Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Trib. Milano 5 febbraio 2019 (di Ilaria Riva)


5 febbraio 2019 – Pres. dott. Di Plotti – To. Bi. c. MultiMedica S.p.A., Fr. Ca., QBE Insurance (Europe) Ltd, Unipol Assicurazioni e Zurich Insurance PLC.

 

Il contratto di assicurazione con clausola claims made non esce dall’ambito della tipicità; la conseguenza è il superamento della logica del giudizio sulla legittimità della clausola fondato sul criterio della “meritevolezza”, in quanto ancorato al presupposto della atipicità contrattuale di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. (1).

Il Tribunale ecc. (Omissis).   FATTO E DIRITTO Con atto di citazione di data 8 maggio 2015 To. Bi. agisce nei confronti di MultiMedica S.p.A. e del dott. Ca. Fr., chiedendo la condanna dei predetti al risarcimento in proprio favore dei danni subìti in conseguenza dell’errata esecuzione di un intervento chirurgico di colecistectomia videolaparoscopica in data 17 gennaio 2011. Con comparsa del 20 ottobre 2015 si costituisce in giudizio il dott. Fr. Ca., che contesta le domande dell’attore e chiede l’autorizzazione, poi concessa dal Tribunale, alla chiamata in causa di QBE Insurance (europe) Ltd, nei cui confronti rivolge la domanda di garanzia impropria, quale istituto assicuratore della responsabilità civile dei sanitari operanti, alla data del 17 gennaio 2011, nell’ambito della Casa di Cura MultiMedica S.p.A., nonché di Zurich Insurance PLC – Rappresentanza per l’Italia e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., quali assicuratori garanti della propria responsabilità professionale. Si costituisce in giudizio anche MultiMedica S.p.A., chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulando domanda di regresso nei confronti del dott. Ca. in caso di accertata responsabilità di quest’ultimo. QBE Insurance (europe) Ltd eccepisce la carenza di legittimazione attiva del suo chiamante in causa (dott. Ca.), trattandosi di rapporto assicurativo intercorrente con MultiMedica S.p.A., nonché la non operatività della polizza assicurativa, data la presenza di una SIR di euro 7.000.000,00 e della sua inefficacia con riferimento ai medici liberi professionisti, quale è il medico convenuto. Costituendosi in giudizio Zurich Insurance PLC – Rappresentanza generale per l’Italia contesta nel merito l’assunto attoreo e rileva che la polizza (rientrante nel­l’ambito delle claims made) non copre i fatti per cui è causa; qualora tale polizza dovesse essere ritenuta operante, evidenzia infine i limiti di operatività. Si costituisce in giudizio UnipolSai Assicurazioni S.p.A., a sua volta rilevando che la polizza (anch’essa formulata secondo lo schema delle claims made) non è idonea a tutelare l’assicurato nella fattispecie in esame, evidenziando in via subordinata i limiti di operatività della stessa. Devono essere in primo luogo esaminate le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in corso di causa, in particolare: – in data 18 febbraio 2009 l’attore viene visitato da uno specialista chirurgo che, rilevata una dolenzia in ipocondrio destro, ritiene “possa essere giustificato l’inter­vento di colecistectomia videolaparoscopica ma si possa anche attendere e valutare l’evolversi della sintomatologia. In accordo con il paziente abbiamo deciso di rivalutare la situazione tra qualche mese”. – in data 8 novembre 2010 viene [continua..]
Fascicolo 2 - 2019