Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Polizze assicurative e accantonamenti per rischi nel bilancio d'esercizio* (di Gabriele Racugno, Ordinario f.r. di Diritto commerciale – Università degli Studi di Cagliari.)


Dopo essersi soffermato sulla disciplina dell’iscrizione nel bilancio d’esercizio degli accantonamenti per rischi relativi a contenziosi in corso, l’A. esamina il ruolo delle polizze assicurative a copertura di passività potenziali, per concludere sulla iscrivibilità del credito dell’assicurato verso l’assicuratore soltanto ove ne sia possibile l’incasso: principio di esigibilità.

Insurance policies and provisions for risks in the financial statements

After focusing on the discipline of recording in the financial statements of provisions for risks relating to disputes in progress, the Author examines the role of insurance policies to cover potential liabilities, to conclude on the recognition of the credit of the insured party towards the insurer only where collection is possible: principle of collectability.

SOMMARIO:

1. La stima dei fondi rischi - 2. I fondi rischi per contenziosi in corso - 3. Il ruolo delle polizze assicurative a copertura di passività potenziali - 4. Polizze e clausole - 5. Iscrizione in bilancio del credito verso l’assicuratore - NOTE


1. La stima dei fondi rischi

Le pagine che seguono sono volte ad approfondire la stima dei fondi rischi [1] in presenza di polizze assicurative a copertura di passività potenziali. Una corretta rilevazione e contabilizzazione dei fatti di gestione è il presupposto essenziale per l’efficiente organizzazione della società. Il discorso prende le mosse, necessariamente, dal terzo comma dell’art. 2424 bis [2], c.c. che, nel disciplinare l’iscrizione in bilancio di accantonamenti per perdite o debiti dei quali alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza, tiene in considerazione unicamente i rischi di esistenza certa o probabile, aventi origine nell’esercizio di competenza. L’obbligo, in virtù del postulato generale della prudenza [3], di stanziare una passività determinabile nel quantum, ma incerta nell’an, deriva direttamente dalla valutazione che gli amministratori riescono o possono fare circa il grado di manifestazione dell’accadimento, che determina per la società un addebito in conto economico (art. 2425, B, 12), con conseguente possibile uscita finanziaria, che, una volta verificatasi, ma soltanto allora, verrà rilevata nel rendiconto finanziario. Gli amministratori devono, in ogni caso, tener conto di qualunque alea che si presenti con probabilità o presumibile possibilità di avveramento entro un tempo ragionevole e tale dal porre in pericolo la consistenza del patrimonio sociale; e più ancora, monitorare il“netto” [4], cioè i mezzi propri della società, che, pur non costituendo una garanzia “materiale” per i creditori, costituisce una garanzia di tipo giuridico-contabile, svolgendo principalmente la funzione di sonnette d’alarme, ossia di rendere riconoscibili ai terzi i disallineamenti fra patrimonio netto e capitale sociale [5]. Considerato il ruolo ormai riconosciuto dell’Organismo italiano di contabilità (OIC) nell’emanare i princìpi contabili nazionali (art. 9 bis, d.lgs. 28.2.2015, n. 38, introdotto dal d.l. n. 91/2014, convertito con l. 116/2014) [6], nello specifico, per ricostruire il quadro normativo di riferimento, è opportuno procedere all’illustrazione dell’OIC n. 31, che: al par. 5 osserva che: “I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed [continua ..]


2. I fondi rischi per contenziosi in corso

È pacifico che qualora una lite passiva costituisca un rischio, soprattutto in presenza di un elevato valore economico, della stessa deve essere data iscrizione in bilancio, non potendosi riconoscere agli amministratori né la facoltà di ignorare il rischio sulla base di una mera spes circa la sua insorgenza, né una discrezionalità “politica” intesa come facoltà di modificare l’ontologia del bilancio in vista di determinati fini della società. In sintesi, la sola possibilità, concreta e dipendente da avvenimenti che sfuggono al controllo e alla volontà del debitore, di dover fronteggiare il pagamento di un debito, è sufficiente perché emerga la necessità che l’evento causale probabile, atto a comportare una perdita per la società creditrice, venga prudenzialmente contabilizzato in bilancio [10], in quanto gli amministratori devono, in ogni caso, tener conto di qualunque alea che si presenti con probabilità o presumibile possibilità di avveramento entro un tempo ragionevole e tale da porre in pericolo la consistenza della garanzia dei creditori e del patrimonio sociale. In primo luogo, quindi, gli amministratori debbono valutare se occorra procedere all’iscrizione del fondo (an); in caso positivo, valutare quali criteri siano ragionevolmente utilizzabili per stimare l’entità di tale fondo (quantum). In relazione alla specifica ipotesi dei fondi rischi per cause in corso è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso, e occorre, inoltre, tener presente che i tempi per la definizione del contenzioso possono essere lunghi, ad esempio a causa dell’articolarsi della controversia in più gradi di giudizio e, pertanto, si rende necessario tenere conto di tale circostanza nella stima delle relative spese legali e processuali [11]. Detta stima è effettuata alla fine di ciascun esercizio in cui il contenzioso è in essere, sulla base di una adeguata conoscenza delle situazioni specifiche, dell’esperienza passata e di ogni altro elemento utile, inclusi i pareri di esperti, che permetta di tenere in adeguato conto il prevedibile evolversi del contenzioso. Considerato che il paragrafo 12 dell’OIC 31 [12] stabilisce che l’appo­sta­zio­ne di un fondo è [continua ..]


3. Il ruolo delle polizze assicurative a copertura di passività potenziali

È noto che il rischio è connaturato all’impresa e ne costituisce una componente. Dall’art. 2082 c.c. si deduce che l’impresa è un’attività economica volta al profitto: l’incertezza domina tutta la vita dell’impresa in ogni fase, considerato che la sua evoluzione dipende anche da circostanze spesso non prevedibili e non controllabili [19]. L’assicurazione è volta a neutralizzare gli effetti patrimoniali di eventi futuri ed incerti. Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione e viene generalmente definito come possibilità di un evento futuro e incerto. L’inesistenza del rischio comporta la nullità del contratto (art. 1895 c.c.). Nella specie la polizza assicurativa ha la funzione di coprire una passività potenziale della società [20]. La funzione dell’assicurazione è costituita dalla garanzia del recupero di sopravvenienze negative non prevedibili, destinate ad incidere sull’equili­brio economico-finanziario dell’impresa, sì da consentire il riallineamento dello scostamento che la sopravvenienza passiva determinerebbe sulla liquidità. Dal contratto di assicurazione discende l’obbligo convenzionale dell’assi­curatore di garantire all’assicurato il recupero della sopravvenienza passiva: un rapporto di manleva attraverso il quale l’impresa di assicurazione solleva la società dalle conseguenze patrimoniali di un determinato evento dannoso; un’obbligazione all’indennizzo o al risarcimento di possibili oneri sopravvenuti. Di qui il diritto dell’assicurato di esigere nei confronti dell’assicuratore il ristoro immediato ovvero la manleva rispetto a specifiche sopravvenienze negative. Trattasi, come è evidente, di una assicurazione contro i danni [21], il cui elemento qualificante è costituito dalla natura intrinsecamente dannosa dell’evento per l’assicurato e dalla conseguente funzione risarcitoria in senso lato della prestazione: la norma fondamentale è l’art. 1904 c.c., che subordina la validità dell’assicurazione contro i danni all’esistenza dell’interesse del­l’as­sicurato al risarcimento, e collegati ad esso, i princìpi indennitario e proporzionale ai quali deve essere commisurata la liquidazione del [continua ..]


4. Polizze e clausole

Considerato che la nozione di sinistro è determinata dalle polizze, dal­l’esame di queste, e delle relative clausole [23], occorre prendere le mosse al fine dell’individuazione del rischio assicurato, considerato che emergono sovente contrasti tra assicuratore e assicurato nell’interpretazione del contratto, in particolare nel rapporto tra testo e ricostruzione della volontà contrattuale [24]. Le pretese dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore principiano al momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento [25], cioè dal sinistro, inteso come il fatto dannoso che determina l’insorgenza dell’obbligo risarcitorio per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Compete a questo punto all’assicuratore verificare l’eventuale delimitazione del rischio assicurato, né l’assicurato può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione dell’impresa assicuratrice. Le consuete clausole contrattuali prevedono che in caso di disaccordo tra assicurato e assicuratore, la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo delle parti o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Il meccanismo pregnante volto alla tutela dell’assicuratore prevede che il mancato rispetto dei termini di denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.


5. Iscrizione in bilancio del credito verso l’assicuratore

Da questa succinta espositiva emerge chiaramente che l’iscrizione nell’attivo circolante di bilancio, previo transito tra i ricavi (art. 2425, comma 1, A, 5) del conto economico (nella voce CII5 quater dell’art. 2424) [26], del credito verso l’assicuratore potrà essere effettuata soltanto ove ne sia prevedibile l’incasso: principio di esigibilità [27]. I crediti, per essere iscritti in bilancio, devono rappresentare un valido diritto a esigere ad una scadenza individuata o individuabile, una somma di danaro da clienti o altri soggetti terzi [28]. L’iscrizione è pertanto possibile quando si crea “il titolo al credito”, vale a dire quando l’obbligazione dei terzi verso l’impresa che redige il bilancio è giuridicamente sancita (OIC 15, par. 30). Dalla regola dell’iscrivibilità in bilancio di un credito soltanto se sussiste “titolo al credito”, e cioè se esso rappresenta effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società, deriva che soltanto la chiusura dell’istruttoria da parte dell’assicuratore – accompagnata dalla disponibilità al pagamento dell’indennizzo – con la determinazione del quantum da corrispondere all’assicurato, e la conseguente sussistenza del “titolo al credito” in favore di quest’ultimo legittimano l’iscrizione del credito in bilancio. In ogni caso il diritto al rimborso non andrà rilevato a riduzione del fondo rischi, ma dovrà essere iscritto nell’attivo del bilancio alla voce CII4 quater [29], per il principio di divieto di compensi di partite (art. 2423 ter, comma 6), che vieta di operare compensi di partite fra voci di segno opposto esponendo la loro differenza a saldo oppure azzerandole se di identico importo [30]. In presenza di polizza assicurativa a copertura di passività potenziali, nella stima dei fondi si potrà tenere considerazione anche di eventuali rimborsi assicurativi qualora questi siano ragionevolmente certi (OIC 31, par. 31). Questo assunto va inteso nel senso che la stima del fondo rischi può (o, meglio, deve) essere influenzata dal grado di (ragionevole) certezza di copertura del rischio a seguito dell’attivazione della polizza assicurativa, con la conseguenza che il quantum accantonato a fondo rischi potrebbe ridursi, sino ad azzerarsi, [continua ..]


NOTE