Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e litisconsorzio necessario (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA(1) Nel caso in cui il proprietario di un veicolo a motore patisca danni mentre sia trasportato sul proprio mezzo, nel mentre questo era condotto da altra persona, il conducente del mezzo non è litisconsorte necessario nel giudizio di risarcimento promosso dal proprietario-danneggiato nei confronti del proprio assicuratore della r.c.a. MASSIMA(2) La nullità della sentenza d’appello per mancata integrazione del contraddittorio non può essere fatta valere dalla parte che ha dato causa alla nullità, ai sensi dell’art. 157, comma 3, c.p.c. A tale regola si deroga solo in due casi: o nell’ipotesi di litisconsorzio necessario originario (art. 102 c.p.c.), o nel caso di litisconsorzio successivo dipendente da ordine del giudice (art. 107 c.p.c.). Ne consegue che nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale contro l’assicuratore della r.c.a., ove quest’ultimo abbia chiamato in causa un terzo per essere manlevato in caso di accoglimento della domanda (creando così una situazione di litisconsorzio necessario processuale), e il terzo chiamato non abbia partecipato al giudizio d’appello senza che il giudice provveda a farlo chiamare ai sensi dell’art. 331 c.p.c., tale nullità resta incensurabile in sede di legittimità, se l’assicuratore non abbia sollevato la relativa eccezione in grado di appello. MASSIMA(3) In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l’operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell’incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo, e tanto, a prescindere dal rilievo per cui l’assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il veicolo non era assicurata a tal fine, oppure che fosse convinto che essa fosse assicurata, oppure ancora che si sia posto o non si sia posto domande a tale riguardo. PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. Con citazione del gennaio 2009, A.M. convenne in giudizio la Milano Assicurazioni S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti, in qualità di terzo trasportato sull’autovettura di sua proprietà condotta da T.H., in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 4 marzo 2007, allorquando, durante il trasporto in ospedale di esso attore, l’autovettura, per “incapacità alla guida” del conducente, “sbandava uscendo di strada”. 1.1. Nel costituirsi in giudizio la Milano Assicurazioni S.p.A. contestò la fondatezza della domanda attorea, “negando la garanzia assicurativa in [continua..]