Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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In tema di assicurazione contro gli infortuni (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


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(Sentenza impugnata: App. Venezia 28 giugno 2018) La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA Con sentenza in data 21 aprile 2016, n. 207 il Tribunale di Belluno rigettava la opposizione proposta da UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. e confermava il decreto monitorio emesso in favore di G.S., quale erede del padre F. (deceduto in data 22 agosto 2009, essendo precipitato con l’elicottero su cui viaggiava come medico-passeggero, durante una missione di soccorso in montagna), recante condanna della predetta società al pagamento dell’intero massimale di euro 1.113.500,00 – oltre interessi dalla domanda al saldo – previsto dalla polizza assicurativa per rischio infortuni e morte, stipulata dal vettore INAER Helicopter Italia, con Milano Assicurazioni S.p.A. (successivamente incorporata da UnipolSAI Assicurazioni S.p.A.), a favore dei passeggeri ed a beneficio degli eventuali eredi. L’appello proposto da UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. era parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza in data 28 giugno 2018, n. 1858. Il Giudice di seconde cure ha rigettato la eccezione di prescrizione annuale del diritto all’indennizzo, proposta dalla società assicurativa sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie degli artt. 547 e 1020 cod. nav., dall’art. 1885 c.c. per i rischi derivanti dalla navigazione, avendo accertato che, con la diffida stragiudiziale trasmessa dal danneggiato a mezzo fax in data 20 agosto 2012 –ore 18.51 – al legale della società assicurativa avv. M.G., risultava validamente interrotta la prescrizione annuale (cadendo il termine annuale in data 19 agosto 2012 che era giorno festivo), atteso che il legale destinatario del fax si era sempre palesato, nello svolgimento dei contatti stragiudiziali, come “mandatario” della Milano Assicurazioni S.p.A., rispondendo a numerose raccomandate spedite alla società assicurativa, trasmettendo l’atto di quietanza e l’appendice di polizza n. 12, partecipando ad una riunione per vagliare ipotesi conciliative, e dunque in ogni caso presentandosi come tale al­l’e­sterno ed ai terzi, ed inducendo pertanto nel danneggiato il legittimo affidamento nell’esercizio dei poteri rappresentativi in virtù dell’apparente qualità. Nel merito la Corte territoriale riteneva, invece, fondata la domanda risarcitoria formulata da UnipolSAI Assicurazioni S.p.A, in quanto l’accordo transattivo, stipulato tra il danneggiato e Generali Seguros España s.a. – che assicurava la responsabilità civile verso terzi del vettore aereo – e dalla quale lo S. aveva ricevuto la somma di euro 450.000,00 rilasciando liberatoria, in favore di INER Helicopter Italia S.p.A., da ogni ulteriore pretesa risarcitoria avanzata anche ai sensi dell’art. 1916 c.c., aveva definitivamente pregiudicato il diritto di surrogazione di [continua..]