Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di assicurazione sulla vita (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA(1): Nell’assicurazione sulla vita, ivi compresa quella per il caso di morte, la designazione d’un beneficiario non è elemento essenziale del contratto. Ove tale designazione sia mancata, l’indennizzo per il caso di morte, che entra nel patrimonio del contraente in articulo mortis, si devolverà agli eredi di quest’ultimo secondo le regole della successione  MASSIMA(2):La stipula di un’assicurazione sulla vita può costituire – secondo le circostanze del caso – una donazione diretta od indiretta in favore dei discendenti: ricorre la prima ipotesi quando l’ascendente metta a disposizione del discendente la provvista per il pagamento del premio assicurativo; ricorre invece un’ipotesi di donazione indiretta quando l’ascendente stipuli un’assicurazione sulla vita designando il discendente (o i suoi familiari) quale beneficiario  MASSIMA(3):La stipula di un’assicurazione sulla vita può costituire una donazione indiretta, come tale soggetta a collazione, a prescindere dal fatto che la polizza abbia o non abbia contenuto finanziario  MASSIMA(4):È soggetto a collazione il premio pagato dal de cuius a titolo di premio a fronte di una polizza sulla vita del figlio del contraente, nella quale si preveda che nel caso di premorienza del portatore di rischio al contraente, l’indennizzo sia devoluto a quest’ultimo; mentre nel caso inverso il contratto si trasformi in una polizza per il caso di vita e l’indennizzo sia dovuto al portatore di rischio MASSIMA(5):Quando sia soggetto a collazione il premio assicurativo pagato in vita dal de cuius, quel che si deve conferire nel relictum è la minore somma tra il premio pagato e il capitale riscosso o dovuto al beneficiario, non potendo la collazione avere per oggetto che il vantaggio conseguito dal discendente. Se poi l’evento, condizionante il diritto all’indennizzo, non si sia ancora verificato all’apertura della successione, il discendente è tenuto comunque al conferimento del premio, salva la necessità, in favore del discendente stesso o dei suoi eredi, di procedere a un nuovo conteggio qualora l’indennità si rilevi in seguito inferiore  FATTI DI CAUSA 1. La presente causa riguarda la successione legittima di B.A., deceduto il (Omissis), lasciando i figli S., Sa., G., R. e i discendenti del figlio premorto A.: B.F.A. e B.R.F. In corso di causa è deceduta B.T., lasciando eredi I.R., I.M., I.E.R., I.U. Per quanto interessa in questa sede, il Tribunale di Catania, adito da Ba.Sa., G. e R., con sentenza non definitiva, riconosceva, con riferimento a una polizza vita stipulata dal de cuius con la Fideuram, nella quale le attrici avevano ravvisato una donazione del genitore in favore di B.S., che non ricorrevano i presupposti della collazione invocata dalle attrici, in difetto delle condizioni richieste [continua..]