Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Dalle Corti di merito (di a cura di Antonio Laganà)


Determinazione del "TEG” al fine di determinare il carattere usurario dell’ope­razione complessiva e beneficiare del rimedio di cui all’art. 1815, comma 2, c.c Le sentenze in commento presentano caratteri simili, tali per cui si è optato per una loro trattazione congiunta. Il minimo comune denominatore per la disciplina relativa all’usura è costituito dall’applicabilità del tasso effettivo globale (TEG) a tutte le operazioni di credito al consumo, siano esse declinate nella forma garantita da polizza obbligatoria, come previsto all’articolo 54 d.P.R. n. 180/1950 nella cessione del quinto dello stipendio o della pensione, siano esse declinate nella forma di un mutuo, fondiario o ipotecario o ancora, nella forma di prestito personale. In un’ipotetica frazione, le sentenze mutano soltanto al numeratore, ma pongono al lettore sostanzialmente la stessa domanda: quali voci di costo vanno annoverate all’in­terno del “TEG” al fine di determinare il carattere usurario dell’ope­razione complessiva e beneficiare del rimedio di cui all’art. 1815, comma 2, c.c.?  Il mutuo è un contratto ad esecuzione continuata che può essere caratterizzato dal frazionamento dell’unica obbligazione pecuniaria (così Cass. civ. 17798 del 30 agosto 2011; ma anche Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951) in molteplici rate, fermo restando che ai fini della prescrizione del diritto, il suo tempus sarà quello dell’ultima rata, fugando ogni dubbio sorto tra le parti (così Trib. Ivrea 23 dicembre 2019, n. 1101); a titolo di esempio si può far mente locale all’azione di ripetizione indebita di somme. Esso, contratto feneratitio, si caratterizza per la previsione di interessi corrispettivi i quali, insieme alla quota di capitale da restituire, sono declinati all’interno di un piano di ammortamento. La forma che quest’ultimo può assumere varia sulla base delle scelte effettuate in sede di stipula. La più conosciuta è la forma di ammortamento denominata “alla francese”, la quale si caratterizza per prevedere inizialmente una maggiore quota di interessi a fronte di una minore quota di capitale. Nel corso del piano, si verificherà gradualmente l’inverso. Ne esistono anche altre, come ad esempio la forma di ammortamento “all’americana” che si caratterizza per il pagamento in unica soluzione. Il contratto così brevemente tratteggiato mostra da subito che, oltre alla restituzione del tantundem eiusdem generis et qualitatis rappresentato dal capitale, vi è la voce relativa agli interessi, la quale può essere ulteriormente classificata come segue: vi saranno interessi corrispettivi dovuti per il godimento, quelli moratori, caratterizzati dalla loro afflittività ex art. 1224 c.c., [continua..]
SOMMARIO:

Richiesta rimborso polizza assicurativa contratto di finanziamento per estinzione anticipata del finanziamento - Commissione di estinzione anticipata del mutuo e calcolo del TEG - Calcolo del TEG e oneri assicurativi di polizza obbligatoria - Inclusione degli oneri effettivi e non potenziali nel calcolo del TEG


Richiesta rimborso polizza assicurativa contratto di finanziamento per estinzione anticipata del finanziamento

Ai fini del calcolo dell’usura devono essere ricompresi nel TEG tutti i costi e gli oneri, anche assicurativi, che siano connessi al credito erogato. Il consumatore ha diritto a risolvere anticipatamente il rapporto ex art. 125 sexies T.u.b. maturando altresì il diritto ad una riduzione proporzionale del costo totale del credito; legittimato passivo per l’indebito è l’istituto di credito. Un’eventuale mancanza di sua riduzione contribuirebbe, di contro, all’innalzamento del tasso realmente applicato, comportando superamento del tasso soglia usura (1).   Il Tribunale ecc. * (Omissis).   Con atto di citazione notificato ritualmente alla convenuta, il sig. B., assumeva di aver stipulato con P. S.p.A. tre contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e, precisamente, il n. (…), del 19 luglio 2005, per l’importo lordo di euro 8.820,00; il n. (…) del 25 novembre 2005, per l’importo lordo di euro 29.520,00 ed il n. (…) del 25 novembre 2005, per l’importo di euro 29.400,00. Il contratto n. (…), prevedeva come piano di ammortamento 60 mensilità, ma, in realtà, tale contratto era stato estinto anticipatamente dopo 4 rate secondo il conteggio di estinzione prodotto al doc. n. 2. Il contratto n. (…), prevedeva come piano di ammortamento n. 120 rate ma, come risulta in atti, l’attore aveva estinto il suddetto contratto alla 44^ rata, secondo il conteggio di estinzione prodotto. Infine il contratto n. (…) prevedeva una rateizzazione pari a 120 mensilità ma anche quest’ultimo è stato estinto anticipatamente alla 32^ rata come risulta dal con­teggio di estinzione prodotto al doc. n. 8. Con riferimento ai predetti contratti di finanziamento, parte attrice solleva diversi ordini di censure ed in particolare lamenta la: a) violazione della normativa antiusura al momento dell’estinzione anticipata, b) assenza di trasparenza nelle condizioni contrattuali, poiché i tassi applicati risultano diversi da quelli indicati nei contratti oggetti di causa, c) violazione di una norma imperativa ovvero della disciplina prevista dall’art. 125 TUB (oggi 125-sexies) e dall’art. 3 del d.m. 8 luglio 1992, in quanto in sede di estinzione anticipata dei suddetti finanziamenti, la convenuta, non ha provveduto a rimborsargli le commissioni non maturate, [continua ..]


Commissione di estinzione anticipata del mutuo e calcolo del TEG

Sono esclusi dal calcolo del TEG gli oneri potenziali quali la commissione di estinzione anticipata ex art. 125-sexies T.u.b., essendo validi ai fini del calcolo per il superamento del tasso soglia usura i soli oneri connessi al credito applicati effettivamente a far tempo dalla stipula. L’onere della prova delle conseguenze della nullità di un tasso eccedente la soglia dell’usura incombe su chi intenda valersene (2).   Il Tribunale ecc.* (Omissis).   ORDINANZA COLLEGIALE Si controverte in ordine alla opposizione all’esecuzione che i coniugi A.S. e S.R.D. hanno proposto quali debitori esecutati nella procedura n. 672/2018, in relazione ad un contratto di mutuo stipulato il 25/10/2010 con Banca Monte dei Paschi di Siena. Con ordinanza del 1° luglio 2019, il G.E. rigettò l’istanza di sospensione del­l’esecuzione, prendendo posizione in ordine alle eccezioni dell’opponente, che riguardavano il superamento della soglia usuraria del tasso di interesse. L’atto di reclamo sviluppa le medesime motivazioni. Con unico motivo di impugnazione, si lamenta l’errore in cui sarebbe incorso il G.E. nel non dare rilevanza al principio giurisprudenziale, affermato da Cass. 27442/2018, secondo cui “è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della l. 7 marzo 1996, n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali”. Il motivo è infondato. In seno all’ordinanza reclamata, il G.E. non ha affatto disatteso il principio affermato dalla Corte; ma ha semplicemente sviluppato l’affermazione, del tutto com­patibile con quel principio, secondo cui, ferma la necessità di verificare se, alla data della stipula, vi fosse pattuizione di interessi usurari, occorre poi avere riguardo alla effettiva applicazione della pattuizione. Il G.E., senza mettere in dubbio che la verifica circa l’eventuale usura vada svolta alla data di stipula del contratto, e che detta verifica debba riguardare tutti i tassi, sia quello corrispettivo che quello moratorio, si è limitato ad affermare che occorre avere riguardo, tra le varie pattuizioni, a quelle che concretamente hanno regolato il rapporto, e non a quelle che non hanno trovato alcuna applicazione. Ritiene il Collegio che, ad [continua ..]


Calcolo del TEG e oneri assicurativi di polizza obbligatoria

Gli oneri assicurativi di una polizza obbligatoria erogata in connessione ad un credito devono essere inclusi all’interno del calcolo del TEG, poiché rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’articolo 644 c.p. parametro normativo di centralità sistematica. La natura remunerativa della polizza andrà poi accertata in concreto. (Nel caso di specie, a seguito del superamento del tasso soglia usura, il contratto di mutuo, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 1815 comma 2 è stato ritenuto gratuito) (3)   Il Tribunale ecc.* (Omissis).   Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – Con atto di citazione ritualmente notificato –––––––– rappresentava di aver sottoscritto in data 9.1.2007 un contratto di –––––––– cessione del quinto dello stipendio n. –––––––– con –––––––– in base al quale veniva finanziata la somma di euro 16.080,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili di 134,00 cadauna pari al quinto dello stipendio in allora percepito da parte attrice. Rappresentava parte attrice come il contratto di cui al punto 1 prevedesse un TAN del 5,00% o fisso a scalare mensile, un TAEG del 17,19% e un TEG del 13,84% (doc. 2), comprensivo dei seguenti costi e oneri (citazione, pag. 1-2): interessi per euro 3.446,30; commissioni bancarie per euro 794,65; spese di istruttoria per euro 300,00; commissioni di intermediazione per euro 2.572,80; spese assicurative per euro 914,91. Esponeva ancora di aver ricevuto complessivi euro 8.011,65 al netto dei costi e oneri corrisposti a omento della stipula del contratto, con pagamento di premio assicurativo di euro 914,91 in un’unica soluzione. Sosteneva parte attrice che il citato finanziamento con cessione del quinto dello stipendio prevedesse un TAEG oltre la soglia di usura fissata per il periodo di riferimento, dolendosi che la polizza assicurativa stipulata dal contraente fosse obbligatoria e collegata al contratto di finanziamento ai fini del calcolo del TAEG. In particolare, con la vista inclusione del costo di polizza, parte attrice assumeva che il costo totale dell’operazione valicasse il 17% (17,19% per la precisione) quale tasso, a fronte di un tasso soglia [continua ..]


Inclusione degli oneri effettivi e non potenziali nel calcolo del TEG