Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di assicurazione contro i danni e decorrenza del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo (di a cura di Marco Rossetti)


Nell’assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all’indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c., sempre che, tuttavia, il sinistro sia stato denunciato al­l’assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in questo modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta del menzionato indennizzo sia dilazionata all’infinito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nonostante il sinistro fosse stato denunciato entro il termine – “ratione temporis” vigente – di un anno dalla relativa verificazione, aveva ritenuto prescritto il diritto all’indennizzo sul presupposto che la dichiarazione di volersi avvalere della procedura arbitrale era stata fatta dall’assicurato oltre un anno dopo la suddetta denuncia, senza tener conto dell’effetto sospensivo determinato dalla previsione della perizia contrattuale) (1).

La Corte ecc. (Omissis). RILEVATO CHE: 1. Con la sentenza in epigrafe, per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto dall’avv. D.S. avverso la decisione di primo grado che ne aveva rigettato la domanda di condanna della Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. al pagamento dell’indennizzo previsto dalla polizza infortuni con la stessa stipulata (polizza n. 946427988/03), in relazione ai danni sofferti a seguito di sinistro occorsogli in data 18 ottobre 1996. Ha infatti ritenuto, conformemente al primo giudice, che, dalla data di denuncia del sinistro, ovvero dal 30 ottobre 1996, a quella in cui il S. aveva dichiarato di volersi avvalere della procedura di arbitrato prevista dalle condizioni generali di assicurazione, ovvero all’8 novembre 1997, non erano intervenuti validi atti interruttivi e pertanto il diritto all’indennizzo doveva ritenersi prescritto. 2. Avverso tale decisione l’avv. D.S. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste UnipolSAI Assicurazioni S.p.A., depositando controricorso. 3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. È stata altresì depositata in cancelleria «comparsa di costituzione» sottoscritta dall’avv. M.I.L. e recante in calce procura speciale alle liti ad essa conferita da C. e F.S., dichiaratamente figli ed unici erede dell’avv. D.S., deceduto nelle more del presente giudizio.   CONSIDERATO CHE: 1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della costituzione nel presente giudizio di legittimità di C. e F.S., nella qualità (attestata con «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà») di eredi legittimi del ricorrente avv. D.S., deceduto nelle more del giudizio medesimo, in quanto operata mediante il mero deposito in cancelleria di «comparsa di costituzione», che non risulta previamente notificata alla controparte, e con conferimento a margine della stessa di procura alle liti al medesimo difensore già officiato della rappresentanza tecnica dell’originario ricorrente. 1.1. L’inammissibilità dell’atto è predicabile, in via assorbente, sotto due concorrenti profili: a) anzitutto in relazione al principio, già affermato nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9692) ed al quale qui va data continuità, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, poiché l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110 c.p.c. non è espressamente [continua..]