluidità e la flessibilità interpretativa [3]. L’espressione di cui si discute è impiegata più volte nel Codice, a cominciare dall’art. 3, relativo alle finalità della vigilanza assicurativa, dove è stabilito che «Scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla [continua ..]


1.1. Segue: la trasparenza come insieme di disposizioni puntuali e co-me obbligo generale di condotta

Occorre allora dare un contenuto al concetto di “trasparenza”. Se guardiamo alla sua etimologia, vediamo come tale vocabolo derivi dal latino medievale transparens, composto da trans e parere: in sintesi, la trasparenza è la proprietà di un corpo di consentire di vedere attraverso di esso [8]. Ai fini che qui ci occupano, pertanto, trasparenza sembrerebbe significare “chiarezza” e “comprensibilità” riferiti, ovviamente, alla condotta del distributore e ai documenti precontrattuali e contrattuali da lui predisposti e consegnati al cliente. Quanto detto sembra trovare conferma nel comma 2 del già citato art. 119-bis del Codice delle assicurazioni private, per il quale «Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete». Così delineato, invero, l’obbligo di comportarsi in maniera trasparente altro non sarebbe che una declinazione del più generale obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, il quale, com’è noto, impone a ciascuna delle parti di tenere una condotta seria e leale, di adoperarsi per salvaguardare l’altrui interesse nei limiti del possibile e, anche, di informare la controparte delle circostanze, almeno quelle capaci di mettere in discussione la validità o l’efficacia del contratto, dalla stessa ignorate senza colpa [9]. In sintesi, si potrebbe affermare che l’obbligo di trasparenza sancito dal Codice delle assicurazioni private sarebbe ridondante rispetto a quanto già previsto dagli articoli del Codice civile in materia di correttezza e buona fede. Se ci addentriamo nell’articolato del Codice delle assicurazioni private, però, ci accorgiamo che l’obbligo di comportarsi in maniera trasparente è previsto non solo quale clausola generale [10] ma anche quale sintesi degli effetti di una serie di specifiche disposizioni. Non è una novità che i testi normativi a protezione della parte debole sono caratterizzati dall’imposizione ad un contraente (ovviamente, quello “forte”, ossia quello che, fornendo il bene o il servizio, generalmente predispone il testo contrattuale), ed a favore [continua ..]


2. Analogie e differenze tra la disciplina della trasparenza nell’intermediazione mobiliare e nella distribuzione assicurativa

Le disposizioni appena richiamate mirano a ridurre le asimmetrie informative tra le parti e, quindi, a proteggere il cliente, presunta parte debole del rapporto istaurando o istaurato: così, alla tutela del risparmio sancita dall’art. 47 della Costituzione, si affianca anche quell’anelito di solidarietà economica e sociale previsto dal precedente art. 2. Tuttavia, va precisato come la disciplina sulla trasparenza non vada solo letta alla luce dei principi ispiratori della nostra Carta dei diritti ma anche esaminata con gli occhi dell’ordina­mento comunitario e, quindi, con la consapevolezza che essa è considerata veicolo di una maggiore efficienza del mercato: com’è noto, una clientela adeguatamente informata e tutelata si muove con maggiore sicurezza ed è in grado – almeno in astratto – di allocare più efficientemente le proprie risorse [27]. Peraltro, l’influenza del diritto comunitario sulla disciplina della distribuzione assicurativa è significativa. Basti pensare alla recente emanazione della Insurance Distribution Directive nel 2016 e al suo recepimento nel codice delle assicurazioni private [28]: la Direttiva ha ridelineato l’attività di distribuzione assicurativa secondo i tre principi della know your product rule, della know your costumer rule e della suitability rule. In sintesi, è richiesto ai distributori di conoscere adeguatamente i propri prodotti così come i bisogni del cliente, di modo da offrirgli solamente prodotti idonei a soddisfare tali esigenze [29]. In un certo senso, la disciplina della distribuzione assicurativa è stata allineata a quella della prestazione di servizi d’investimento, tant’è che in letteratura si è parlato di mifidizzazione della distribuzione assicurativa e dell’attività assicurativa in generale, specie per quel che attiene la Product Oversight and Governance [30]. Quanto è detto è vero ma occorre precisare che le disposizioni in materia di intermediazione mobiliare e quelle in materia di distribuzione assicurativa presentano anche delle differenze, essenzialmente riconducibili alla differenza ontologica tra le attività di cui rispettivamente si occupano: infatti, se nella prestazione di servizi di investimento il cliente [continua ..]


3. Trasparenza, responsabilizzazione del cliente ed educazione assicurativa

Non occorre soffermarsi oltre sulle disposizioni del Codice civile, se non per sottolineare come, troppo spesso, la trasparenza nei rapporti tra impresa e cliente sia concepita in senso unidirezionale, ossia come flusso di informazioni che va dall’impresa al cliente, e non anche in un’ottica di reciprocità. Reciprocità che, invece, è imposta dal principio di buona fede (del quale, come sembrerebbe, la trasparenza è un corollario). Mi spiego meglio attraverso un esempio: se guardiamo ancora all’art. 119-ter, comma 1, leggiamo che «Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l’adegua­tezza del contratto offerto». Non è previsto, almeno nella legislazione speciale, un obbligo esplicito dell’assicurando di fornirgli le informazioni in questione, nonostante ciò sia nel suo interesse. Una simile impostazione è certamente deresponsabilizzante per il cliente: non nel senso che ciò fa venire meno una sua eventuale responsabilità per dichiarazioni inesatte o reticenze, ma nel senso che non lo stimola adeguatamente al dialogo e alla ricerca del prodotto più adeguato alle sue esigenze, rimettendo il tutto alla sua controparte. Un approccio diverso, ad avviso di chi scrive, stimolerebbe certamente l’educazione assicurativa della clientela, che, oggi, è rimessa in larga parte all’iniziativa della pubblica Autorità [35] e poco alla contrattazione: in sintesi, anche la stipula del contratto assicurativo può divenire un luogo di crescita del cliente. Ce lo sta dimostrando positivamente la normativa in materia di credito immobiliare al consumo, che si è mossa non solo lungo la direttrice del responsible lending ma anche lungo quella del responsible borrowing, andando così a responsabilizzare maggiormente la clientela [36]. Ed infatti, se guardiamo al Testo unico bancario e, in particolare, all’art. 120-novies relativo agli obblighi precontrattuali del finanziatore in una operazione di credito immobiliare al consumo, leggiamo che questi «mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su [continua ..]


4. I fattori ESG nella distribuzione assicurativa: brevi cenni

Quella dell’educazione assicurativa del cliente è, a mio avviso, una delle due direttrici su cui il legislatore dovrà muoversi nei prossimi anni se vorrà garantire una distribuzione assicurativa davvero trasparente. L’altra direttrice, come è ovvio, attiene ai fattori ESG, acronimo di Environmental, Social e Governance, ossia a quei fattori inerenti all’ambiente ed al clima, al sociale ed al governo societario. Com’è noto, il diritto dell’econo­mia si è recentemente focalizzato sulla gestione dei rischi connessi a questi fattori, specialmente per quel che concerne il comparto bancario [39], ma, invero, il problema non è nuovo e, anzi, il settore assicurativo ha fatto da pioniere nella corretta individuazione e nel monitoraggio almeno del rischio climatico ed ambientale nei prodotti assicurativi danni, specie in agricoltura [40].Ciò premesso, occorre capire se questa rinnovata attenzione verso i fattori ESG non imponga una rilettura del paradigma della trasparenza nei rapporti tra distributore e cliente. Torniamo agli artt. 1892 e 1893 del Codice civile: mi chiedo se questa nuova presa di coscienza collettiva verso i rischi ESG non porti a valutare in maniera diversa il dolo o la colpa, grave o lieve, del cliente che abbia fornito dichiarazioni inesatte o sia stato reticente a riguardo. La risposta sembra positiva, anche in ragione dello stimolo che sta dando il legislatore europeo alla presa di coscienza da parte delle imprese di diritto comune verso le tematiche in questione: ci si riferisce, in particolare, alla Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. “Corporate Sustainability Reporting Directive”) e alla proposta di Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese formulata dalla Commissione il 23 febbraio 2022 (c.d. “Corporate Sustainability Due Diligence Directive”). Nondimeno, tale risposta affermativa desta non pochi problemi, specie se prendiamo atto che le imprese italiane – o, almeno, la maggior parte die esse – non sono ancora avvezze a identificare e monitorare i rischi ESG cui sono esposte in maniera adeguata. Analogo discorso vale dal lato del distributore, il quale, ai sensi dell’art. 119-ter, comma 1, lett. a), del Codice delle assicurazioni private, è tenuto ad acquisire «dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare [continua ..]


5. Conclusioni

Questo lo scenario futuro della regolamentazione della trasparenza assicurativa. Futuro che, invero, è già presente, come testimonia la previsione regolamentare appena citata. Ci si può quindi avviare alle conclusioni, osservando come l’attenzione verso le tematiche ESG non debba distogliere l’attenzione dalle problematiche classiche della trasparenza nella distribuzione assicurativa e, invero, afferenti a qualsiasi tipo di intermediazione finanziaria. Problematiche che, da quanto è emerso da queste brevi riflessioni e da quanto emerge dal contenzioso quotidiano, sono ancora irrisolte. Ci si riferisce in particolare alla ricerca della effettiva comprensione della polizza e dei suoi meccanismi da parte del sottoscrittore, comprensione che, ovviamente, non si realizza solamente riversando sullo stesso una mole di informazioni puntuali e dettagliate, ma aiutandolo a comprenderle ed elaborarle, incentivando la sua educazione assicurativa. L’auspicio è che l’educazione assicurativa non passi solamente attraverso iniziative delle Autorità o delle associazioni di categoria rivolte alla cittadinanza, ma si realizzi anche attraverso la contrattazione, essendo questo il luogo dove tale opera formativa può avere più efficacia (per quanto ciò, non lo si nasconde, si possa tradurre in un onere non irrilevante per gli operatori).


NOTE