Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Responsabilità d´impresa e caso fortuito (di Alessandra Salomoni, Ricercatrice di Diritto privato presso l’Università degli Studi di Verona.)


Il fatto del terzo esclude la responsabilità contrattuale del ristoratore per i danni alla persona cagionati ad un cliente se integra gli estremi del caso fortuito e, cioè, quando è stato concretamente accertato che, osservando le regole di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., tale evento non poteva essere né previsto, né evitato.

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La Corte ecc. (Omissis).   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nel 2007 M.F. e N.M., dichiarando di agire sia in proprio che quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore M.S., convennero dinanzi al Tribunale di Roma, sezione di Ostia, L.A., esponendo che la propria figlia minore M.S., mentre si trovava all’interno del ristorante gestito dal convenuto, patì lesioni personali allorché uno dei camerieri, nel mentre serviva una pizza ancora fumante, la fece cadere sull’arto superiore della propria figlia, che ne restò ustionata. Chiesero perciò la condanna del convenuto al risarcimento dei danni rispettivamente patiti. 2. Con sentenza 20 novembre 2008 n. 285 il Tribunale di Roma rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dai soccombenti; la Corte d’appello di Roma, con sentenza 5 luglio 2017, n. 4460 accolse il gravame. 3. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello reputò che il gestore del ristorante dovesse ritenersi responsabile dell’accaduto ai sensi dell’art. 1218 c.c. La Corte d’appello ritenne dimostrato che “effettivamente il rovesciamento della pizza sul braccio di M.S. era stato cagionato da un caso fortuito e precisamente da un urto improvviso ed imprevedibile”, inferto da un avventore alla cameriera intenta al servizio ai tavoli, e che la persona la quale aveva malaccortamente urtato la cameriera era uno dei commensali della danneggiata. Soggiunse tuttavia la Corte d’appello che, dal momento che la vittima ed i suoi commensali costituivano una “comitiva di giovani turbolenta”, fosse per il gestore del ristorante “del tutto prevedibile la possibilità che la cameriera fosse urtata da uno dei componenti del gruppo, di talché avrebbero dovuto essere adottate delle adeguate cautele ed attenzioni”. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da L.A. con ricorso fondato su quattro motivi; hanno resistito con controricorso M.F., M.S. e N.M.   MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Le parti resistenti hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività. Tale eccezione è infondata. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 5 luglio 2017. Essa non è stata notificata per i fini di cui all’art. 325 c.p.c. Poiché il presente giudizio è iniziato nel 2007, ed in ragione del suo oggetto non sfugge alla sospensione feriale dei termini, l’odierno ricorrente aveva a disposizione ai sensi dell’art. 327 c.p.c., per proporre il proprio ricorso per cassazione, un anno e 62 giorni (in virtù del cumulo della sospensione feriale dell’anno 2017 e di quella dell’anno 2018), decorrenti dal 5 luglio 2017. Il suddetto termine scadeva dunque il 5 settembre 2018, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto il 2 febbraio [continua..]