Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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In tema di ripartizione del diritto di indennizzo assicurativo tra gli eredi (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


(Sentenza impugnata: App. Catania 18 maggio 2018) La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA La BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1124/2018 della Corte d’appello di Catania, pubblicata il 18 maggio 2018. B.G.A. ha notificato controricorso contenente altresì ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memorie. 2. La Corte d’appello di Catania ha accolto il gravame spiegato da B.G.A. contro l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter, comma 6, c.p.c. dal Tribunale di Caltagirone, ed ha perciò condannato la BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. a pagare in favore di B.G.A. la somma di euro 254.283,42, oltre interessi, a titolo di differenza tra l’importo già versatogli, pari ad euro 169.552,28, e quanto dovuto in base alle polizze sottoscritte dal defunto P.P.A., fratello dell’attore. La Corte di Catania ha evidenziato come le quattro polizze caso vita, stipulate da P.P.A. con la BNP Paribas Cardif Vita, individuavano quali beneficiari gli “eredi legittimi”. Pertanto, ad avviso dei giudici di appello, la BNP Paribas Cardif Vita aveva erroneamente suddiviso l’indennizzo in cinque quote uguali fra B.G.A., fratello di P.P.A., morto il 23 settembre 2011, ed i quattro nipoti figli della sorella A.A., morta il 23 novembre 2003, subentrati per rappresentazione. La sentenza impugnata ha affermato che B.G.A. avesse diritto, piuttosto, a metà dell’indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione ex art. 467 c.c. nel luogo e nel grado della loro madre, sarebbe spettata la restante metà da ripartire fra loro. Con ordinanza interlocutoria n. 33195/2019 del 16 dicembre 2019, pronunciata al­l’e­sito della pubblica udienza del 20 settembre 2019, la Terza Sezione civile, rilevata la sussistenza di questione di diritto già decisa in senso difforme da precedenti pronunce della Corte, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite. È stata altresì acquisita la relazione predisposta dell’Ufficio del massimario. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al­l’art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno presentato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso della BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1920 e 1362 c.c. La ricorrente principale allega che le quattro polizze oggetto di causa contenessero tutte la clausola del seguente tenore: “Beneficiari in caso di morte dell’assicurato: 4 eredi [continua..]