Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Massimario (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


4. In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la condizione di proponibilità della domanda, di cui all’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), cioè la richiesta rivolta all’assicuratore con raccomandata, può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria per non avere il danneggiato fornito la prova che il fax, contenente la richiesta di risarcimento, fosse stato effettivamente ricevuto dalla compagnia assicuratrice, sebbene tale circostanza non fosse stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’assicuratore convenuto) (1). Cass. (Sez. III) – 23 dicembre 2020, n. 29464 (ord.) – Pres. Graziosi, Est. Moscarini, P.M. Cardino (conf.) – A. (avv. Maggiari) c. V. (avv. Furlan). (Sentenza impugnata: Trib. Massa 26 settembre 2018) (1) La Corte di Cassazione ha sempre affermato che l’onere di previa richiesta scritta, imposto a pena di improponibilità della domanda dall’art. 145 cod. ass. (e, in precedenza, dall’art. 22 della l. 24 dicembre 1969, n. 990), può dirsi validamente assolto in tutti i casi in cui la richiesta stragiudiziale, quale che fosse la forma in cui sia stata compiuta, sia comunque inidonea a consentire all’assicuratore di conoscere gli elementi essenziali per la ricostruzione delle responsabilità e la liquidazione del danno: e dunque le generalità dell’assicurato, quelle del terzo danneggiato, gli elementi per la stima del danno, gli elementi per la valutazione della dinamica del sinistro. Ex multis, in tal senso, si veda Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15749, in Foro it. Rep., 2015, Assicurazione (contratto), n. 133.   5. Nel caso di condanna in sede penale del responsabile di un sinistro stradale al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, il successivo giudizio sul quantum debeatur dinanzi al giudice civile non deve essere preceduta dall’adempimento delle formalità previste nell’art.148 cod. ass. (2). Cass. (Sez. 6-3) – 26 gennaio 2021, n. 1699 (ord.) – Pres. De Stefano, Est. Gorgoni – M. (avv. Barili) c. U. (avv. Micci). (Sentenza impugnata: Trib. Viterbo 9 maggio 2018) (2) Il principio è assolutamente pacifico: nello stesso senso si vedano Cass. civ., Sez. III, 25 settembre 2009, n. 20651, in questa Rivista, 2009, II, 2, 179; Cass., Sez. IV, 27 settembre 2005, imp. Neto, in Foro it. Rep., 2006, Responsabile civile, n. 3; Cass., Sez. III, 16 aprile 1997, n. 3278, in Arch. circol., 1997, 596; Cass. 25 febbraio 1985, imp. De Domenico, in questa Rivista, 1985, II, 2, 199. Si [continua..]