Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di assicurazione per autoveicoli (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


Nel caso di danni patiti da persona trasportata su un veicolo a motore, l’assicu­ratore del vettore che, ai sensi dell’art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, abbia risarcito la vittima, ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile e, nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti stabiliti dall’art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005.(1)

La Corte ecc. (Omissis).   FATTI DI CAUSA In relazione ad un sinistro in cui erano rimasti coinvolti una vettura assicurata con la Aviva Italia S.p.A. ed un veicolo di proprietà e condotto da A.M., che era risultato privo di copertura assicurativa, la Aviva Italia risarcì il danno subìto da G.M. – trasportato a bordo dell’autovettura da essa assicurata e tamponata dal M. – e agì successivamente in rivalsa nei confronti della Generali Italia S.p.A. – quale impresa designata dal F.G.V.S. – e del M. per sentir accertare l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo e per sentire condannare i convenuti, in solido, al pagamento della somma di euro 7.504,00 liquidata al terzo trasportato. Il Giudice di Pace di Treviso rigettò la domanda ritenendo inapplicabile l’art. 141 cod. ass. nel caso di sinistro provocato da veicolo non assicurato. Il Tribunale di Treviso ha rigettato l’appello della Aviva, ritenendo non pertinente il richiamo dell’appellante a Cass. n. 16477/2017 (che ha enunciato il principio secondo cui il terzo trasportato può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 d.lgs. n. 209/2005 anche se il sinistro sia stato determinato da un veicolo non assicurato o non identificato), in quanto nel caso specifico era in discussione il diverso diritto di rivalsa della compagnia che aveva proceduto al risarcimento, e affermando che il riconoscimento della possibilità del trasportato di agire comunque nei confronti della compagnia del vettore «non legittima la deroga al dettato di cui all’art. 283, comma 5, secondo periodo, del Codice delle assicurazioni che regola i rapporti tra le compagnie che abbiano proceduto a liquidare il danno mediante la procedura di indennizzo diretto» e che prevede il diritto di regresso nei confronti del F.G.V.S. in caso di liquidazione coatta dell’im­presa del veicolo responsabile; ha aggiunto che rimaneva «esperibile un’azione di regresso ordinaria nei confronti del soggetto autore dell’illecito» e che, tuttavia, «nei motivi dedotti da Aviva Italia S.p.A. non [era] espressamente prospettata una riforma, eventualmente in via subordinata, della sentenza impugnata con condanna del solo M. A., avendo l’odierna appellata agito solo ex art. 141 cod. ass.». Ha proposto ricorso per cassazione la S.p.A. Aviva Italia, affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; la Generali Italia S.p.A. ha resistito con controricorso; il P.M. ha concluso per l’accoglimento dei primi tre motivi.   RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 141, comma 4, 150 e 283, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 «nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente escluso il diritto della compagnia ad [continua..]