MASSIMA(1):
Ai sensi dell’art. 141 cod. ass., la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti ulteriori veicoli, pur in mancanza di un urto materiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la ricorrenza di tale fattispecie, a fronte della deduzione dell’attore di aver subìto lesioni fisiche a causa del malfunzionamento del sedile posteriore dell’autovettura nella quale stava prendendo posto, senza far riferimento alla movimentazione della stessa e alla presenza o meno del conducente).
(Sentenza impugnata: Trib. Roma 18 novembre 2020)
(Sez. 6-3) – 16 settembre 2022, n. 27263 (ord.) – Pres. Amendola, Est. Scrima – M. (avv. Clemente) c. A. (avv. Fiorini).
(1) Il principio venne già affermato da Cass., Sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25033, in Arch. circolaz., 2019, 1040, ed è stato oggi ribadito dalle Sezioni Unite, con la sentenza 30 novembre 2022, n. 35318, in questo stesso numero della Rivista, 160.
MASSIMA(2):
L’assicuratore sociale che, dopo avere indennizzato la vittima di un infortunio in itinere, ha transatto la lite con l’assicuratore della r.c.a. del responsabile civile accettando il pagamento d’una somma che esaurisca il massimale, ha diritto di surrogarsi per l’eccedenza del credito surrogatorio nei confronti del responsabile civile.
(Sentenza impugnata: App. Palermo 24 aprile 2019)
(Sez. III) – 21 ottobre 2022, n. 31139 – Pres. Travaglino, Est. Cirillo, P.M. Nardecchia (conf.) – INAIL (avv. Rossi) c. A. (Avvocatura Generale dello Stato).
(2) Sui complessi intrecci cui può dar luogo l’esercizio del diritto di surroga da parte dell’assicuratore sociale, quando l’assicuratore della r.c.a. abbia già indennizzato la vittima, si veda in primo luogo Cass., Sez. I, 23 dicembre 1994, n. 11112, in Riv. infortuni, 1995, II, 26, che ha distinto quoad nomen tra la surrogazione dell’assicuratore sociale nei confronti del responsabile civile, ai sensi dell’art. 1916 c.c., e la surrogazione dell’assicuratore sociale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a., ai sensi dell’art. 28. l. 24 dicembre 1969, n. 990, oggi trasfuso con modifiche nell’art. 142 cod. ass. (nello stesso senso, più di recente, Cass., Sez. III, ord. 23 novembre 2017, n. 27869, in Arch. circolaz., 2018, 329).
Sulle funzioni della surrogazione assicurativa si veda Cass., Sez. III, 14 ottobre 2016, n. 20740, in Foro it., 2017, I, 2817; sui limiti della surrogazione di veda invece Cass., Sez. VI, ord. 18 ottobre 2019, n. 26647, in questa Rivista, 2019, 715, secondo cui la surrogazione dell’assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da [continua..]