Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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L'assicurazione per conto di chi spetta. L'equivoco della giurisprudenza (di Giovanna Volpe Putzolu)


La giurisprudenza è orientata nel senso di inquadrare l’assicurazione per conto di chi spetta nella categoria dell’assicurazione per conto di terzi, un orientamento che è stato confermato a suo tempo anche dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5556 del 18 aprile 2002 e di recente dalla ordinanza della Corte di Cassazione 2 marzo 2018, n. 4923 e dalla Corte d’appello di Reggio Calabria n. 301/2019.

SOMMARIO:

1. La fattispecie - 2. L'art 1891 c.c. - 3. La clausola "per conto di chi spetta" nella polizza di assicurazione


1. La fattispecie

La fattispecie della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria è molto complessa anche con riferimento alle polizze di assicurazione stipulate dalle parti. In questa sede, pertanto, mi limiterò ad esaminare la polizza “tutti i rischi” relativi al trasporto delle cose assicurate stipulata dalla società operante nel settore del trasporto, nella quale era presente la clausola “per conto di chi spetta”. Si legge nella sentenza che “ogni volta che nella polizza si indica l’assi­curato si deve intendere il contraente perché emerge dal tenore letterale e insuperabile della intestazione della polizza; tale espressione però è stata subito svuotata di pregnanza perché subito dopo si è sentita la necessità di specificare che i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti e soprattutto che le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dal­l’as­sicurazione stessa non possono essere esercitati che dal contraente, il che cozza con la natura del contratto a favore di terzi di cui è specie quello per conto di chi spetta”. In altri termini, l’assicurazione per conto di chi spetta è un contratto a favore di terzi che differisce da quest’ultimo perché i terzi assicurati sono individuabili soltanto al momento del sinistro.


2. L'art 1891 c.c.

L’art. 1891 c.c. prevede due fattispecie. Nella prima gli aventi diritto al­l’indennizzo (assicurati) sono individuati al momento della stipulazione del contratto, nella seconda, invece, sono individuabili soltanto a seguito del sinistro. La seconda fattispecie si verifica, ad esempio, nel caso del vettore che esegue professionalmente l’attività di trasporto di cose e si assicura per la perdita e/o i danni delle cose trasportate. Al momento della stipulazione del contratto di assicurazione il contraente non sa quali potranno essere i soggetti per i quali eseguirà il trasporto; di qui l’assicurazione per conto di chi spetta che consente il risarcimento diretto da parte dell’assicuratore ai soggetti che risulteranno danneggiati e fra questi potrebbe trovarsi anche il contraente qualora, ad esempio, tra i beni trasportati vi siano beni di proprietà di quest’ultimo. L’assicurazione a favore di chi spetta si differenzia quindi dall’assicu­ra­zione per conto altrui, perché nell’assicurazione per conto altrui l’assicurato non può mai coincidere con il contraente, mentre nell’assicurazione per conto di chi spetta il titolare dell’interesse assicurato al momento del sinistro può coincidere anche con il contraente. L’assicurazione per conto di chi spetta, pertanto, a differenza dell’assicu­razione per conto altrui, ha una funzione eminentemente circolatoria, in quanto per effetto di essa il diritto all’indennizzo si trasferisce mediante il trasferimento del bene oggetto dell’interesse assicurato; ne consegue che qualora il bene oggetto dell’interesse assicurato sia nelle mani del contraente il diritto all’indennizzo spetta al contraente (v. M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, I, 2011, 718 ss.; A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, II, 1954/701). La giurisprudenza è invece orientata nel senso che si tratti di una fattispecie dell’assicurazione per contro altrui. In particolare si legge nella sentenza di Cass., Sez. Un., 18 aprile 2002, n. 5556: “La ragione giustificativa della non applicabilità dell’art. 1411, ultimo comma c.c. all’assicurazione per conto di chi spetta viene correttamente ravvisata nel principio indennitario proprio dell’assicurazione contro i danni, il quale esclude che la prestazione [continua ..]


3. La clausola "per conto di chi spetta" nella polizza di assicurazione
Fascicolo 2 - 2019