Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Il patto di gestione di lite: quali “conflitti” di interesse? (di Paoloefisio Corrias, Professore ordinario di Diritto dell’economia presso l’Università di Cagliari)


Lo scritto, dopo aver illustrato il regime legale della composizione degli interessi dell’assicurato e dell’impresa nella gestione della lite instaurata con il terzo danneggiato nel contesto dell’assicurazione della responsabilità civile, si sofferma sulla possibilità per le parti di incidere su tale assetto tramite il c.d. patto di gestione della lite, esaminando l’istituto e segnando altresì le differenze intercorrenti tra lo stesso e la garanzia di tutela legale.

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The dispute management agreement: which “conflicts” of interest?

This paper, after having illustrated the legal regime of the composition of the interests of the insured and the company in the management of the dispute established with the injured third party in the context of civil liability insurance, focuses on the possibility for the parties to affect this structure through the so-called management agreement of the dispute, examining the institution and also noting the differences between it and the guarantee of legal protection.

Keywords: Conflict of interest between insurer and insured – management agreement of the dispute – guarantee of legal protection.

SOMMARIO:

1. Posizione dei problemi - 2. Gli interessi dell’assicurato e dell’impresa nella gestione della lite - 3. Il regime legale di composizione - 4. Il patto di gestione della lite - 5. La garanzia della tutela legale - NOTE


1. Posizione dei problemi

Il patto di gestione di lite tramite il quale l’assicurato demanda completamente all’impresa di assicurazione la gestione del contenzioso che dovesse eventualmente instaurarsi con il terzo danneggiato, frequentissimo nelle assicurazioni di responsabilità professionale, solleva diversi problemi sui quali si è espressa la giurisprudenza manifestando posizioni talvolta dissonanti [1]. Non essendo possibile in questa sede soffermarsi sulla natura di detta convenzione, la quale è stata ampiamente considerata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza [2], ci limitiamo ad esprimere la nostra convinta adesione alla impostazione che vede nella stessa una pattuizione accessoria al contratto di assicurazione contenente un incarico, modellato sullo schema del mandato in rem propriam, per effetto del quale l’impresa assume l’obbligo di svolgere una attività (prevalentemente) giuridica – quale la gestione della lite – nell’interesse sia proprio che dell’assicurato [3]. Per entrare subito in media res rispetto all’argomento da trattare, relativo ai conflitti di interesse che possono insorgere tra assicurato ed assicuratore, occorre individuare quali ragioni conducono alla stipulazione di questo patto aggiuntivo nonché, ancor prima, inquadrare sul piano generale l’assetto di interessi – anche contrapposti – delle parti del contratto di assicurazione che si determina a fronte del verificarsi del sinistro; ossia dell’atto illecito dell’assicurato che provoca un danno a un terzo e della successiva richiesta di risarcimento da parte di questo a quello. Si tratta cioè di mettere a fuoco la situazione che si determina nel momento in cui il terzo danneggiato avanza la richiesta di risarcimento e come questa viene considerata dal legislatore a prescindere dal patto di gestione [4]. Solo su tali basi, infatti, si potrà poi capire come la nostra pattuizione incida realmente su questo assetto.


2. Gli interessi dell’assicurato e dell’impresa nella gestione della lite

Iniziando dalla posizione dell’assicurato rileviamo che egli può avere interesse: (i) ad una definizione rapida della vertenza mediante la tacitazione del danneggiato aderendo alle pretese di questo salvo, successivamente, ottenere l’indennizzo da parte dell’impresa; (ii) a resistere alle pretese del danneggiato, se è previsto un massimale di polizza oppure franchigie, scoperti o meccanismi di bonus-malus o, comunque, modalità che in qualche modo arrecano uno svantaggio all’assicurato in caso di pagamento al danneggiato. Va però considerato che talvolta l’assicurato ha altri tipi di esigenze, ad esempio di difesa della propria immagine ed onorabilità e, dunque, desidera in primis una sentenza di rigetto della domanda e, in subordine, ossia in caso di elevate probabilità di condanna, di addivenire ad una definizione amichevole. Ancora, l’assicurato potrebbe avere interesse – anche se si tratta di un’ipotesi più marginale – ad evitare che una eventuale clausola di recesso o di mancato rinnovo a favore dell’impresa in caso di pagamento dell’indennizzo – che, peraltro, potrebbe essere considerata vessatoria – divenga operativa: dunque anche in questo caso un interesse a resistere. In caso di costituzione in giudizio, infine, l’assicurato ha sempre l’ulteriore interesse ad avere il rimborso delle spese di lite nella misura stabilita dall’art. 1917, comma 3, c.c., secondo cui, come è noto, sono a carico dell’impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa dal danneggiato contro l’assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza e, qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’impresa e l’assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Emerge, quindi, un assetto variegato della posizione dell’assicurato, nel quale si stagliano esigenze non di rado tra loro incompatibili: quella alla rapida definizione, infatti, implica gli svantaggi che potrebbero esserci in caso di pagamento (ultra massimale, franchigie, scoperti e simili) ed è eviden­temente incompatibile con quella di arrivare ad una sentenza di rigetto. Siffatta variabilità dipende da una pluralità di circostanze, quali la posizione sociale e professionale dell’assicurato, la [continua ..]


3. Il regime legale di composizione

Come anticipato, occorre, dunque, appurare il modo nel quale, in assenza del patto di gestione, il legislatore ha contemperato questa possibile contrapposizione di interessi tra assicurato e impresa ai sensi della quale, come si è visto, l’assicurato ha interesse, nella sostanza, a valutare di volta in volta l’esigenza da privilegiare e, conseguentemente, la strategia da adottare, mentre l’impresa mira sempre e, comunque, a perseguire la strada che le consenta di limitare quanto più possibile l’esborso. Le indicazioni essenziali in proposito giungono dagli obblighi di avviso e di salvataggio di cui agli artt. 1913 e 1914 c.c. e dalla già ricordata disposizione di cui all’art. 1917, comma 3, c.c. sulle spese di lite che, secondo una condivisibile ricostruzione, costituisce una particolare manifestazione del­l’obbligo di salvataggio [5]. Ai sensi di tali disposizioni, in caso di sinistro e di successiva richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, l’assicurato è sicuramente tenuto a comunicare tempestivamente dette circostanze all’assicuratore (art. 1913, comma 1, c.c.) nonché a non pregiudicare la difesa resistendo alle pretese dell’assicurato (art. 1914, comma 1, c.c.) qualora tale attività sia necessaria e possibile prima che l’assicuratore sia informato ed intervenga. Una volta informato, l’assicuratore ha diritto a limitare i danni esercitando egli stesso l’attività di salvataggio ex art. 1914, comma 4, c.c. Però, anche in questa ipotesi (ossia quando scelga di intervenire direttamente), l’assicuratore non può intraprendere una linea difensiva – stabilendo se e in che modo resistere e scegliendo gli avvocati da incaricare – senza condividere con l’assicurato queste decisioni [6]. Qualora nella situazione appena descritta le parti dovessero dissentire sulla impostazione della difesa, occorre stabilire a chi spetta la decisione. In proposito riteniamo che si debba prendere le mosse dall’interesse oggettivo che ha per l’assicurato l’esito della controversia, in quanto se per lui è indifferente la soccombenza – perché ad esempio, la pretesa rientra nel massimale, non ci sono franchigie o altri meccanismi di limitazione dell’indennizzo e non ci sono problemi di onorabilità e simili – la scelta sulla difesa – [continua ..]


4. Il patto di gestione della lite

Questo assetto legale può essere modificato da due clausole: il patto di gestione di lite e l’assunzione, in aggiunta alla assicurazione della responsabilità, della copertura della tutela giudiziaria (artt. 2, comma 3, ramo 18 e 173, comma 2, cod. ass.), osservando in proposito che, talvolta, non è agevole stabilire se la concreta pattuizione apposta alla polizza appartenga al primo o al secondo genere [7]. Soffermandoci sul patto di gestione di lite, assai più frequente, rileviamo che la formula solitamente apposta è la seguente: “l’assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato stesso”. Tale pattuizione comporta, in deroga al regime legale, la rinuncia del­l’assicurato a costituirsi in giudizio con un proprio avvocato di fiducia, non solo quando non ha interesse all’esito della lite – il ché, come si è visto, sarebbe conforme anche ai criteri legali – ma anche quando sussista tale interesse. Dunque, la gestione della lite è totalmente demandata all’assicu­ratore il quale deve indicare i fiduciari ai quali l’assicurato è tenuto a conferire la procura ad litem e a non revocare successivamente l’incarico [8]. Qualora l’assicurato desideri, ciò nonostante e senza l’assenso esplicito dell’as­sicu­ratore, indicare un proprio legale di fiducia ha la facoltà di farlo – in quanto legittimo esercizio del diritto alla difesa – ma gli è precluso il rimborso delle spese ex art. 1917, comma 3, c.c. In tale direzione si è espressa chiaramente la più recente giurisprudenza, stabilendo che in caso di rinuncia alla difesa offerta dall’assicuratore sono interamente a carico dell’assicurato le spese di resistenza in quanto il patto di quota di lite non contiene propriamente una deroga (in peius) al regime legale, ma introduce una modalità di adempimento – in natura – alternativa al rimborso [9]. D’altro canto, l’as­si­curatore, al quale, come si è visto, spetta detta nomina, può opporsi all’indi­cazione eventuale da parte [continua ..]


5. La garanzia della tutela legale

La clausola che prevede la tutela legale può accedere ad una polizza multirischio nella quale l’impresa assume tanto il rischio della responsabilità dell’assicurato quanto, appunto, l’onere economico della tutela legale ex art. 173 cod. ass. [16]. A differenza del patto di gestione della lite, detto accordo si risolve in un mero vantaggio per l’assicurato il quale ha diritto a scegliere liberamente – ai sensi dell’art. 174 cod. ass. [17] – un difensore di fiducia in luogo di quello che l’impresa deve comunque mettergli a disposizione se egli non esercita tale scelta [18]. In definitiva tramite questa clausola, come è stato precisato, l’impresa assume l’obbligo di rimborsare interamente le spese di lite – ossia anche oltre i limiti di cui all’art. 1917, comma 3, c.c. – anche nelle ipotesi in cui l’assicurato scelga il proprio difensore, laddove, come si è visto, nell’ambito del patto di gestione della lite, l’assicurato è sollevato dall’onere economico del pagamento delle spese di difesa unicamente se rinuncia a nominare un proprio difensore. Per questa ragione la garanzia aggiuntiva nella quale si traduce la pattuizione in esame è appositamente remunerata con un aumento del premio.


NOTE