PROVVEDIMENTO:
La Corte ecc. (Omissis).
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2012 L. d’A. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli S.P. e la Allianz Assicurazioni S.p.A., assumendo di essere rimasta coinvolta – cinque anni prima – in un sinistro stradale ascritto a responsabilità del convenuto S.P., e chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno causato da quel sinistro.
Né il ricorso, né la sentenza, precisano se la società convenuta fosse l’assicuratore della r.c.a. del convenuto, oppure l’assicuratore della r.c.a. dell’attrice, citato ai sensi dell’art. 149 cod. ass.
2. Si costituì il solo S.P., il quale “spiegava domanda riconvenzionale”; venne inoltre “chiesta la chiamata in causa delle Genertel Assicurazioni S.p.A.” (così il ricorso, p. 3, ove tuttavia non si chiarisce né contro chi il convenuto formulò domanda riconvenzionale; né quale fosse il contenuto di quest’ultima; né quale veste avesse la società Genertel).
3. Con sentenza 11 ottobre 2016, n. 5941 il Giudice di pace dichiarò improponibile la domanda principale, ai sensi dell’art. 148 cod. ass.
Il Giudice di pace ritenne che:
–) al caso di specie s’applicava, ratione temporis, il testo dell’art. 148,
comma 1, cod. ass. precedente le modifiche introdotte dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in legge 24.3.2012 n. 27);
–) tale norma stabiliva che alla richiesta scritta di risarcimento del danno (che la vittima d’un sinistro stradale ha l’onere di inviare all’assicuratore del responsabile, a pena d’improponibilità dell’eventuale successivo giudizio risarcitorio) fosse allegato il modulo di denuncia di sinistro previsto dall’art. 143 cod. ass.;
–) poiché nel caso di specie tale modulo non era stato allegato alla richiesta stragiudiziale di risarcimento, l’azione andava dichiarata improponibile;
–) irrilevante era la circostanza che la società assicuratrice, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento priva del suddetto modulo, non avesse richiesto alla danneggiata l’integrazione della documentazione.
La sentenza venne appellata dalla soccombente.
3. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza 29.5.2018 n. 1529, rigettò il gravame condividendo le argomentazioni del Giudice di pace.
4. L.d’A. ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Le controparti non hanno svolto attività difensiva.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Con l’uno e l’altro, infatti, la ricorrente muove plurime censure alla sentenza d’appello, così riassumibili:
a) la sentenza è [continua..]