Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


In tema di sinistro stradale (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA: Al responsabile di un sinistro stradale, rimasto contumace in primo grado, non è consentito formulare per la prima volta in grado di appello la domanda di rivalsa nei confronti del proprio assicuratore, citato in giudizio dal terzo danneggiato. Al danneggiato contumace in primo grado, tuttavia, è consentito impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una obbligazione solidale a carico del responsabile e del suo assicuratore . PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). [RITENUTO che] in punto di fatto, M. e C.G. riferiscono che il G., vittima di un sinistro stradale occorsogli il 1° aprile 1999, ebbe a convenirli in giudizio innanzi al Tribunale trapanese per il risarcimento dei danni, nelle rispettive qualità di proprietario e conducente del carrello elevatore che diede origine all’incidente, unitamente all’assicuratore del veicolo (Nuova MAA Assicurazioni, oggi UnipolSAI), nei confronti della quale l’attore esperiva l’azione ex art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990; – che nella contumacia dei C., alla causa radicata innanzi al giudice di prime cure ne era riunita altra, promossa dall’INAIL – nei confronti dei medesimi convenuti – per il pagamento della somma erogata all’infortunato ex art. 66 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; – che, in primo grado, le domande del G. e dell’INAIL venivano accolte esclusivamente nei confronti dei C.; – che costoro, esperito gravame per chiedere, in via di principalità, il rigetto delle domande, nonché, subordinatamente, la condanna in via solidale, sia nei confronti del G. che dell’INAIL, della società assicuratrice (la quale, per quanto ancora di interesse, proponeva all’uopo appello incidentale, l’infortunato limitandosi, invece, ad aderire alla domanda subordinata degli appellanti principali), vedevano accogliere solo parzialmente il proposto appello; – che, invero, la Corte palermitana, mentre dichiarava tenuta la società assicuratrice, in solido con i C., a pagare la somma dovuta all’INAIL, confermava, per il resto, la decisione del primo giudice, sul rilievo che gli allora appellanti non avessero interesse ad impugnare la decisione di condanna a pagare all’infortunato, in quanto non aggravava la loro posizione, essendo i medesimi comunque debitori per l’intero nei confronti del G.; – che esperito ricorso per cassazione contro la decisione del giudice di appello, questa Corte – con la già menzionata sentenza n. 3621/14 – accoglieva il secondo motivo, riconoscendo ai C. l’interesse ad impugnare la statuizione (del giudice di prime cure) che aveva denegato la responsabilità dell’assicuratore; – che a tale esito, in particolare, questa Corte perveniva sul rilievo che, se di regola, quando “il creditore conviene in giudizio più [continua..]