Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di contratto di assicurazione stipulato da una società finanziaria a copertura del rischio di insolvenza del mutuatario (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


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MASSIMA: Il contratto di assicurazione stipulato da una società finanziaria a copertura del rischio di insolvenza del mutuatario, il quale preveda altresì espressamente il diritto di surroga dell’assicuratore nei confronti di quest’ultimo, correttamente è qualificato come assicurazione del credito a favore del finanziatore, a nulla rilevando che i premi siano stati da quest’ultimo addossati al mutuatario. PROVVEDIMENTO: Non constano precedenti di legittimità editi su fattispecie analoga. Sulla disciplina applicabile alle polizze vita abbinate ad un mutuo si veda da ultimo Cass. civ., Sez. VI–3, 1° febbraio 2022 n. 2989 (ord.), in questa Rivista, 2022, II, 233, ed ivi l’ampia nota di ulteriori richiami. La Corte ecc. (Omissis). RITENUTO CHE 1. G.C. ha stipulato, in data 2 febbraio 2007, con la società Pitagora S.p.A., un mutuo per la somma di 23.040,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione, mediante pagamento mensile. Contestualmente, la società finanziatrice, ossia Pitagora S.p.A., ha contratto una assicurazione con HDI S.p.A., per l’eventualità che, a causa della perdita del lavoro, il C. non fosse più in grado di restituire la somma presa a prestito, con la particolarità che il premio assicurativo è stato posto a carico dello stesso C. Costui ha perso il lavoro in data 11 novembre 2008, quando rimanevano da rimborsare 5.304,80 euro, somma che, di conseguenza, la HDI S.p.A. ha corrisposto a Pitagora S.p.A., in adempimento della obbligazione di assicurazione assunto nei confronti di quest’ultima. Poiché il contratto di assicurazione prevedeva il diritto di surroga dell’assicu­ratore nei confronti del mutuatario, la HDI S.p.A. ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del C., per avere da costui il pagamento dei 5.304,80 euro che, a causa della perdita del lavoro, il C. non ha potuto rimborsare a Pitagora S.p.A., e che a quest’ultima sono stati per l’appunto corrisposti dall’assicuratore HDI S.p.A. 2. C. ha proposto opposizione a tale decreto ingiuntivo, che il Tribunale di Alessandria ha accolto, interpretando il contratto di assicurazione come a favore del mutuatario, e non già a favore del mutuante, sia in ragione della classificazione dei contratti di assicurazione introdotta dal regolamento n. 20 del 2009, sia in ragione del fatto che il premio assicurativo era stato corrisposto dal mutuatario stesso e non dal finanziatore. 3. Questa decisione è stata tuttavia riformata in secondo grado dalla Corte d’appello di Torino che, ha escluso, invece, l’applicabilità di quel regolamento ratione temporis, ed ha ritenuto che il soggetto beneficiario dell’assicurazione fosse il finanziatore, ossia la Pitagora S.p.A., in forza di un contratto a favore di terzo di cui quest’ultima era beneficiaria, e nel quale era per [continua..]