Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, l’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall’art. 1 l. n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest’ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale (1).

Articoli Correlati: danno biologico

(Sentenza impugnata: Trib. Crotone 11 settembre 2017) (1) La sentenza affronta due distinti problemi: a) se l’art. 139 cod. ass., come modificato dapprima dal d.l. 24 gennaio 2012 (convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27), e poi dalla l. 4 agosto 2017, n. 124, abbia modificato i criteri di accertamento del danno alla salute con esiti micropermanenti, subordinandone la liquidazione all’esistenza di “accertamenti strumentali” dei quali risulti obiettivamente l’esistenza di postumi permanenti; b) se il giudice di merito, decidendo il 13 settembre, aveva l’obbligo di tenere conto d’una legge entrata in vigore il precedente 29 agosto. Le due questioni, ovviamente, erano tra loro subordinate: se, infatti, si fosse ritenuto che il decreto 1/12 e poi la legge 124/17 non abbiano innovato, circa i criteri medico-legali di accertamento dell’esistenza di postumi permanenti derivanti da un sinistro stradale, diventava irrilevante stabilire se il giudice di merito dovesse o non dovesse tenere conto della novella, per l’ovvia ragione che una novella in realtà non vi era. La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto di affrontare tutte e due le suddette questioni decidendo la prima in modo conforme, e la seconda in modo difforme rispetto ai propri precedenti. Quanto alla prima questione (se il danno alla salute con esiti micropermanenti derivante da un sinistro stradale possa essere liquidato solo in presenza di esami strumentali che dimostrino l’esistenza di postumi permanenti), essa è stata già più volte decisa dalla Suprema Corte, nel senso che la presenza di un esame strumentale e solo un elemento indiziario, il quale non può mai ritenersi di per sé decisivo né nel senso di escludere, né nel senso di ammettere l’esistenza di postumi permanenti (Cass. civ. [ord.], Sez. III, 24 aprile 2019, n. 11218; Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 10816, in Arch. circolaz., 2019, 632; Cass. civ. [ord.], Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 5820, in Foro it., 2020, I, 345; Cass. civ., Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24564, in Danno e resp., 2019, 59; Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1272, in Resp. civ. e prev., 2018, 521). La seconda affermazione, invece, suscita serie perplessità, e comunque si pone in contrasto con un consolidato orientamento della Corte. Il giudice di legittimità, infatti, sino ad allora aveva sempre affermato che il giudice deve tenere conto sia dello ius superveniens, sia delle sentenze della Corte Costituzionale, sopravvenuti sino all’ultimo momento precedenti il deposito della propria decisione, e quindi anche se la novità normativa entri in vigore nell’intervallo fra la deliberazione della decisione e il suo deposito (ex multis, in tal senso, Cass. civ., Sez. I, 10 dicembre 2014, n. 26066, in Foro it. Rep., 2014, Sentenza civile, n. 22; Cass. civ., Sez. I, 18 agosto 2004, n. 16081, [continua..]