Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Condizioni generali di assicurazione. Polizza di responsabilità civile generale. Clausola di regolazione del premio (di Giorgiomaria Losco, Consigliere Sezione Italiana AIDA.)


La giurisprudenza ha mutato un suo indirizzo costante nella valutazione delle clausole del contratto di assicurazione per il caso di modifiche nel tempo dei parametri quantitativi su cui conteggiare il premio corrispondente all’evoluzione del rischio assicurato (c.d. regolazione premio). Il nucleo della interpretazione è fondato sulla applicabilità o meno dell’art. 1901 c.c. sul mancato pagamento del premio. Lo studio è diretto a valutare se i presupposti giuridici posti alla base delle diverse interpretazioni succedutesi siano compatibili o meno con la ratio della relativa clausola contrattuale.

General insurance conditions. General civil liability policy. Clause of premium adjustment

The jurisprudence has changed its constant direction in the evaluation of the clauses of the insurance contract in the event of changes over time in the quantitative parameters used to calculate the premium corresponding to the evolution of the insured risk (so-called premium adjustment).

The core of the interpretation is based on the applicability or otherwise of art. 1901 c.c. referred on non- payment of the premium. The study is aimed at evaluating the matter and addresses the examination of the legal presuppositions we can examine in the various successive interpretations as well as their compatibility or otherwise with the ratio of the related contractual clause.

Sul tema oggetto del presente articolo si sono registrate, di recente, una serie di decisioni giurisprudenziali innovative afferenti la questione della legittimità della previsione nell’ottica del disposto dell’art. 1901 c.c. (Pagamento del premio) ed in particolare sulla eventuale vessatorietà della previsione di polizza relativa. In genere, lo ricordiamo, la clausola intitolata “Determinazione del premio anticipato e regolazione del premio” è inserita nelle “assicurazioni in abbonamento” che, come noto, riguardano le cc.dd. polizze flottanti, allorquando, all’atto della loro stipula, le persone o gli interessi assicurati sono designati soltanto in via generica. Conseguentemente, essendo detti elementi negoziali variabili nel tempo, man mano che il contraente verrà a conoscerne l’esposizione ai rischi contrattati e le caratteristiche individuali dovrà descriverle in appositi moduli che invierà all’assicuratore [1]. L’assicurazione in abbonamento è, dunque, una forma di assicurazione, che, pur trovando applicazione in tutti i rami di assicurazione, è frequente soprattutto nelle assicurazioni contro i danni e, in particolare, nell’assicura­zione trasporti, nell’assicurazione privata cumulativa infortuni, nei rami incendi e furto e nella responsabilità civile aziende. La clausola in questione, come detto, prevede che  il premio dovuto per ciascun periodo assicurativo è convenuto, in tutto o in parte, anche in base ad un parametro variabile (es. retribuzioni come da Libro Unico del Lavoro o fatturato come da Registro I.V.A. dell’ente o del soggetto assicurato) che rappresenta convenzionalmente l’indicatore quantitativo del rischi: esso si compone di un premio “anticipato” fisso che rappresenta la parte di premio da versare all’assicuratore al perfezionamento della polizza ed ad ogni successiva scadenza annuale (premio eventualmente frazionato in più rate) ed un premio maggiorato in base alle variazioni quantitative avvenute nel periodo di osservazione del rischio assunto e convenuto in polizza. Avremo quindi un premio minimo o di base ed un “conguaglio” di premio, cioè la parte di premio che eventualmente risulti da versare all’assicu­ratore o da rimborsare al contraente al termine di ogni scadenza annuale a seconda delle possibili variazioni positive o negative degli elementi variabili fissati in polizza a determinazione del premio stesso. La polizza individua, poi, il periodo di tempo dalla scadenza annuale, entro cui il contraente dovrà comunicare all’assicuratore, in base ai parametri di ricalcolo adottati, i relativi valori di aggiornamento. Sulla base di queste informazioni l’assicuratore, moltiplicando il tasso previsto per la misura del parametro di rischio comunicato, provvederà alla [continua..]