Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di Assicurazione della r.c. per fatto proprio e assicurazione della responsabilità propria per fatto altrui (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


PROVVEDIMENTO: FATTI DI CAUSA 1. Nel 1997 la Banca Nazionale del Lavoro, dovendo consegnare valori alla società Poste Italiane s.p.a., li affidò per il trasporto alla società B.s.p.a. La società B.aveva stipulato a copertura dei rischi derivanti dal trasporto una assicurazione con i L. of London. 2. La B.s.p.a. affidò a sua volta il trasporto alla società S. s.p.a.. I valori affidati dalla B.al vettore ammontavano a 9.682.700.000 lire. La società S. aveva stipulato a copertura dei rischi derivanti dal trasporto una assicurazione con la società G. (che in seguito muterà ragione sociale in H., e come tale sarà d’ora innanzi indicata). 3. La società S. per l’esecuzione del trasporto si avvalse di una terza società, la S.N. s.a.s. Anche la società S.N. a copertura dei rischi derivanti da trasporto aveva stipulato una assicurazione con la società G. 4. Il 13 dicembre 1997 il furgone col quale la società S.N. stava eseguendo il suddetto trasporto venne assaltato e rapinato a mano armata sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria; tutti i valori trasportati furono trafugati. In conseguenza della rapina, gli assicuratori dei L. of London nel 1998 indennizzarono la BNL in nome e per conto della B., e chiesero stragiudizialmente alla S. la rifusione di quanto pagato. 5. Nel 1999 la S. convenne dinanzi al Tribunale di Palmi la società S.N., la G. ed i L. of London, chiedendo che le prime due fossero dichiarate tenute a sollevarla dalle pretese dei L., ovvero rifonderle quanto fosse stata costretta a pagare ad essi. 6. I L. si costituirono e, in via riconvenzionale, chiesero la condanna della S., della S.N. e della G. alla rifusione di quanto pagato alla BNL. 7. La H. si costituì eccependo l’inoperatività della polizza e la non spettanza dell’indennizzo sia ai sensi dell’articolo 1892 c.c., sia ai sensi dell’articolo 1898 c.c. 8. La S.N. si costituì invocando l’esimente della forza maggiore. 9. Con sentenza 13.3.2006 n. 149 il Tribunale di Palmi: –) condannò la S. al pagamento in favore dei L. della somma di euro 4.845.760,14; –) condannò la S.N. a tenere indenne la S.; –) rigettò la domanda proposta dalla S. nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, la H.; –) accolse la domanda proposta dalla S.N. contro il proprio assicuratore (anche in questo caso la H.), ma condannò quest’ultimo a pagare direttamente alla S. l’indennizzo contrattualmente dovuto alla S.N., in esecuzione della “clausola di vincolo” inserita nella polizza stipulata tra la S.N. e la H. 10. La sentenza venne impugnata dalla S. in via principale, e da tutte le altre parti in via incidentale. Pendente il giudizio d’appello la società S.N. venne cancellata dal registro delle [continua..]