PROVVEDIMENTO:
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 20 dicembre 2016 M.A., in proprio e quale legale rappresentante di N.L.V.S.r.l., conveniva davanti al Tribunale di Milano il commercialista A.M.L., esponendo di averlo incaricato degli adempimenti contabili e fiscali personali e societari
relativi al periodo dal luglio 2009 al 31 dicembre 2014, e che la società attrice il 17 dicembre 2013 aveva subito una verifica dall’Agenzia delle Entrate a seguito della quale 1’11 giugno 2015 le era stato notificato un avviso di accertamento sui redditi percepiti nell’esercizio del 2010. In sintesi, l’Agenzia aveva addotto l’esistenza di un fine commerciale nell’attività della società, alla quale invece, nel periodo in cui L. ne era il commercialista, era stato applicato un regime di fiscalità agevolata per assenza di fini di lucro, onde illegittima sarebbe stata l’applicazione, decisa dal commercialista, del regime fiscale per gli enti privi di scopi di lucro di cui all’articolo 148 TUIR.
La società impugnava l’avviso di accertamento, ma il suo ricorso veniva rigettato dalla CTP; dopo avere proposto l’appello davanti alla CTR, essa perveniva a una transazione con l’Erario.
Sostenevano quindi gli attori che il L., applicando un regime fiscale più favorevole in assenza dei presupposti di legge, aveva commesso un errore che costituiva un grave inadempimento, causando loro un danno ingiusto da quantificare in separato giudizio dovendosi attendere la ripresa a tassazione anche dei redditi dichiarati per gli anni 2011-2014; oltre ai danni patrimoniali, veniva chiesto il risarcimento ad Annoni in proprio di un danno non patrimoniale per lesione della sua integrità psicofisica.
Il L. si costituiva, resistendo, e veniva autorizzato a chiamare in causa due compagnie assicurative – I.A. S.p.A. e QBE Insurance Ltd – con cui aveva stipulato polizze per i rischi della sua attività professionale; entrambe si costituivano, resistendo.
Il Tribunale, con sentenza del 6 maggio 2019, dichiarato il difetto di legittimazione dell’Annoni in proprio, accoglieva la domanda di N.L. di condanna generica al risarcimento del danno, rigettava la domanda del L. avverso I.A. e accoglieva invece – applicando la franchigia contrattuale – la domanda di quest’ultimo avverso QBE in rapporto, tra le due polizze claims made da lui invocate, a quella relativa al periodo dal 15 gennaio 2015 al 15 gennaio 2016, ritenendo affetto da nullità parziale il limite di retrodatazione della garanzia in esso previsto con apposita clausola.
QBE proponeva appello; separatamente lo proponeva anche il L. Le cause insorte venivano riunite, e in esse si costituivano tutti gli appellati, A. dichiarando di prestare acquiescenza alla sentenza, N.L. proponendo appello incidentale relativamente alle spese processuali, e I.A. chiedendo la [continua..]