Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Conferme e novità in tema di concorso del fatto colposo della vittima (di Ilaria Riva, Professoressa associata di Diritto privato, Università degli Studi di Torino.)


Corte Suprema di Cassazione

febbraio 2020

Poiché l’accertamento richiesto dall’art. 1227, comma 1, c.c., riguarda il nesso di causalità materiale, l’accertamento sull’eventuale contributo causale della vittima all’evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall’imputabilità della condotta colposa sul piano oggettivo. L’eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve – pertanto – essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell’uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere. Una siffatta valutazione oggettiva della condotta della vittima incapace assorbe poi ogni rilievo sulla condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace, sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando (1).

gennaio 2020

In tema di liquidazione del danno alla persona, è irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad una emotrasfusione al fine di diminuire l’entità di tale danno, atteso che non sussiste alcun obbligo a suo carico di accettare questo trattamento medico, non essendo il suo rifiuto inquadrabile nell’ipotesi del concorso colposo del creditore previsto dall’art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile l’art. 1227 c.c. ad una vittima di sinistro stradale cagionato dalla colpevole condotta di un terzo, perché si era messa alla guida con la consapevolezza di non voler essere sottoposta, per scelta religiosa, ad emotrasfusioni) (2).

settembre 2019

In caso di reazione violenta da parte della vittima di bullismo nei confronti del “bullo”, deve essere riconosciuto il concorso di colpa anche se l’aggressione è avvenuta in un momento diverso, soprattutto in assenza di prove in relazione alle modalità con cui le istituzioni, e in particolare la scuola, fossero intervenute per arginare il fenomeno del bullismo (3).

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA C.M.V., C.L.D. e D.O.C. hanno agito in giudizio nei confronti di Enel Produzione S.p.A., del Comune di Farra d’Alpago e di T.P. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso del loro congiunto C.E., avvenuto per annegamento nel lago di (Omissis). Il Comune convenuto ha chiamato in giudizio la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., per essere garantito. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma, che ha condannato il Comune di Farra d’Alpago e Enel Produzione S.p.A., in solido, a pagare l’importo di euro 417.575,00 in favore di C.M.V., l’importo di euro 126.054,00 in favore di C.L.D. e l’importo di euro 169.034,00 in favore di D.O.C., oltre accessori; Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. è stata condannata a tenere indenne il Comune di quanto pagato in base alla sentenza, nei limiti del massimale di polizza. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accertato un concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, in misura pari al 20%, ha confermato la corresponsabilità del Comune di Farra d’Alpago e di Enel Produzione S.p.A. nella misura del 40% ciascuno ed ha, di conseguenza, ridotto la condanna in favore degli attori, rideterminandola nella misura di euro 309.061,00 in favore di C.M.V., di euro 113.449,00 in favore di C.L.D. e di euro 135.228,00 in favore di D.O.C., oltre accessori. Ricorrono C.M.V., C.L.D. e D.O.C., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A., che propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso i ricorrenti in via principale. Resistono altresì al ricorso principale, con distinti controricorsi, il Comune d’Alpago ed Enel Produzione S.p.A. Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. Hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. C.M.V., C.L.D. e D.O.C., nonché Generali Italia S.p.A. RAGIONI DELLA DECISIONE (Omissis). 2. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione/falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’“art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. I primi due motivi del ricorso principale riguardano entrambi la questione del concorso colposo del creditore nella determinazione dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1. Le censure avanzate con i predetti motivi di ricorso sono logicamente connesse e possono essere esaminate congiuntamente. Esse risultano solo in [continua..]