Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


In tema di nozione di “stato di ebbrezza” (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


Articoli Correlati: guida in stato di ebbrezza

(Sentenza impugnata: App. Bologna 7 novembre 2018) La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. convenne in giudizio, con atto di citazione dell’8 febbraio 2005, innanzi al Tribunale di Bologna A.C. e M.R. chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro 268.202,40 oltre interessi e rivalutazione. Espose in particolare parte attrice quanto segue. A seguito del tamponamento, in data 24 novembre 1996, di autoarticolato da parte della Fiat Punto di proprietà del conducente A.C., con assicurazione sottoscritta dalla R., il terzo trasportato (sul sedile alla destra del conducente), C.A., era deceduto in quanto investito dai veicoli sopraggiungenti dopo essere stato sbalzato dal veicolo, che aveva subito una roteazione a causa del violento impatto, come accertato dal giudice penale. La società assicuratrice aveva risarcito gli eredi dell’A. Spettava alla stessa il rimborso in quanto il C. aveva condotto il veicolo in stato di ebbrezza. Si costituì la parte convenuta eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto della domanda. 2. Il Tribunale adito accolse la domanda. 3. Avverso detta sentenza proposero appello C. e R. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. 4. Con sentenza di data 7 novembre 2018 la Corte d’appello di Bologna rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che, decorrendo il termine di prescrizione (al­l’epoca di un anno) per l’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 18 l. n. 990 del 1969 (poi art. 144 cod. ass.) dal momento della liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, integrante il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo (Cass. n. 5088 del 2010), era intervenuta l’interruzione della prescrizione. Aggiunse che il mancato riferimento ad una soglia minima dei valori rilevati, ed in particolare la mancata correlazione dell’operatività della clausola di esclusione dell’assicurazione (e di esercizio della rivalsa per le somme pagate al terzo) nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza alla soglia di punibilità prevista dal codice della strada, comportava che l’inoperatività era invocabile dall’assicuratore anche in presenza di valori alcolometrici rilevanti, seppure non eccedenti il limite previsto per la sanzione, valori peraltro coerenti con quanto dichiarato dal C. in sede di indagini penali, e cioè che la sera aveva “fatto uso di sostanze alcoliche, non in larga misura”. Osservò ancora che risultava dimostrato che alla guida del veicolo era il C., stanti l’accertamento in sede penale del moto rotatorio acquistato dal veicolo per effetto dell’impatto, le lesioni del trasportato compatibili con il suo essere stato espulso dall’abitacolo per effetto della roteazione, la natura delle lesioni toraciche del C. [continua..]