Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di polizze c.d. “collettive” (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA(1): La c.d. “assicurazione collettiva” non è un tipo contrattuale autonomo, ma una definizione atecnica e polisemica, utilizzata nella prassi commerciale per designare due fattispecie ben diverse: e cioè sia l’assicurazione per conto altrui stipulata a favore di un gruppo di persone individuate in base a requisiti comuni; sia un contratto normativo, in base al quale assicuratore e contraente stabiliscono quali condizioni il primo praticherà ai futuri assicurati. MASSIMA(2): L’assicurazione sulla vita può essere stipulata per conto altrui, dal momento che la norma di cui all’art. 1891 c.c., in quanto inserita nelle disposizioni sull’assi­curazione in generale, è applicabile anche a tale tipologia di contratto, e dovendosi intendere l’espressione “per conto altrui” non già come equivalente a “nell’inte­resse altrui”, bensì nel senso di “a vantaggio altrui”, con la conseguenza che è sufficiente che il terzo beneficiario acquisti, per effetto della stipula, una posizione di vantaggio, che può consistere anche nella liberazione da un debito. MASSIMA(3): Nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte può essere designato, quale beneficiario, lo stesso portatore del rischio, con conseguente devoluzione “mortis causa” dell’indennizzo ai suoi eredi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo medesimo estingua il credito residuo del mutante, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è volto a soddisfare gli interessi convergenti della banca al rimborso del mutuo e del mutuatario e dei suoi eredi a non restare esposti all’esecuzione della banca, con la conseguenza che, in caso di inadempimento dell’assicuratore, gli eredi del mutuatario sono legittimati a domandarne la condanna al pagamento dell’indennizzo in favore della banca). BREVE COMMENTO: MASSIMA(1): Non consta alcun precedente sul problema dell’inquadramento giuridico delle c.d. polizze collettive. In dottrina, tuttavia, la produzione sul tema è copiosa: ex multis, si vedano Pappalardo, Polizze assicurative nella contrattazione collettiva, in Dir. e prat. lav., 2012, 1060; Leo, Polizza collettiva a garanzia della categoria, in Resp. e risarcimento, 2006, 9, 11; Stancati-Anzini, Il regime tributario delle polizze vita collettive – Spunti di riflessione, in Fisco, 1999, 6447; Petrucciani, Considerazioni medico-legali sul contenzioso relativo alle polizze di assicurazione contro gli infortuni cumulative e collettive, in Zacchia, 1994, 413; Morganti, Competenza del giudice del lavoro a [continua..]