Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di Rinuncia dell'assicuratore alla surroga (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


PROVVEDIMENTO: FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 17/02/2014, L. proprietario di un immobile nel Comune di Predazzo, Alma Ciresa, titolare del diritto di abitazione sullo stesso immobile, R. (coniuge di L.), anche per il loro figlio minore, L., hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento, C., G., e D., proprietari di una porzione confinante dello stesso immobile, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati allo stabile a seguito dell’incendio verificatosi il 2/08/2002 nella parte in cui i convenuti avevano ricoverato il fieno, nonché di quelli patiti personalmente, a causa dei traumi derivati dal suddetto incendio da L., R. e L. che al momento del fatto si trovavano all’interno della propria abitazione posta nell’edi­ficio attinto dalle fiamme. 2. Il Tribunale di Trento rigettò il ricorso, e in particolare, osservò che sebbene dagli accertamenti svolti dai CC e dai Vigili del fuoco emergesse la presenza di residui di erba verde, non poteva da questo fatto trarsi la conclusione, pretesa dagli attori, dello sviluppo dell’incendio provocato da un fenomeno di autocombustione; né a diversa conclusione portavano le conclusioni del CTU e le dichiarazioni testimoniali assunte; asserì dunque che non vi era la prova del nesso causale tra il deposito di foraggio fresco e il danno subito dagli attori, né che l’incendio avesse avuto origine nel fienile dei D., né infine che sussistessero i presupposti di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., non potendo di ricomprendere lo stoccaggio del fieno tra le attività pericolose. 3. Avverso la sentenza di prime cure, gli originari attori proposero appello che venne respinto dalla Corte di appello di Trento con sentenza 12/07/2011. 4. Proposero ricorso per cassazione L., R. e L.M. Resistettero con distinti atti di controricorso E.D., vedova D., L. e M.T.D. nonché G. e G.D. 5. La Corte di cassazione con sentenza n.23201 del 2015 cassò con rinvio la decisione di appello. 6. Con atto in data 12/12/2016 L., R. e L.M. citarono in riassunzione E.D., vedova D., L. e M.T.D. nonché G.D. 7. La Corte di appello di Trento in sede di rinvio, con sentenza n. 212 del 2019, condannò i convenuti al pagamento del risarcimento del danno quantificato: in favore di L. nell’importo complessivo di Euro 159.358; in favore di R. nell’importo di Euro 6000 ed in favore di L.M. nell’importo di Euro 7000, somme tutte maggiorate dagli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, con condanna dei soccombenti alle spese del giudizio liquidate per ciascun grado. 8. Avverso la sentenza La Corte di appello di Trento in sede di rinvio ha proposto ricorso per cassazione L. articolato in sei motivi; hanno resistito con controricorso E.D. vedova D., L.D. e M.T.D., proponendo ricorso incidentale articolato in tre motivi; sebbene intimate [continua..]