Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di litispendenza internazionale, opposizione a decreto ingiuntivo e Brexit (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA (1): Il provvedimento con cui il giudice italiano, ravvisata la sussistenza di una ipotesi di litispendenza internazionale, sospenda il processo in attesa della definizione di quello introdotto dinanzi al giudice straniero, non è un provvedimento declinatorio della giurisdizione, e non può essere impugnato col regolamento di giurisdizione, ma solo col regolamento di competenza   MASSIMA (2): Nel caso di tardiva opposizione ad un decreto ingiuntivo, se l’opponente si costituisca comunque tempestivamente (incardinando in tal modo ritualmente un giudizio) l’inoppugnabilità del decreto non può essere dichiarata ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ma solo con la sentenza conclusiva del giudizio. Ne consegue che, chiesto ed ottenuto dall’assicurato un decreto ingiuntivo nei confronti di due coassicuratori, l’opposi­zione tardivamente proposta da uno di essi non impedisce al giudice di rilevare, in limine litis, la sussistenza di una ipotesi di litispendenza internazionale  MASSIMA (3): La circostanza che l’assicuratore straniero, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice italiano, dopo aver negato la giurisdizione di questi, eccepisca anche la nullità del decreto per difetto di notifica, non costituisce accettazione tacita della giurisdizione ai sensi dell’art. 26 del Regolamento CE 1215/12   MASSIMA (4): Il regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento con cui il giudice abbia ordinato la sospensione del processo per litispendenza internazionale ha per oggetto unicamente l’accertamento della pendenza della medesima lite dinanzi al giudice straniero. Esula, pertanto, da tale giudizio, l’accertamento della legittimità o della fondatezza della domanda proposta dinanzi al giudice straniero  MASSIMA (5): Ai processi iniziati prima del 31 dicembre 2020, quando sorgano questioni di litispendenza internazionale rispetto a domande proposte dinanzi ai giudici del Regno Unito, continuano ad applicarsi le previsioni del Regolamento UE 1215/12, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 126 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione Europea     PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). RITENUTO IN FATTO – che la società Pelagic Fishering Corporation (d’ora in poi, “Pelagic”) ha proposto, sulla base di otto motivi, ricorso per regolamento di competenza avverso il decreto n. 25201/19, del 17 dicembre 2019, con cui il Tribunale di Treviso, nel procedimento RG 2590/19, ha disposto la sospensione, per litispendenza internazionale, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato nei confronti dell’o­dierna ricorrente da India International Insurance Pte Ltd e a Picc Property and Causality Company Limited (d’ora in poi, rispettivamente, “India” e “Picc”); – che [continua..]