1. Costituzione e difesa dell'assicurato - 2. Natura degli interessi sul risarcimento del danno da fatto illecito - 3. In tema di danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale
Nell’assicurazione della responsabilità civile la costituzione e difesa dell’assicurato, a seguito dell’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell’ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dall’art. 1917, comma 3, c.c. (1). (Sentenza impugnata: Trib. Ragusa 3 aprile 2018) (1) Il principio è pacifico: nello stesso senso si vedano, ex multis, Cass. civ. [ord.], Sez. II, 23 maggio 2019, n. 14107, in questa Rivista, 2019, 87; Cass. civ. [ord.], Sez. III, 4 maggio 2018, n. 10595, in Foro it., 2018, I, 3170; Cass. civ., Sez. III, 18 gennaio 2016, n. 667 (con riferimento, in quest’ultimo caso, ai limiti entro cui l’assicuratore è tenuto a rifondere all’assicurato le spese sostenute per difendersi nel procedimento penale, iniziato in seguito a querela o denuncia del terzo danneggiato). L’obbligo dell’assicuratore di rifondere all’assicurato le spese di resistenza, nell’ipotesi di cui all’art. 1917, comma 3, c.c., incontra tuttavia un limite, secondo la Corte di cassazione, quando “l’assicurato abbia scelto di difendersi senza averne interesse né potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate” (Cass. civ., Sez. III, 19 marzo 2015, n. 5479, in questa Rivista (solo massima con note di richiami), 2016, II, 171, nonché, in extenso, in Foro it., 2015, I, 3259. Cass. (Sez. 6–3) – 3 novembre 2020, n. 24409 (ord.) – Pres. Amendola, Est. Cirillo – B. (avv. Tasca) c. R.
Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall’art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l’altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (2). Cass. (Sez. III) – 4 novembre 2020, n. 24468 (ord.) – Pres. Armano, Est. Olivieri – A. (avv. Coppola) c. S. (avv. Lentini). (Sentenza impugnata: App. Palermo 1° giugno 2015) (2) Il principio è pacifico, risalente e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ma evidentemente non deve essere troppo spesso tenuto a mente, se ancora si continua a discuterne dinanzi alla Suprema Corte. Per l’affermazione di esso si veda già Cass. civ. 29 giugno 1985, n. 3888, in Arch. civ., 1986, 174, e soprattutto la fondamentale decisione di Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712, in Foro it., 1995, I, 1470, con note di G. Valcavi, A proposito della teoria dei crediti di valore, della rivalutazione e degli interessi monetari nel risarcimento del danno, e di G. De Marzo, Debiti di valore e overcompensation. Più di recente, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 21 dicembre 2015, n. 25615; Cass. civ., Sez. I, 17 settembre 2015, n. 18243; Cass. civ., Sez. III, 28 aprile 2010, n. 10193, in Arch. circolaz., 2011, 42; Cass. civ., Sez. III, 28 aprile 2010, n. [continua ..]