Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Insurtech: il modello cinese (di Valentina Lunesu, Dottoranda di ricerca in Diritto Comparato presso l’Università degli Studi di Milano )


Il presente contributo illustra la più recente evoluzione del mercato assicurativo cinese, relativamente giovane, ma decisamente orientato verso l’uso di tecnologie informatizzate, in linea con la fortissima diffusione di tali tecnologie su tale mercato. In particolare, lo studio analizza il recentissimo Regolamento della China Banking and Insurance Regulatory Commission, entrato in vigore il 1° febbraio 2021.

Insurtech: the Chinese model

This paper presents the most recent evolution of the Chinese insurance market, which is relatively young, but strongly oriented towards the use of information technology, reflecting the very strong diffusion of such technologies in the Chinese market. In particular, the study analyses the recently introduced Regulation of the China Banking and Insurance Regulatory Commission, effective from February 1, 2021.

Keywords: insurance technology – online distribution – online ecosystems

SOMMARIO:

1. Premessa - 1.2. Le tecnologie applicate al mercato assicurativo - 2. Le fonti del diritto cinese delle assicurazioni - 2.2. La normativa regolamentare - 3. Il regolamento: Rules on Internet Insurance Business - 4. Conclusioni comparate - Riferimenti - NOTE


1. Premessa

1.1. Il mercato assicurativo cinese e l’impatto tecnologico Il presente saggio si prefigge l’intento di illustrare un recentissimo intervento normativo emanato dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission, il c.d. “regolatore” del mercato finanziario cinese, che possiamo definire quale modello di regolamentazione del fenomeno InsurTech di primo interesse anche per i sistemi occidentali. È nota la fortissima componente tecnologica del mercato assicurativo cinese, sicuramente più avanzata sul piano tecnico di altri mercati finanziari.  Come riportano diversi osservatori cinesi sia economisti che giuristi, oggi, la Cina è indubitabilmente leader del mercato assicurativo tecnologico. Nel secondo mercato assicurativo globale (nonché primo per potenziale di crescita) [1], l’utilizzo di queste tecnologie e le conseguenti perturbazioni innescate dall’InsurTech hanno provocato (e continuano a provocare) una vera e propria rivoluzione nel settore. Questa rapida crescita viene spiegata [2] attraverso una confluenza di fattori che si sono consolidati all’interno del Paese per far sì che lo stesso InsurTech si sviluppasse tanto prontamente: la crescita della penetrazione online, il boom delle piattaforme di e-commerce, il crescente impatto dei social media, l’elevatissimo numero di utenti di telefonia mobile, l’ascesa della classe media, l’urbanizzazione di massa e, da ultimo, ma non per questo meno importante, un’alta percentuale di giovani consumatori. In altre parole, tale impatto sarebbe stato prodotto dalla rapida adozione e il successivo uso massiccio degli ecosistemi online a tutto tondo da parte dei cinesi a cui si è sommato poi il sostegno del Governo. Lo sviluppo del­l’InsurTech è infatti favorito da un ambiente normativo che sostiene l’in­no­vazione tecnologica anche e soprattutto nei settori per così dire “strategici” come il mercato finanziario, peraltro in forte espansione verso sistemi occidentali, da cui è discesa la comparsa sulla scena di nuovi attori. Il risultato che si osserva è altresì la forte spinta verso la creazione di nuovi prodotti da parte degli stessi, oltre che di servizi e modelli di business dirompenti [3]. Ciò detto, si osserva come il mercato InsurTech cinese venga descritto dagli stessi studiosi cinesi attraverso tre [continua ..]


1.2. Le tecnologie applicate al mercato assicurativo

Le premesse sino a qui svolte mostrano il substrato economico e tecnico che ha favorito l’intervento del Regolatore, il quale ha colto appieno la necessità di offrire una disciplina al settore dell’InsurTech proprio al fine di conformare le condotte degli operatori. Ora, tuttavia, prima di illustrare il Regolamento, appare utile svolgere una breve ricognizione degli strumenti tech che trovano una applicazione, potremmo dire ormai consolidata, nel mercato assicurativo cinese e che il Regolatore ha tenuto in considerazione nel dettare la suddetta disciplina. L’interazione dinamica tra assicurazioni e nuove tecnologie digitali ha rapidamente conquistato l’industria assicurativa grazie alle innumerevoli opportunità a cui consente di accedere in termini di produzione, distribuzione e governance assicurativa, ove riduzione dei costi e semplificazione dei processi costituiscono solo gli aspetti positivi più macroscopici. Come noto, l’Insurance Technology (di seguito InsurTech) viene individuata come una sotto-categoria del mondo Financial Technology (FinTech) [10], con un rapporto di genus a species che permette di riferirsi all’applicazione di tecnologie – quali intelligenza artificiale, blockchain, big data, cloud computig, chat box (e non solo) [11] – alla specifica materia assicurativa, per ottenere una potenziale digitalizzazione dell’industria talmente avanzata da non poter essere ridotta ad un’individuazione della stessa quale semplice passaggio dal­l’analogico al digitale [12]. Può dunque essere utile procedere con una sintetica rassegna delle principali tecnologie richiamate dal Regolatore cinese nel­l’ambizione di un loro più penetrante utilizzo nell’attività d’impresa assicurativa. In primo luogo, si veda come l’intelligenza artificiale, ormai sempre più comune nel mondo economico finanziario, permette un processo di business automatizzato e logico. L’automazione robotica dei processi assicurativi, quali la sottoscrizione, i sinistri, la gestione delle polizze, i servizi di pagamento e di gestione, permette di arricchire i dati del settore e migliorare al contempo l’efficienza dei processi stessi [13]. Soprattutto, il saggio utilizzo di questo tipo di tecnologia può agevolmente accrescere il margine di calcolabilità ex ante dei rischi [14]. In secondo [continua ..]


2. Le fonti del diritto cinese delle assicurazioni

2.1. La legislazione primaria Quella della Repubblica Popolare Cinese viene riconosciuta come una delle più grandi storie di successo nella cronaca delle assicurazioni [18]. Solo a decorrere dal 1978, conclusasi l’era di Mao, la Cina ha intrapreso un lento e deciso percorso di riforme, nato dalla necessità di una moderata liberalizzazione dell’economia [19] per insinuarsi e poi imporsi all’interno del moderno panorama internazionale, instaurando un sistema socialista di libero mercato che ha portato al boom economico degli anni successivi. Le continue riforme di apertura e la contestuale capacità di innovazione hanno permesso al mercato del Paese asiatico di crescere fino a diventare il secondo mercato assicurativo mondiale dopo gli Stati Uniti, con previsioni che lo pongono al primo posto entro il 2035 [20]. In questo processo di evoluzione la normativa ha avuto un ruolo fondamentale, in quanto essa si è evoluta di pari passo con lo sviluppo tecnologico, adeguando le esigenze di mercato al substrato giuridico [21]. L’Insurance Law of the People’s Republic of China [22], fonte primaria del diritto delle assicurazioni cinese, è stata emanata nel 1995, allorché la Cina si è dotata per la prima volta di una legge generale e sistematica in materia di assicurazioni. Se si guarda allo stile adottato dal legislatore cinese, si coglie subito l’influenza esercitata su di esso dai principali modelli internazionali, in questo caso in particolare quelli di common law: l’Insurance Law cinese ricalca le forme adottate da altri Stati, tra i quali emergono Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Giappone [23]. Del resto, la storia del modello cinese mostra da sempre la presenza di fenomeni di circolazione, anche (e soprattutto) dai sistemi europei di civil law: basti pensare al Codice civile cinese [24]. Quanto al contenuto della legge, si è utilizzato l’aggettivo di legge “generale”, nel senso che essa racchiude la disciplina di diritto dell’impresa ed il diritto dei contratti di assicurazione [25]. Nel corso degli anni la legge è stata più volte modificata ed integrata (2002, 2009, 2014 e 2015) secondo le esigenze e le circostanze nazionali del tempo in cui le modifiche sono state attuate, e sempre con l’intento di allinearla quanto più possibile agli standard [continua ..]


2.2. La normativa regolamentare

Oltre alla normativa primaria contenuta nell’Insurance Law, il diritto cinese delle assicurazioni è disciplinato dalla normativa secondaria o di attuazione rappresentata dai numerosi regolamenti emanati dall’Autorità nazionale di regolazione e vigilanza, la già citata China Banking and Insurance Regulatory Commission, ed essi appaiono caratterizzati da un alto grado di tecnicismo. La CBIRC quale autorità di controllo è organo deputato alla supervisione del settore assicurativo ed ha per l’appunto il potere di dettare e promulgare “the relevant rules on supervision and administration of insurance industry” [31] sotto forma di regolamenti e provvedimenti che svolgono un ruolo fondamentale nella disciplina di questo mercato che, al pari di ciò che accade nelle esperienze occidentali, è a pieno titolo un mercato regolato. L’Insurance Law attribuisce una specifica funzione regolatoria e di vigilanza a tale autorità, tra questi, ad esempio, si legge che essa ha il compito di esaminare e approvare la costituzione delle compagnie assicurative e delle loro filiali, nonché fusioni, scissioni e altre trasformazioni nella vita delle società; essa inoltre verifica le competenze e le qualifiche del personale dirigente di tutte le imprese che si occupano di assicurazioni e sorveglia sulla solvibilità e il comportamento sul mercato delle compagnie di assicurazione. È evidente la forte convergenza con i modelli occidentali ed al riguardo è importante sottolineare che, a partire dal 2018, essa è l’organo di vigilanza unico sia per il sistema bancario che assicurativo [32]. Lo scopo principale della recente riforma era di rafforzare ulteriormente il coordinamento della supervisione di questi settori sempre più interconnessi, prevenirne le lacune normative e presiedere l’arbitraggio regolamentare e, allo stesso tempo, consolidare la collaborazione reciproca tra le agenzie di regolamentazione. In altre parole, la CBIRC detta una disciplina connotata da alto grado di dettaglio per le varie tipologie di impresa assicurativa (e relativi sottosettori), laddove la disciplina generale detta principi generali, ma è interessante notare come profili per così dire strategici della disciplina assicurativa sono lasciati al potere regolamentare. Ad esempio, le società di assicurazione ad investimento [continua ..]


3. Il regolamento: Rules on Internet Insurance Business

L’ambizione che potremmo definire di natura sistematica del Regolatore cinese si evince fin dalla denominazione del Regolamento, che viene intitolato “Misure sull’attività assicurativa via Internet”, anche se poi naturalmente il rapido sviluppo dell’impresa InsurTech in Cina viene associato, come appena visto, a un quadro normativo favorevole all’innovazione e allo sviluppo tecnologico [33]. È noto che dall’inizio del nuovo secolo il governo della RPC abbia emesso importanti pareri di indirizzo politico che hanno guidato lo sviluppo dell’industria assicurativa, in primis, le “Several Opinions of the State Council on the Reform and Development of the Industry” del 2006. Un importante studio del 2017 riportato da Zhong An [34] individua inoltre alcuni dei recenti sviluppi normativi che avrebbero avuto un impatto positivo sullo sviluppo dell’industria assicurativa. Tra questi, si evidenziano: la fondazione di un comitato Fintech (PBOC Fintech Committee) per rafforzare la ricerca sul Fintech stesso nel 2017; un nuovo sistema di solvibilità basato sul rischio (il China Risk Oriented Solvency System o C-Ross) [35], che ha dimostrato la determinazione dell’autorità di vigilanza di riconoscere al mercato un ruolo decisivo nell’allocazione delle risorse; ma anche le deregolamentazioni del pricing e dell’asset management, che hanno rispettivamente deregolato prodotti tradizionali precedentemente tariffati, come il settore auto e il settore vita da un lato, e permesso alle compagnie assicurative cinesi di investire in un più ampio range di asset dall’altro. Inoltre, alcuni studiosi [36] ritengono che un’importante accelerazione alla crescita di tale industria sia da ascrivere ai grandi obiettivi prospettati dal Tredicesimo Piano Quinquennale di sviluppo economico (2016-2020) e le conseguenti implicazioni della politica “Internet Plus”, il cui scopo è proprio di integrare “mobile Internet, cloud computing, big data, and the Internet of Things with modern manufacturing, to encourage the healthy development of e-commerce, industrial networks, and Internet banking, and to get Internet-based companies to increase their presence in the international market” [37] (obiettivo che la CBIRC ha prontamente trasposto nel settore assicurativo). Tra i diversi settori con opportunità di [continua ..]


4. Conclusioni comparate

Alla luce delle osservazioni che precedono sembra interessante operare, sia pure in estrema sintesi, una comparazione tra i modelli InsurTech presenti in Cina rispetto a quelli europei, precisando sin da ora che in Europa la regimentazione è del tutto frammentata e priva di organicità, nonostante il fatto che per esempio in Italia il nostro Regolatore appare fortemente impegnato al riguardo, anche sulla spinta dell’Eiopa. Oggi la distribuzione online in Europa è disciplinata tramite poche regole create ad hoc e per lo più dall’ap­plicazione analogica di norme create per l’e-commerce e per la vendita di prodotti tradizionali. Lo studio del nuovo regolamento cinese può pertanto costituire un punto di partenza e di riflessione nella comprensione di ciò che potrebbe essere inserito o meno in un regolamento europeo di prossima emanazione, di quali dovrebbero essere gli elementi che necessitano di essere disciplinati con maggiore accuratezza e quali sono invece le criticità che hanno fatto seguito all’emanazione del regolamento cinese, che in Europa dovrebbero essere evitate. L’Unione europea non è infatti avulsa dalle questioni che sono state sin qui rappresentate. Attraverso il Piano d’azione per le tecnologie finanziarie della Commissione [52], si prevede di consentire al settore finanziario di sfruttare i rapidi progressi delle nuove tecnologie, come blockchain, intelligenza artificiale e servizi cloud, ravvisando allo stesso tempo che “tra i principali ostacoli che impediscono al settore finanziario di adottare le nuove tecnologie figurano la mancanza di certezza e di orientamenti su come utilizzarle, la frammentazione e l’assenza di approcci comuni tra le autorità di regolamentazione e alle autorità di vigilanza”. A seguito di ciò la Commissione ha anche provveduto all’istituzione di un FinTech Lab dell’UE per aumentare il livello di capacità di regolamentazione e vigilanza e per condividere le conoscenze sulle nuove tecnologie, segno del particolare interesse circa la realizzazione di una disciplina che sia in grado di seguire lo sviluppo tecnologico attuale. Proprio perché le nuove tecnologie che tanto in fretta hanno conquistato il mercato cinese sono ormai una realtà anche in Europa, si può forse concludere che, sia pure con la necessaria cautela che deve accompagnare [continua ..]


Riferimenti

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NOTE