Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Premio assicurativo e interpretazione del contratto: ovvero errare humanum est, perseverare diabolicum (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile una eccessiva delimitazione del rischio, senza una corrispondente riduzione del premio, comporta uno squilibrio nella posizione delle parti, che il giudice è tenuto a ricomporre interpretando le clausole contrattuali in modo ampio e favorevole all’assicurato.

La Corte ecc. (Omissis)   FATTI DI CAUSA D.G. ricorre per la cassazione della sentenza n.1942/2017 della Corte d’appello di Firenze, articolando due motivi, corredati di memoria. Propongono ricorso incidentale A., L. e P. C.L., fondato su due motivi. Resistono con autonomi controricorsi Società Reale Mutua Assicurazioni ed E.O., quest’ultimo replica con autonomo controricorso al ricorso incidentale. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di depositare memoria. Il ricorrente espone in fatto di essere stato chiamato in giudizio da P., A. e L. C.L., perché li manlevasse nel caso di condanna al risarcimento dei danni loro richiesti da E.O. , il quale aveva acquistato dai medesimi un immobile sito in Scandicci ed aveva successivamente, all’atto di presentazione della Dia, scoperto che l’attestazione di conformità in sanatoria, rilasciata dal Comune di Scandicci il 20 febbraio 2006, si fondava su una errata rappresentazione dei luoghi loro imputabile e che lo stabile in cui era inserito l’appartamento acquistato era stato interessato da un aumento volumetrico realizzato abusivamente e mai sanato o condonato. I venditori, costituitisi in giudizio, eccepivano l’eccezione di decadenza e di prescrizione dell’azione, rilevavano di non essere stati tempestivamente informati dei provvedimenti negativi emessi dal Comune di Scandicci e di non essere stati messi nella condizione di poterli impugnare tempestivamente, affermavano che le difformità contestate si riferivano ad aumenti di superficie o di volume delle parti condominiali, sanati con due provvedimenti concessori del 28 marzo 2002, rilevavano di avere affidato all’odierno ricorrente, geometra, l’incarico, in vista della vendita, di redigere una nota tecnica e l’esecuzione di una indagine urbanistica, dalla quale era emersa la piena conformità urbanistica del bene alienato. Il professionista, eccepita la decadenza e la prescrizione, contestava le pretese attoree, rilevando che le piante redatte su incarico di E.O. ai fini della Dia e quelle da lui allegate alla richiesta di sanatoria, poi ottenuta dai venditori, fossero sovrapponibili e ne inferiva l’errore del Comune di Scandicci, chiedeva ed otteneva la chiamata in manleva della propria compagnia di assicurazione, la Reale Mutua Assicurazioni. Quest’ultima, costituendosi, eccepiva, a sua volta, la decadenza e la prescrizione, sosteneva che la copertura assicurativa non riguardava la rifusione di perdite pecuniarie per sanzioni, multe ed ammende ad eccezione di quelle inflitte ai clienti dell’assicurato per errori a lui imputabili, rilevava che in ogni caso avrebbe risposto solo per la quota di colpa del suo assicurato. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2167/2013, dopo aver dichiarato tardiva l’actio quanti minoris, perché proposta con la memoria autorizzata ex art. 183, n. [continua..]