Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di autorizzazione ministeriale alla circolazione con “targa prova" (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


L’autorizzazione ministeriale alla circolazione con “targa prova”, regolata dal­l’art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova; nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. – circolante con targa di prova del titolare dell’officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo o per collaudo – abbia cagionato danni, di questi risponde solo l’assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest’ultima non è quella di sostituirsi all’as­sicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati (1).

La Corte ecc. (Omissis).   FATTI DI CAUSA 1. S.B. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Vicenza, M.M., Garage Parise s.a.s., Cattolica Assicurazioni S.p.A. e Allianz Subalpina S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subìti in occasione del sinistro dell’8 marzo 2003, verificatosi mentre l’attrice era trasportata all’interno dell’autovettura di proprietà di M., condotta da A.P. Parise, addetto all’au­tofficina della concessionaria Subaru di Vicenza, Garage Parise s.a.s., e assicurata con Cattolica Assicurazioni S.p.A. Esponeva che il conducente si era posto alla guida dell’autovettura per verificare l’esistenza di un problema meccanico segnalatogli dal proprietario e aveva perso il controllo dell’auto. A seguito dell’impatto il conducente, A.P., decedeva, mentre l’attrice S.B. e il proprietario del veicolo, M.M., riportavano lesioni personali. Aggiungeva che il conducente, prima di porsi alla guida dell’autovettura, aveva prelevato e posto sulla parte posteriore dell’autovettura la “targa prova” di proprietà di Garage Parise e assicurata per la responsabilità civile con Allianz Subalpina S.p.A. 2. Si costituivano Garage Parise e Cattolica Assicurazioni sostenendo che a causa dell’apposizione della “targa prova” avrebbe dovuto rispondere delle conseguenze del sinistro Allianz S.p.A, che garantiva per la responsabilità civile la predetta targa. 3. Si costituiva quest’ultima compagnia contestando i fatti e, in particolare, la circostanza che il conducente Parise avesse effettivamente applicato la “targa prova”. In ogni caso, deduceva la responsabilità esclusiva di Cattolica Assicurazioni, assicuratore dell’autovettura di proprietà di M. 4. Il Giudice di pace di Vicenza, con sentenza del 5 aprile 2010, condannava la Garage Parise s.a.s., proprietaria della targa prova, Allianz Subalpina S.p.A., quale assicuratore della predetta targa, e rigettava le domande proposte, nei confronti di Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa, che garantiva il veicolo Subaru e nei confronti di M.M., per difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo. 5. Con atto di citazione del 15 settembre 2010, Allianz S.p.A. interponeva appello avverso tale sentenza deducendo che la “targa prova” non era stata rinvenuta nell’immediatezza del sinistro, ma in un secondo momento ed ai margini di una scarpata con conseguente esclusiva responsabilità dell’assi­curatore dell’autovettura. Si costituiva, sia Cattolica Assicurazioni, contestando l’impugnazione, sia Garage Parise, che concludeva per il rigetto e, in subordine, per la condanna di Cattolica a manlevarla e, sotto tale profilo, spiegava appello incidentale. 6. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 23 maggio 2018, in parziale accoglimento [continua..]