Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In materia di assicurazione per responsabilità civile e interessi di mora (di a cura di Marco Rossetti)


All’indennizzo dovuto dall’assicuratore della responsabilità civile non si applicano gli interessi di mora nella speciale misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, poiché la somma corrisposta a tale titolo dall’assicuratore, pur trovando fondamento nel contratto di assicurazione, serve a ristorare il danneggiante dell’esborso compiuto a titolo di risarcimento del danno, per il quale l’art. 1, comma 2, lett. b), del citato decreto legislativo esclude espressamente l’applicazione degli interessi predetti (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che non aveva riconosciuto gli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 sull’indennizzo preteso dall’assicu­rato onde essere rimborsato di quanto corrisposto, a seguito di condanna al risarcimento del danno, per spese di lite e di registrazione del verbale di conciliazione) (1).

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA La società SECOL S.p.A. ha effettuato lavori su una galleria per conto di ANAS, a seguito dei quali si sono manifestati danni all’immobile appartenente alla parrocchia di Santo Stefano e ad altre proprietà private. La società SECOL e l’ANAS sono state citate in giudizio dai danneggiati, ed in quel procedimento si è accertata la responsabilità di entrambe, che sono state condannate al risarcimento in favore delle parti attrici. L’ANAS ha provveduto a versare la sorte (circa 2 milioni di euro), mentre la SECOL ha corrisposto le spese di lite (circa 100 mila euro), le spese di registrazione del verbale di conciliazione (circa 72 mila euro) e le spese di CTU. Di tali esborsi la SECOL ha chiesto ristoro alla propria assicurazione, all’epoca la MAA Assicurazioni, ora Milano Assicurazioni, che ha opposto la pattuizione di un massimale di 100 mila euro, e dunque ha rifiutato di corrispondere la somma maggiore che la società ricorrente aveva pagato nella causa per danni. SECOL ha dunque citato in giudizio la Milano Assicurazioni per il pagamento dell’intero. Il giudice di primo grado ha ritenuto operante il massimale di polizza nei termini indicati da Milano Assicurazioni (ossia 100 mila euro) anziché in quelli indicati dalla ricorrente (2 milioni), condannando dunque la compagnia nei limiti di quel massimale. La società ha fatto appello, evidenziando tra l’altro che durante il giudizio di primo grado era andato smarrito il fascicolo di parte, nel quale era contenuta altresì la documentazione delle ulteriori spese (registrazione accordo, compensi CTU) che la società aveva sostenuto e di cui chiedeva il rimborso. La Corte d’appello, mantenendo ferma la statuizione sul massimale (che non risulta essere oggetto di impugnazione) riconosce, in parziale riforma del primo grado, gli interessi e la rivalutazione su tale massimale (100 mila euro), non concessi in primo grado. La SECOL ricorre con due motivi. Non v’è costituzione della Milano Assicurazioni.   RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La sentenza impugnata giunge dopo ordinanza che dispone la ricostituzione del fascicolo di parte, andato smarrito nel primo grado e contenente non solo le istanze della ricorrente, ma anche le prove documentali. Il giudice di primo grado aveva deciso prescindendo da tale fascicolo sul presupposto che era stata la stessa parte attrice, ora ricorrente, a farlo sparire. Questa tesi è stata disattesa dal giudice di appello che invece ha ordinato la ricostruzione del fascicolo di parte, andato perduto. Ciò detto, il giudice di secondo grado ha mantenuto fermo l’accertamento quanto al massimale (200 milioni di lire, ossia circa 100 mila euro) che peraltro non era fatto oggetto di impugnazione (vedi sentenza a pag. 5), ed ha però riconosciuto su tale importo gli interessi di [continua..]