Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Assicurazione di responsabilità civile. Massimale. Mora dell'assicuratore (di Giorgiomaria Losco, Consigliere Sezione italiana AIDA)


Si analizzano, nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile, i criteri adottati dalla giurisprudenza per verificare se e come il massimale di polizza possa o meno essere superato in relazione a comportamenti gestionali anomali dell’assicuratore.

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Civil liability insurance. Maximum coverage. Default of the insurer

In the contest of civil liability insurance, the criteria adopted by jurisprudence are analized to verify whether and how the policy ceiling can or cannot be exceed in relation to the management behavior of the insurer.

Keywords: Liability insurance – Maximal – Default of insurer.

La Suprema Corte [1], è tornata ancora, in un’articolata disamina, a puntualizzare correttamente il tema del possibile superamento del massimale in una fattispecie specifica di assicurazione di responsabilità civile auto. Può essere l’occasione per delineare il quadro generale dell’assicurazione di responsabilità civile generale con particolare riguardo ai suoi contenuti e limiti (ex art. 1917 c.c.), mentre per quanto riguarda le forme di assicurazione di responsabilità civile non volontarie ma obbligatorie (come quelle sulla responsabilità civile della circolazione o della responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria) è da ribadire che esse non derogano alla disciplina tipica dell’assicurazione volontaria in quanto entrambe non divergendo si concretizzano anch’esse in un contratto a prestazioni corrispettive ove la prestazione di sicurezza dell’assicuratore (a tutela del patrimonio dell’assi­curato) è collegata, in sinallagma funzionale, con il pagamento del premio ove la massa di essi costituisce la base economico giuridica come garanzia di corretto adempimento delle prestazioni promesse da parte delle imprese assicuratrici. Unica differenza tra le assicurazioni volontarie di responsabilità civile e quelle obbligatorie può consistere nell’attribuzione di particolari diritti a tutela del terzo danneggiato onde consentirgli una rapida liquidazione dei danni subìti. L’obbligo dell’assicuratore di responsabilità civile ex art. 1917 c.c. è quello, infatti, di tenere indenne l’assicurato di quanto questi in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto [2]: quindi, presupposto base dell’operatività di questo tipo di copertura assicurativa è la descrizione formale del rischio e poi la sussistenza concreta dell’evento– rischio che la legge individua come fonte di responsabilità dell’assicurato [3], responsabilità che genera, quindi, obblighi risarcitori contrattuali od extracontrattuali tali da poter intaccare il patrimonio dell’assicurato stesso e di cui allora l’assicuratore, appunto con la stipula di polizza sulla responsabilità civile, verrà a farsi carico in sua vece. Il debito contrattuale dell’assicuratore è rappresentato nella sua cifra di massima esposizione dal c.d. massimale stabilito nel contratto stesso, e, come tale costituisce, così, vero e proprio debito di valuta, diversamente dal debito che il responsabile assicurato ha verso il terzo danneggiato che non trova nella legge limiti massimi di risarcimento (se non quelli di tipo probatorio sull’esistenza e quantità dei danni subiti); quest’ultimo rappresenta [continua..]