Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Indennizzo per danno biologico e perdita della titolarità del relativo credito risarcitorio (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


La vittima di un sinistro stradale che abbia percepito dall’INAIL l’indennizzo per danno biologico, perde la titolarità del relativo credito risarcitorio per la parte già indennizzata dall’assicuratore sociale. Per tale quota di credito, pertanto, nulla gli è dovuto dall’assicuratore della r.c.a. del responsabile, a nulla rilevando che quest’ultimo, pur avendo ricevuto dall’assicuratore sociale la richiesta di rimborso delle somme versate all’infortunato, non le abbia versate o non abbia provato in giudizio di averlo fatto (1).

(Sentenza impugnata: App. Bari 20 marzo 2018) (1) La sentenza fa puntuale applicazione dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le quattro sentenze “gemelle” del 22 maggio 2018 (Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, nn. 12564, 12565, 12566 e 12567). In tali decisioni, innovando il proprio precedente e tralatizio orientamento, la Corte di cassazione affermò che perché si producano gli effetti della surrogazione dell’assicuratore (sociale o privato che sia) non sono necessari sia il pagamento che una manifestazione di volontà (la cosiddetta “denuntiatio”, in precedenza ritenuta elemento costitutivo degli effetti della surrogazione), ma è sufficiente il solo pagamento, per effetto del quale la surrogazione si verifica ope legis. Ciò vuol dire, nella materia che qui interessa, che una volta che l’assicuratore sociale abbia indennizzato l’assicurato, per le conseguenze di un fatto illecito, il credito risarcitorio “cambia padrone” e si trasferisce dal danneggiato all’assicuratore sociale. L’affermazione di questo principio, che parrebbe puramente teorico, è in realtà gravida di conseguenze pratiche: in precedenza, infatti, si consentiva al danneggiato di cumulare l’indennizzo dell’assicuratore sociale e il risarcimento dovuto dal responsabile (e quindi dal suo assicuratore della r.c.a.), in tutti i casi in cui l’assicuratore sociale non avesse manifestato la volontà di surrogarsi. Il nuovo orientamento, inaugurato dalle Sezioni Unite e corroborato dalla sentenza qui in rassegna, esclude per contro che la vittima di un sinistro stradale possa cumulare l’indennizzo dovuto dall’INAIL e il risarcimento del danno, abbia o non abbia l’assicuratore sociale chiesto all’assicuratore del responsabile la rifusione di quanto pagato all’infortunato. Sui criteri di calcolo del danno differenziale, nel caso di intervento dell’assicuratore sociale, si vedano Cass. civ. [ord.], Sez. VI, 18 ottobre 2019, n. 26647 (con riferimento alla rendita costituita in favore dei familiari del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro); Cass. civ. [ord.], Sez. VI, 12 febbraio 2018, n. 3296 (con riferimento alle spese sanitarie); Cass. civ. [ord.], Sez. VI, 12 dicembre 2016, n. 25327 (con riferimento ai criteri di calcolo del danno biologico differenziale). La Corte ecc. (Omissis). Rilevato che: con ricorso ai sensi dell’art. 3 della l. n. 102 del 2006, G.C., proprietario e conducente dell’autovettura Volvo, garantita per la responsabilità civile da Direct Line Insurance Assicurazioni S.p.A., adiva il Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Manfredonia per sentir condannare G.T. e la Navale Assicurazioni S.p.A., rispettivamente proprietario e assicuratore dell’autovettura Mercedes, al pagamento della somma di euro 84.956, [continua..]