Lo scritto, muovendo dalle recenti modifiche che hanno interessato il mercato assicurativo, a séguito – soprattutto – del recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 97/2016/UE (IDD), delinea i contorni della distribuzione assicurativa, la cui normativa risulta idonea a conformare, tanto l’organizzazione dell’impresa, quanto la disciplina del contratto di assicurazione.
The paper, starting from the recent changes that have affected the insurance market, following – above all – the transposition into national law of Directive 97/2016/EU (IDD), outlines the contours of insurance distribution, the rules of which are suitable for bringing the organisation of the undertaking into line with the rules of the insurance contract.
1. Introduzione al mercato assicurativo e sue specificità - 2. Evoluzione della normativa eurounitaria sulla distribuzione assicurativa: dalla salvaguardia del mercato alla protezione degli assicurati - 3. La disciplina della distribuzione assicurativa: una legislazione italo-europea del contratto di assicurazione - 4. Attività assicurativa, distribuzione e intermediazione. Organizzazione dell’attività d’impresa e conformazione del contratto - 5. Conclusioni - NOTE
Il mercato delle assicurazioni private si identifica con quel settore giuridico-economico ove le imprese di assicurazione (o riassicurazione) e gli intermediari assicurativi intrattengono rapporti patrimonialmente rilevanti tra loro, con chiunque sia interessato a stipulare un contratto di assicurazione e con i destinatari delle prestazioni da esso scaturenti [1]. Le dinamiche del comparto ricevono specifica attenzione da parte del legislatore in ragione della loro rilevanza in termini socio-economici, poiché per mezzo della contrattazione assicurativa si realizza il drenaggio di un’imponente quantità di ricchezza privata verso il sistema finanziario, determinandone ciò la riconducibilità – al pari dell’attività bancaria e dell’intermediazione mobiliare – all’interno della portata applicativa dell’art. 47 Cost., che garantisce tutela costituzionale al risparmio in tutte le sue forme [2]. Attraverso il ricorso all’assicurazione [3], infatti, gli individui e gli enti investono le loro risorse finanziarie optando per una ben precisa modalità di gestione dei rischi che li riguardano, consistente nel trasferimento a un soggetto terzo – l’assicuratore – delle conseguenze economiche derivanti dall’eventualità che si verifichi un determinato evento [4]. Con il contratto di assicurazione, dunque, si dà vita a un rapporto giuridico duraturo, ove «l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana» [5]. La posizione di ambedue i contraenti è connotata da asimmetrie informative. Dal lato dell’impresa assicuratrice occorre rilevare come la stessa non possa avere, in sede di stipula, conoscenza diretta dell’effettivo “stato delle cose” ai fini della determinazione del rischio assicurabile. La parte che dispone di tali informazioni è il contraente-assicurato, che tenderà a sfruttarle nel proprio interesse: si tratta della c.d. «selezione avversa» [6]. Per far fronte a questa problematica si introduce una disciplina specifica in tema di dichiarazioni precontrattuali dell’assicurato, il quale deve descrivere in maniera [continua ..]
L’attività di distribuzione assicurativa, in quanto fase precontrattuale preordinata al perfezionamento di un contratto di assicurazione dovrebbe rappresentare – almeno in astratto – un momento di libera esplicazione dell’autonomia negoziale dei contraenti coinvolti. Essa, tuttavia, è oggetto di una sovrabbondante normazione, nonostante, fino agli anni ’80 del secolo scorso risultasse tendenzialmente priva di vincoli specifici e, dunque, rimessa al governo della sola iniziativa economica e, ovviamente, alla disciplina comune del codice civile [9]. L’evoluzione normativa, in particolare, mostra come gli strumenti idonei a incidere nelle dinamiche distributive suddette possano ricondursi a tre differenti tipologie progressivamente sviluppatesi[10]: a) requisiti soggettivi cui subordinare l’accesso all’attività; b) regole di condotta nello svolgimento del rapporto con il cliente, in specie norme di comportamento e obblighi informativi; c) procedure di governo e controllo del prodotto. La distribuzione di prodotti assicurativi da parte di imprese o intermediari a ciò abilitati, pertanto, subisce, oggi, notevoli limitazioni per via legale, che inevitabilmente si traducono – sotto il profilo giuridico – in condizionamenti nell’esercizio dell’autonomia contrattuale. L’interesse, prima, per gli intermediari e, successivamente, per la distribuzione in quanto tale è abbastanza recente ed è frutto di sollecitazioni comunitarie, in quanto il primo atto legislativo sulla materia è stato la l. 7 febbraio 1979, n. 48 – rubricata “Istituzione e funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione” –, attuativa della direttiva 77/92/CEE, la quale ha dettato una disciplina, seppur minima, dell’attività di intermediazione assicurativa [11]. La direttiva ha avuto il merito di individuare – anche se solo indirettamente – un concetto comune di intermediazione assicurativa, individuando e definendo i “canali istituzionali” [12] per la distribuzione, avviando così il processo di integrazione del mercato unico europeo nel settore [13]. In linea con le indicazioni promananti dalle Comunità europee, la l. n. 48 del 1979 e, successivamente, la l. 28 novembre 1984, n. 792 (recante “Istituzione e funzionamento dell’albo dei [continua ..]
Il nuovo assetto normativo emergente nel contesto eurounitario ha implicato la necessità di un adeguamento dell’ordinamento giuridico interno, attuato tramite del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 [45], che è intervenuto modificando un numero rilevante di disposizioni nel codice delle assicurazioni private [46]. È opportuno precisare, tuttavia, come nel complesso – specie con riferimento alle regole di condotta in tema di distribuzione – il recepimento della normativa europea non abbia determinato una rivoluzione del previgente quadro legale e, ove un’effettiva innovazione si è realizzata, il legislatore sembra essersi limitato a una mera trasposizione letterale delle previsioni sovranazionali, calandole tout court all’interno della legislazione interna, delegando – tutt’al più – all’Autorità di settore il cómpito di procedere a una loro traduzione in termini applicativi e conformemente alle dinamiche del mercato assicurativo nazionale [47]. In questo modo, l’Authority diviene – per mezzo della sua attività regolamentare – il principale strumento di concretizzazione delle regole, anche non direttamente applicabili, di derivazione europea all’interno del sistema ordinamentale. Già in sede di attuazione della direttiva 2002/92/CE, infatti, il legislatore italiano si era spinto oltre l’obiettivo di armonizzazione minima richiesto, dettando una regolamentazione ben più ampia e particolareggiata, soprattutto sulle regole di comportamento e sugli oneri informativi. La normativa eurounitaria, tra l’altro – in ragione del passaggio dal concetto di intermediazione a quello di distribuzione –, ha offerto l’occasione per dettagliare le modalità di svolgimento della stessa distribuzione assicurativa, nonostante qualche errore in sede di traduzione su aspetti non secondari delle nuove regole. Il legislatore nazionale, infatti, con l’art. 119 ter c. ass. subordina espressamente l’esame delle richieste ed esigenze del contraente alla verifica di adeguatezza del contratto offerto, mentre in sede europea tale analisi è identificata con la valutazione di coerenza. Imprecisioni terminologiche a parte, si è proceduto a chiarire le fasi attraverso cui deve finalizzarsi la stipula del contratto, predisponendo – tra l’altro – tutta una serie [continua ..]
Le dinamiche negoziali del mercato assicurativo si realizzano mediante lo svolgimento, da parte di un’impresa di assicurazione, di un’attività economica complessa, che include tutte le fasi del moderno processo produttivo-commerciale: produzione, distribuzione e consumo, quest’ultimo da intendersi quale utilizzo, all’occorrenza, delle prestazioni che l’assicuratore si è impegnato a offrire al momento del perfezionamento del contratto [51]. Secondo le più recenti definizioni legislative, infatti, il contratto – sostanziandosi nel c.d. prodotto assicurativo – rappresenta il parametro oggettivo di riferimento dell’attività in esame [52], con una evidente assimilazione tra lo strumento giuridico predisposto per la circolazione dei prodotti e questi ultimi, così come generati dal ciclo economico in esame [53]. In concreto, le imprese – nella fase di produzione – elaborano una determinata garanzia assicurativa o previdenziale basandosi sulla probabilità di verificazione dell’evento, su calcoli matematico-attuariali, nonché su proiezioni economico-finanziarie [54]. Così ideata la copertura-garanzia, questa viene “confezionata” in un prodotto da proporre od offrire – in altri termini da collocare – alla clientela, la cui immissione nel mercato avviene per mezzo della conclusione di contratti stipulati tra l’impresa stessa – che assume il ruolo di assicuratore – e il contraente, il quale può anche essere assicurato (cioè titolare dell’interesse protetto per via del contratto) e beneficiario (ovvero destinatario della prestazione dedotta nel negozio). In ragione della tipologia di evento, la cui probabilità di verificazione viene assunta – sotto il profilo economico – dall’impresa, si distingue tra contratti di assicurazione contro i danni e polizze vita. Tale differenziazione rileva anche in termini di attività svolta dalle imprese, le quali – basandosi su una classificazione omogenea dei rischi assunti – possono operare in due differenti settori assicurativi: il “ramo danni” e il “ramo vita” [55]. L’articolazione dell’attività in rami, dunque, permette di distinguere due tipologie notevolmente differenti di contratti, ove i rischi assunti sono completamente diversi, [continua ..]
Le considerazioni svolte sul quadro normativo italo-europeo vigente nella materia assicurativa, soprattutto per quel che attiene alla disciplina della distribuzione dei prodotti di assicurazione, consentono di rilevare, in primo luogo, l’ampliamento quantitativo e qualitativo delle regole di condotta imposte agli operatori del mercato e, in secondo luogo, lo spostamento della regolazione verso i profili organizzativi dell’attività d’impresa. L’introduzione di disposizioni specifiche in tal senso, infatti, ha rafforzato i presidi normativi di tutela della clientela, determinando una dilatazione dei meccanismi legali di conformazione dell’autonomia privata degli operatori, specie nella fase di formazione del contratto, che – in quanto tale – risultano idonei a incidere sullo stesso regolamento negoziale. Quanto argomentato conferma l’inscindibile legame sussistente tra il contratto e l’impresa, d’altronde, l’autonomia contrattuale «crea il mercato e a sua volta è assicurata dall’esistenza del mercato, secondo uno sviluppo circolare, in cui il contratto rappresenta il meccanismo funzionale alla circolazione del diritto e allo svolgimento dell’impresa» [76]. In altri termini, il contratto di assicurazione non può considerarsi come elemento disarticolato rispetto all’esercizio dell’attività d’impresa, poiché ne costituisce parte integrante, essendo elemento fondante il mercato assicurativo [77].