Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Massimario (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


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MASSIMA(1): In tema di IRES, l’indennizzo assicurativo, sostitutivo del bene-merce perduto, costituisce di per sé stesso ricavo, a norma dell’art. 85, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 917 del 1986, atteso che tale disposizione – la quale deriva, a sua volta, dal principio generale stabilito dall’art. 6, comma 2, primo periodo, dello stesso d.P.R. – consacra l’intrinseca valenza reddituale dei proventi realizzati dall’impresa, indipendentemente dal carattere intenzionale o volitivo e, quindi, per il solo fatto che il provento sia stato realizzato  MASSIMA(2): In tema di IRAP, per il principio di correlazione tra perdite, indennizzi e ricavi (sostitutivi), l’indennizzo assicurativo rileva, ai fini della determinazione della base imponibile, se finalizzato a fronteggiare la perdita e se sia stato ricevuto in sostituzione di una componente reddituale che sarebbe stata inclusa nel valore della produzione netta dell’esercizio stesso o di esercizi futuri (come, per esempio, nel caso di indennizzo assicurativo conseguente al furto di beni-merce); viceversa, qualora la perdita non sia correlabile a un ricavo (come, per esempio, nel caso di indennizzo assicurativo conseguente alla perdita del macchinario che produce i beni-merce), essa assume carattere “straordinario”, classificabile nella gestione straordinaria del conto economico e non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta  (Sentenza impugnata: Comm. Trib. Reg. Roma 18 maggio 2012) Cass. (Sez. V) – 9 settembre 2021, n. 24257 – Pres. Cirillo, Est. D’Angiolella, P.M. Mucci (conf.) – A. (Avv. Gen. Stato) c. M. (avv. Ceriana). (1) Non constano precedenti su fattispecie analoga. Per una vicenda assimilabile a quella decisa dall’ordinanza qui in rassegna si veda Commiss. Trib. Centrale 6 marzo 1998, n. 1168, in Comm. trib., 1998, I, 361, secondo cui il rimborso anticipato di canoni di leasing relativi a beni oggetto di furto in danno dei rispettivi locatari va imputato a reddito imponibile, trattandosi di ricavi (mentre non va imputato ai ricavi l’eventuale indennizzo assicurativo). (2) L’affermazione di un principio analogo si veda già in Cass. civ., Sez. Trib., 6 ottobre 2011, n. 20465, in Fisco, 1, 2011, 6545, secondo cui il trattamento fiscale dell’indennizzo assicurativo riscosso in dipendenza di un danno subito da un impianto industriale dipende dalle caratteristiche del nocumento subito dal bene: infatti, ove questo sia (completamente o parzialmente) distrutto a seguito dell’evento dannoso, con conseguente perdita di funzionalità permanente e diminuzione del valore patrimoniale, si applica l’art. 54, comma 1, lett. b, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale sono considerati plusvalenze i risarcimenti «anche in forma assicurativa, per la perdita od il danneggiamento dei beni» [continua..]