Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di assicurazione per responsabilità civile e rimborso delle spese di lite


L’assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l’impegno contrattualmente assunto o, comunque, nei limiti di cui all’art. 1917, comma 3, c.c., a rimborsare le spese di lite sostenute dall’assicurato, pur se non abbia aderito alle ragioni di quest’ultimo e senza che assuma rilevanza il fatto che la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell’as­sicurazione, ma dalle richieste del danneggiato (nella specie, eccedenti il massimale), giacché l’obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa (1).

FATTI DI CAUSA I ricorrenti, P.B. e IMISA S.p.A. sono rispettivamente conducenti e proprietaria di una vettura, alla guida della quale la B. ha causato la morte di M.M., nello scontro con quest’ultimo che si trovava alla guida di un ciclomotore. Gli eredi del M. hanno ottenuto da Genertel, compagnia garante dei due responsabili, una somma a titolo di risarcimento, che però hanno stimato non essere soddisfacente, con la conseguenza che hanno quindi citato in giudizio sia la Genertel, che la B. e la IMISA, le quali ultime ritenevano un concorso di colpa rilevante del defunto M., a causa della velocità alla quale costui viaggiava. Il giudice in primo grado ha ritenuto la responsabilità di B., conducente, e della IMISA, proprietaria, e li ha condannati al risarcimento. Ritenuta la somma liquidata come insufficiente gli eredi del defunto M. hanno proposto appello, ed appello incidentale ha proposto altresì la Genertel, rivendicando ancora il concorso di colpa del danneggiato. La decisione di primo grado è stata confermata in appello. Ora ricorrono per Cassazione la B. e la IMISA S.p.A. con quattro motivi di ricorso, ma nei confronti della sola Genertel, la quale si è costituita con controricorso per resistere al ricorso principale. Vi sono memorie di entrambe le parti.   RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso sono quattro. I primi tre attengono alla pronuncia sulle spese di resistenza, il quarto alle spese liquidate quanto alla chiamata di manleva. Quanto ai primi tre va premesso che entrambi i ricorrenti avevano, sia in primo che in secondo grado, posto la questione delle spese di resistenza. Ritenevano ossia che, sia in ragione dell’art. 1917 c.c. che in ragione di apposito patto, la Genertel si era impegnata a tenerli indenni delle spese legali, ossia delle spese sostenute per eventuale giudizio di responsabilità, nell’ambito della copertura assicurativa. Poiché il giudice di primo grado non aveva pronunciato su tale domanda, essi hanno fatto appello. 2. Con il primo motivo di ricorso denunciano violazione dell’art. 1917 c.c.: ritengono che la Corte di merito ha errato nel negare il diritto da loro vantato nei confronti dell’assicurazione al rimborso delle spese di resistenza, ossia le spese legali sostenute nel giudizio intentato dagli eredi M. La Corte di appello, fraintendendo la domanda, avrebbe scambiato la richiesta di rimborso delle spese legali con quella di regolamento delle spese di lite tra assicurati ed assicurazione, compensandole integralmente, e cosi di fatto non pronunciando sulla domanda, o pronunciando erroneamente, ossia rigettandola per ragioni inconferenti. 2.1. Con il secondo motivo, invece, in subordine, posto che la decisione della corte sul punto non appare chiarissima, denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia omessa pronuncia, qualora si ritenesse che la Corte ha solo pronunciato sulle spese di [continua..]