Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Pregiudizio non patrimoniale del familiare di una persona lesa (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


Il familiare di una persona lesa dall’altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l’allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il danno non patrimoniale occorso ai genitori in conseguenza dell’incidente stradale del figlio minorenne e convivente, nonostante l’avvenuta allegazione della sofferenza subìta durante i non pochi giorni in cui quegli era stato in coma e nei periodi in cui ne era stato incerto il recupero, nonché dell’assistenza necessitata dapprima dal lungo ricovero lontano dall’abitazione familiare e poi dalla non semplice riabilitazione) (1).

(Sentenza impugnata: App. Roma 22 gennaio 2019) (1) La sentenza si segnala all’attenzione del lettore per due diverse ragioni: l’uno attinente la nozione di danno non patrimoniale, l’altro attinente il suo accertamento in giudizio. Quanto al primo aspetto, la decisione qui in rassegna ribadisce e consolida l’orientamento secondo cui il danno non patrimoniale, pur essendo unitario dal punto di vista giuridico (e dunque per quanto concerne i presupposti di risarcibilità, l’accertamento, la liquidazione), può tuttavia assumere forme diverse dal punto di vista fattuale. Un fatto illecito singolo può dunque provocare diverse forme di manifestazione del danno non patrimoniale. Nel caso di danno alla persona (lesioni personali, uccisione di un congiunto, ferimento di un congiunto) queste forme di manifestazione possono consistere, secondo la sentenza qui in rassegna, tanto nel sentimento del dolore, quanto nel forzoso mutamento delle abitudini di vita. L’uno e l’altro di questi pregiudizi, pur essendo giuridicamente omogenei, vanno tenuti in considerazione dal giudice chiamato alla liquidazione del danno. Tali princìpi non sono nuovi nella giurisprudenza di legittimità, e sono stati ripetutamente affermati negli ultimi anni (Cass. civ., Sez. III, 4 novembre 2019, n. 28220; Cass. civ. [ord.], Sez. Lav., 28 giugno 2019, n. 17577; Cass. civ. [ord.], Sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469, in Resp. civ. e prev., 2019, 503; Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901). La sentenza in rassegna, inoltre, affronta il sempre tormentato tema della prova del danno non patrimoniale, ammettendo che questa possa darsi con ricorso a presunzioni semplici e al fatto notorio, ex art. 115 c.p.c.: evidentemente (e giustamente) ritenendo che possa ritenersi notorio, ai sensi della norma appena ricordata, che in genitore il quale abbia un figlio in ospedale (com’era accaduto nel caso di specie) ne provi sofferenza e preoccupazione. La possibilità che la prova del danno non patrimoniale sia raggiunta anche attraverso il ricorso al “notorio” era stata più volte ammessa in passato dalla Corte di cassazione (Cass. civ. [ord.], Sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469, cit.; Cass. civ., Sez. III, 15 maggio 2018, n. 11754; Cass. civ. [ord.], Sez. III, 25 maggio 2017, n. 13153; Cass. civ., Sez. Lav., 23 maggio 2014, n. 11581). La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA A. e P.A.R., con A.C., ricorrono per la cassazione della sentenza n. 441 del 22 gennaio 2019 della Corte d’appello di Roma, con cui, in parziale accoglimento del gravame principale di UnipoISAI Assicurazioni S.p.A. ed in reiezione del loro appello incidentale sull’entità dei danni, era stato riconosciuto un concorso del fatto colposo del danneggiato pari al 25% e di conseguenza limitata la condanna pronunciata dal Tribunale di Cassino per il risarcimento dei danni patiti dal primo [continua..]