Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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I problemi irrisolti del risarcimento diretto (di Maurizio Curti)


Sono ammesse ed esperibili, accanto alla procedura di risarcimento diretto, sia l’azione ex art. 2054 cod. civ. contro il responsabile civile sia l’azione diretta, ora disciplinata dall’art. 144 cod. ass., contro l’impresa assicuratrice del responsabile civile”. Lo sanciva la cd quinta direttiva (n. 2005/14/CE) del Parlamento Europeo e lo conferma la sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009

The unsolved problems of direct compensation

In addition to the direct compensation procedure, both the action are allowed: pursuant to art. 2054 cod. civ. against the civil responsible, and direct action, now governed by art. 144 cod. ass., against the insurance company of the civil liability. This is what was sanctioned by the fifth directive (n. 2005/14/EC) of the European Parliament and confirmed by the sentence of the Italian Constitutional Court n. 180/2009

Anche se la Corte Costituzionale non si fosse pronunciata nei termini di cui alla sentenza n. 180/2009, la c.d. quinta direttiva (n. 2005/14/CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, tesa a garantire un diritto di azione nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona del responsabile del sinistro, avrebbe trovato modo di riverberarsi comunque nell’ordinamento italiano, e anche oltre i limiti di cui al d.l. n. 198/2007, attraverso il quale è stata formalmente recepita senza, peraltro, nessun intervento sulla disciplina dell’azione generale di cui all’art. 144 cod. ass., né del 141 e nemmeno del 149; questo perché il consolidato orientamento della Corte di Giustizia e anche l’incipit dell’art. 117 della Carta fondamentale, impongono al giudice nazionale di interpretare la norma interna in maniera adeguata agli impegni comunitari assunti dal nostro Paese. Ad ogni buon conto, dal 1° febbraio 2007 sulla scorta delle previsioni contenute nel codice delle assicurazioni, modificato dal d.l. n. 233/2006, cioè dal c.d. “decreto Bersani”, e corredato dall’apposito regolamento, d.P.R. n. 254/2006, è possibile, per chi non sia responsabile del fatto, o lo sia soltanto in misura concorsuale, ottenere la rifusione totale o parziale dei danni patiti dall’im­presa che assicura la r.c.a. del proprio automezzo, la quale provvede ad anticipare la somma necessaria per conto dell’assicuratore del responsabile, da cui ottiene un conguaglio in forza della convenzione tra assicuratori per risarcimento diretto, la c.d. “CARD”, ove entrambe le compagnie aderiscano a tale convenzione. Da qui, mi permetto richiamare sulla la necessità – prima di stipulare una polizza r.c.a. – di considerare attentamente se la compagnia aderisce o meno alla CARD e, in proposito, sottolineo la ridottissima incidenza sul mercato italiano delle imprese estere, per lo più operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, estranee all’accordo in parola, presenti quasi esclusivamente nel settore delle flotte aziendali. E’ noto, infatti, che le società di leasing o di noleggio, che possiedono queste grandi flotte, in linea di massima sono assicurate con compagnie che non aderiscono alla CARD. Le condizioni indispensabili per l’applicabilità della procedura di indennizzo diretto sono: che il sinistro deve concretizzarsi in un urto – anche tra più veicoli – con esclusione della sola fattispecie in cui, oltre al guidatore del veicolo dell’istante o di quello antagonista, la responsabilità sia, almeno in parte, riconducibile ad ulteriori veicoli (in tal senso la pronuncia della Cass. n. 3146/2017). I due veicoli [continua..]