Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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In tema di trasmissibilità del diritto di indennizzo agli eredi del beneficiario (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


(Sentenza impugnata: App. Milano 7 novembre 2017) La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA – 1. Con ricorso notificato il 15 gennaio 2018 M.M.V. e L.C., illustrato da memoria, impugnano la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 4597/2017, pubblicata il 7 novembre 2017, notificata a mezzo PEC in data 14 novembre 2017, relativamente a un giudizio instaurato nei confronti di CNP Unicredit Vita S.p.A., in cui è intervenuta A.V. quale terza chiamata, deceduta il 27 febbraio 2015 e rappresentata nel giudizio di merito dall’avv. Raffaele de Simone che mai ne ha dichiarato l’evento interruttivo. 2. Il ricorso, notificato alla V. presso l’indicato suo difensore con espressa indicazione dell’essere essa deceduta, è affidato a due motivi. 3. Ha resistito con controricorso CNP Unicredit. 4. Il ricorso, discusso il 26 febbraio 2020 in sede di adunanza camerale ex art 380-bis, 1, c.p.c. è stato rinviato a nuovo ruolo per consentirne la trattazione in pubblica udienza, vertendo su questioni di rilievo nomofilattico per le quali non constano precedenti specifici. 5. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso. La resistente ha depositato memoria. 6. Con la pronuncia impugnata, la Corte di merito ha respinto la pretesa dei ricorrenti, quali eredi di P.S.M., di incassare dalla compagnia assicuratrice quanto maturato da quest’ultima quale beneficiaria della polizza assicurativa nonostante essa fosse premorta rispetto allo stipulante, e ciò in ragione di una di un’assicu­ra­zione sulla vita “mista” stipulata il 20 maggio 2011 dal sacerdote G. V. in favore della perpetua, cui i ricorrenti sono succeduti per disposizione testamentaria del 15 giugno 2011. La beneficiaria era improvvisamente deceduta il 26 giugno 2011, prima della morte dello stipulante, intervenuta il 10 marzo 2012, e all’epoca la compagnia aveva ricevuto una missiva con cui il sacerdote comunicava la rinuncia alla facoltà di revoca del beneficio, accettata dalla terza beneficiaria. 7. Il motivo di opposizione al pagamento da parte della compagnia assicuratrice convenuta è riferito al fatto che, nel corso del rapporto, alla compagnia assicuratrice era pervenuto un successivo disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla rinuncia della facoltà di revoca da parte dello stipulante, nonché – dopo la morte della beneficiaria – la revoca della disposizione in favore di altra beneficiaria, sorella del sacerdote e sua unica erede (A.V.). L’assunto della compagnia assicuratrice, che ha pagato l’indennizzo alla seconda beneficiaria nominata dal de cuius e non agli eredi della prima beneficiaria, qui ricorrenti, è che la nomina della prima beneficiaria sia venuta meno a causa: a) della premorienza della beneficiaria; b) della invalidità della rinuncia alla facoltà di [continua..]