Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Massimario (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


SOMMARIO:

1. - 2. - 3.


1.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore della r.c.a., l’im­presa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è tenuta a risarcire il danneggiato entro il limite del massimale minimo legale ex art. 21, ultimo comma, l. n. 990 del 1969, senza possibilità di detrarre da questo i pagamenti parziali precedentemente effettuati dalla compagnia ancora in bonis, se questi non superano la differenza fra il maggior massimale convenzionale e il massimale legale. Se, invece, il massimale di polizza coincide con quello di legge, gli importi già corrisposti al danneggiato devono essere interamente detratti; qualora, poi, il massimale convenzionale superi quello legale in misura inferiore agli importi versati dall’impresa in bonis, il diffalco dal massimale legale deve essere effettuato per l’ammontare eccedente la differenza fra i due massimali (1). Cass. (Sez. III) – 21 agosto 2020, n. 17556 – Pres. Frasca, Est. Sestini, P.M. Basile (diff.) – Q. (avv. Colonna) c. A. (avv. Clemente). (Sentenza impugnata: App. Lecce 19 settembre 2017) (1) Fattispecie nuova, ma interessante. La Corte di cassazione ha preso in esame l’ipotesi in cui l’assicurato abbia stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per un massimale eccedente quello minimo di legge; il suo assicuratore, in conseguenza del sinistro, abbia versato degli acconti non satisfattivi per la vittima; infine sopravvenga la liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore. Per stabilire se gli acconti versati dall’assicuratore in bonis debbano o non debbano essere detratti dal risarcimento dovuto dall’impresa designata, la Corte di cassazione distingue tre diverse ipotesi. Proveremo ad illustrarle con degli esempi numerici. La prima ipotesi è che il massimale convenzionale sia 200; il massimale di legge sia 100; il danno sia 150; e che l’assicuratore in bonis abbia pagato – prima della liquidazione coatta – 50. In questo caso (eccedenza della differenza tra i due massimali rispetto agli acconti) l’impresa designata sarà tenuta a pagare ancora 100. La seconda ipotesi è che il massimale convenzionale sia 100; il massimale di legge sia anch’esso 100; il danno sia 150; l’assicuratore in bonis abbia pagato [continua ..]


2.

In materia di assicurazione r.c.a., l’aumento dell’importo minimo del massimale di legge di cui all’art. 128, comma 5, cod. ass. – incrementato da 0,77 a 2,5 milioni di euro dall’art. 1 del d.lgs. n. 198 del 2007 – opera dall’11 dicembre 2009 anche con riguardo alle obbligazioni del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in ragione del rinvio dell’art. 283 cod. ass. al citato art. 128 (2). Nel caso di sinistro stradale concausato da più veicoli, tutti privi di copertura assicurativa, l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è tenuta, ai sensi dell’art. 283, comma 1, lett. b, cod. ass., ad indennizzare la vittima entro il limite totale costituito dal prodotto del massimale minimo di legge (nella misura vigente ratione temporis) per il numero dei responsabili coobbligati, a condizione che il danneggiato abbia convenuto in giudizio l’impresa designata espressamente invocando la sua qualità di garante ex lege di tutti i coobbligati, e che tale domanda venga accolta con conseguente condanna dei responsabili, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., al risarcimento dell’intero danno patito; qualora, infatti, sia convenuto uno solo dei corresponsabili, oppure sia richiesta la condanna dell’im­presa designata quale garante di uno soltanto di essi, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di condannare l’impresa designata al pagamento di somme eccedenti un singolo massimale (3). Cass. (Sez. 6-3) – 27 agosto 2020, n. 17893 (ord.) – Pres. Amendola, Est. Rossetti Marco – R. (avv. Greco) c. U. (Sentenza impugnata: App. Firenze 7 giugno 2017) (2) Non constano precedenti editi negli stessi termini. (3) Non constano precedenti editi su fattispecie analoga.  


3.