Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


In tema di rifusione delle spese di resistenza (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


Articoli Correlati: spese di resistenza

(Sentenza impugnata: App. Napoli 24 ottobre 2017) La Corte ecc. (Omissis). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1374 e 1917 c.c. Deduce che la Corte d’appello avrebbe violato il terzo comma dell’articolo 1917 c.c., il quale attribuisce all’assicurato in ogni caso il diritto a ripetere, dal proprio assicuratore della responsabilità civile, le spese di resistenza, anche nell’ipotesi in cui a causa del rigetto della domanda proposta dal terzo danneggiato, la domanda di manleva proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore non venga esaminata perché assorbita. 2. Il motivo è manifestamente fondato. La sentenza impugnata contiene infatti due errori di diritto. 2.1. Il primo errore è consistito nel ritenere che, se la domanda di garanzia proposta dall’assicurato (convenuto in giudizio dal terzo danneggiato) nei confronti del proprio assicuratore non venga esaminata perché assorbita, l’assicurato non avrebbe diritto alla rifusione, da parte del proprio assicuratore, delle spese di resistenza. Questa affermazione è erronea e costituisce violazione dell’articolo 1917, comma 3, c.c., in quanto l’obbligo dell’assicuratore della responsabilità civile di rifondere le spese di resistenza sostenute dall’assicurato costituisce un naturale negotii ex art. 1374 c.c. L’unico limite all’accoglimento della domanda, proposta dall’assicurato, di rifusione delle spese di resistenza, può discendere soltanto dalla insussistenza della garanzia, oppure dalla circostanza (ricavabile dagli artt. 1227 e 1914 c.c.) che le spese di resistenza siano state avventatamente sostenute, ovvero lo siano state misura smodata: ma giammai dalla sola circostanza che la domanda di garanzia proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore sia rimasta assorbita per effetto del rigetto della domanda proposta dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato. Pertanto, sia nell’ipotesi in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel­l’ipotesi in cui resti assorbita, le suddette spese dovevano comunque essere liquidate al ricorrente, con la sola e ovvia precisazione che, nella seconda ipotesi, la condanna dell’assicuratore alla rifusione delle spese di resistenza sostenute dall’as­sicurato potrà avvenire solo previo accertamento della c.d. “soccombenza virtuale” dell’assicuratore. 2.2. Il secondo errore cui è incorsa la sentenza impugnata è consistito nel richiamare giurisprudenza di questa Corte non pertinente, formatasi con riferimento alla diversa ipotesi della regolazione delle spese (non di resistenza, ma) di soccombenza, e cioè delle spese che l’assicurato soccombente è condannato a pagare a favore [continua..]