Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di compenso spettante al professionista per l´attività prestata ai fini della liquidazione di un indennizzo assicurativo (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


(Sentenza impugnata: Trib. Grosseto 6 luglio 2018) La Corte ecc. (Omissis). MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L’avv. B.T. otteneva un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Grosseto per il pagamento da parte di G.M. della somma di euro 875,04, oltre interessi e spese, quale compenso per l’attività di assistenza spiegata in favore dell’ingiunto nell’am­bito di una procedura stragiudiziale di risarcimento danni. Proponeva opposizione il G. il quale deduceva di avere già corrisposto un acconto di euro 600,00 e sosteneva che le spese legali dovessero essere integralmente soddisfatte dalle compagnie di assicurazione coinvolte nella procedura stragiudiziale di liquidazione del danno, dichiarandosi comunque disposto a versare la somma di euro 380,00, che corrispondeva, unitamente all’acconto, a quanto liquidato a titolo di spese dalle assicurazioni in sede di definizione stragiudiziale. All’esito dell’istruttoria il giudice di pace con la sentenza n. 291/2013 rigettava l’opposizione. A seguito di appello del G., il Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 646 del 6 luglio 2018, in parziale accoglimento del gravame, riformava la sentenza di primo grado e revocava il decreto ingiuntivo, condannando il G. al pagamento della somma di euro 150,00, compensando integralmente le spese del doppio grado. Dopo avere richiamato i princìpi per cui il contratto d’opera intellettuale prescinde dal requisito della forma scritta per la sua validità, rilevava che l’opposta aveva assistito l’opponente e la di lui moglie in due diverse procedure stragiudiziali nei confronti di due distinte compagnie di assicurazioni, per il ristoro di danni conseguenti alla circolazione stradale. Le trattative svolte nell’interesse della moglie si erano concluse con una liquidazione transattiva, che prevedeva il riconoscimento della somma di euro 450,00 oltre oneri per le spese di lite, mentre quelle svolte nell’interesse del G. avevano previsto come esito finale il riconoscimento della somma di euro 530,00, oneri inclusi a titolo di spese legali. Ad avviso del Tribunale doveva ritenersi che l’acconto di euro 600,00 versato dal G. alla T. dovesse essere imputato all’attività svolta nell’interesse della moglie, attesa anche l’identità dell’importo con quanto liquidato in sede stragiudiziale a titolo di spese legali. In relazione, invece, al diverso compenso dovuto dal G. in proprio, secondo la sentenza d’appello non era possibile per il difensore richiedere in relazione alla pratica stragiudiziale, somme ulteriori rispetto a quelle transattivamente liquidate dal­l’assicurazione e come tali accettate. Sicché, essendo stati riconosciuti euro 530,00, detratto l’ulteriore importo di euro 380,00 versato nel corso del giudizio di primo grado, residuava un credito del­l’opposta di [continua..]